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Bimba cade durante la ricreazione: il Ministero dell'istruzione non è responsabile

Bimba cade durante la ricreazione: il Ministero dell'istruzione non è responsabile
Se la caduta dell'alunno all'interno dell'istituto scolastico si verifica in modo del tutto improvviso e repentino non può essere può essere addebitata all'insegnate presente alcuna omissione di intervento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22800 del 29 settembre 2017, si è occupata di un interessante caso di sinistro avvenuto in ambito scolastico.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, due genitori avevano agito in giudizio nei confronti del Ministero dell’Istruzione, al fine di ottenere la condanna dello stesso risarcimento dei danni subiti dalla loro figlia minore, la quale si era ferita a scuola, urtando contro “una ringhiera del cordolo in cemento della rampa per disabili, mentre si trovava in cortile durante la ricreazione”.

Secondo i genitori, in particolare, il Ministero avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., dal momento che l’insegnante avrebbe dovuto adeguatamente vigilare i soggetti minorenni allo stesso affidati.

Il Tribunale, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato la domanda proposta dai genitori della piccola e la sentenza era stata confermata anche dalla Corte d’appello, la quale riteneva che il Ministero avesse dimostrato di aver apprestato le misure di sicurezza idonee ad ospitare nella scuola gli alunni e che fossero stati adeguatamente assolti i doveri di vigilanza da parte dell’insegnante cui la bimba era affidata.

Secondo la Corte d’appello, infatti, la caduta accidentale della bimbasi era verificata in modo del tutto improvviso e repentino, sicchè alcuna omissione di intervento poteva addebitarsi all'insegnate presente”.

A detta della Corte, inoltre, il Ministero non poteva ritenersi responsabile “per la presenza in cortile della rampa munita di ringhiera, sia in quanto la struttura era prevista per legge, sia in quanto il manufatto non presentava ‘evidenze morfologiche di pericolosità’ per gli allievi, sia ancora in quanto non era risultato provato che la minore avesse urtato contro la ringhiera anzichè contro il cordolo in cemento”.

Ritenendo la decisione ingiusta, i genitori della danneggiata decidevano di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione ai genitori, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva esaminato lo stato dei luoghi ed aveva, del tutto adeguatamente, valutato che il cortile in cui gli allievi venivano portati durante la ricreazione e la struttura della rampa per disabili, posta in uno dei lati del cortile, non presentavano “alcuna particolare evidenza morfologica di pericolosità per gli allievi.

Osservava la Cassazione, inoltre, che, nel caso di specie, non risultava che l’infortunata stesse “eseguendo attività inappropriate all'uso dei luoghi, nè che la struttura del luogo, ed in particolare la rampa, presentasse specifiche anomalie quanto ad elementi e materiali costruttivi, dimensione, o collocazione”.

Di conseguenza, secondo la Corte, “non si era quindi in presenza di situazioni di pericolo” e la Corte d’appello aveva correttamente escluso la responsabilità del Ministero dell’Istruzione.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dai genitori della danneggiata, confermando integralmente la sentenza di secondo grado e condannando i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali.


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