Un infortunio in palestra dalle dinamiche incerte
Il caso trae origine da un incidente occorso a un minore all'interno della palestra di un istituto comprensivo durante l'ora di scienze motorie. Il giovane aveva riportato la frattura del polso destro a causa di quello che era stato inizialmente descritto come un “intervento falloso” di un compagno di gioco. La vicenda processuale, tuttavia, è stata segnata fin dall'inizio da gravi incongruenze nella ricostruzione dei fatti. Invero, mentre una prima relazione dell'insegnante parlava di un evento accidentale (uno scivolamento a terra), una nota successiva faceva riferimento a un fallo di gioco provocato da terzi.
Il Tribunale e la Corte d'Appello di Reggio Calabria avevano rigettato la domanda di risarcimento avanzata dalla famiglia contro il Ministero dell'Istruzione. Il motivo centrale del rigetto risiedeva nell'insufficienza dell'allegazione dei fatti, dal momento che non era stata chiarita né la tipologia esatta dell'attività motoria in corso, né l'identità dell'eventuale autore del fallo. Senza questi elementi, i giudici di merito hanno ritenuto impossibile valutare se l'insegnante avesse effettivamente assolto o meno al proprio obbligo di vigilanza.
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Il ricorso in Cassazione si è fondato sulla tesi secondo cui la natura pacifica del fatto – ovvero che l'alunno si fosse infortunato a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante – fosse sufficiente ad attivare l'onere probatorio in capo al Ministero. La Suprema Corte però non ha condiviso questa impostazione, distinguendo nettamente tra i due titoli di responsabilità invocabili.
Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale dei precettori, la Cassazione ha chiarito che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 del c.c., co. 2, si applica esclusivamente ai danni cagionati a terzi dal fatto illecito dell'allievo. Se un minore subisce un danno da un altro compagno (eterolesione), il danneggiato non può limitarsi a provare di essere stato affidato alla scuola, ma deve dimostrare anche l'illecito subito da parte di un altro soggetto. Nel caso in esame, non era stato dimostrato se l'urto fosse dovuto alla condotta del danneggiato stesso o a quella di un terzo, rendendo inapplicabile la presunzione contro l'insegnante.
Anche sul piano della responsabilità contrattuale (art. 1218 del c.c.), il rigore probatorio rimane elevato. Il danneggiato deve dimostrare non solo che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che lo stesso è derivato da un deficit di sorveglianza o da una colpa dell'insegnante. Solo dopo che l'attore ha assolto all'onere di provare il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il pregiudizio subito, spetta alla scuola dimostrare l'impossibilità della prestazione per causa imprevedibile e inevitabile.
Le ricostruzioni contraddittorie
Uno dei passaggi più significativi dell'ordinanza n. 33392/2025 riguarda l'incompatibilità tra versioni dei fatti contrastanti. Il ricorrente aveva fornito ricostruzioni tra loro incompatibili, parlando a fasi alterne di "fallo di gioco" etero-provocato e di semplice "autolesione". La Corte ha stabilito che la responsabilità non può riferirsi a comportamenti umani descritti in modo opaco.
Il principio del giusto contraddittorio impone che l'evento fonte di pregiudizio sia descritto in modo circostanziato fin dall'inizio della lite. Se si ammettesse la possibilità di imputare a un soggetto un fatto accaduto in modo diverso rispetto a quanto allegato, si violerebbe il diritto di difesa del convenuto, che non potrebbe approntare una strategia difensiva efficace.