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Avvocato iscritto all'albo e Gestione Separata INPS

Lavoro - -
Avvocato iscritto all'albo e Gestione Separata INPS
L’avvocato iscritto all'albo avvocati che svolge attività libero professionale non abitualmente è soggetto all’iscrizione alla Gestione Separata INPS.

A rendere noto questo importante principio in tema previdenziale è la Cassazione con la sentenza n. 32167/2018.

Secondo la Suprema Corte, il soggetto che esercita la professione di avvocato come attività secondaria e, dunque, in forma non abituale, è tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata INPS e a versare i relativi contributi.

L’assunto della Cassazione prende le mosse da una vicenda giunta in Corte d’Appello di Roma che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, il quale aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta da un avvocato - che all’epoca dei fatti risultava pubblico dipendente iscritto all’(ormai ex)INPDAP - nei confronti dell’INPS che, d’ufficio, lo aveva iscritto alla Gestione separata, chiedendo, pertanto, il versamento dei contributi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo.

Per la Corte l’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 11 del 2011, che interpreta il disposto dell’art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995, chiarisce che l’iscrizione alla gestione separata Inps ha natura residuale, in quanto risulta obbligatoria solo per quei lavoratori autonomi per cui non esiste un albo professionale di riferimento o per coloro che, “pur iscritti ad albi, svolgano un’attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti”.

Secondo la Corte d’Appello, in questo caso ricorrono tutti gli elementi, dal momento che l’attività esercitata rientra tra quelle che prevedono l’obbligo d’iscrizione ad un albo (trattandosi di attività di avvocato), ed è tra quelle non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, non avendo Cassa Forense imposto il pagamento di contributi sul reddito prodotto”.

L’avvocato soccombente, pertanto, ricorreva in Cassazione, censurando la sentenza d’appello.

Il ricorrente si opponeva alle conclusioni della Corte d’Appello di Roma poiché, dal momento che l’attività svolta non abitualmente non comporta l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, allo stesso modo non poteva essere obbligato ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.

La Cassazione, tuttavia, respinge il ricorso poiché “Come è noto, questa Corte di cassazione con la sentenza a SS.UU. n. 3240 del 2010, che per questo aspetto continua ad esprimere arresti del tutto condivisibili e non contrastati, a proposito della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, il cui testo dispone: “A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all’iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l’Inps, e finalizzata all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (...)”.
In sostanza, la Suprema Corte ha respinto tutte le doglianze dell’avvocato ed ha statuito che l’iscrizione alla Gestione Separata INPS è obbligatoria anche per gli avvocati non iscritti alla Cassa Forense, ma che hanno versato il contributo integrativo perché iscritti all’albo professionale di appartenenza.

La decisione della Cassazione è spiegata alla luce del cosiddetto principio di universalizzazione della copertura assicurativa: ciò significa che l’obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS è rivolto a chiunque percepisce un reddito dovuto ad un’attività di libera professione, per la quale la legge prevede l’iscrizione ad un albo.
L’obbligo permane anche se l’attività non è svolta in maniera abituale ed il reddito percepito non sia l’unica fonte di guadagno del professionista.
Tale obbligo viene meno nel solo caso in cui l’avvocato, regolarmente iscritto all’albo, sia anche iscritto alla gestione previdenziale della cassa Forense. Diversamente si creerebbe una duplicazione di copertura assicurativa (Gestione Separata + Cassa Forense), che non è ammessa.


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