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Autovelox non omologato, paghi lo stesso la multa, la Cassazione ribalta tutto, basta che è stato tarato: nuova sentenza

Autovelox non omologato, paghi lo stesso la multa, la Cassazione ribalta tutto, basta che è stato tarato: nuova sentenza
Hai preso una multa con un autovelox e ti stai chiedendo se puoi farla annullare? Vediamo cosa dice la Cassazione
In diverse occasioni la Corte di Cassazione aveva espresso la linea interpretativa secondo cui l’omologazione dell’autovelox è condizione necessaria per la legittimità delle sanzioni (Cass. n. 1332/2025, n. 10505/2024 e n. 20913/2024). Significativa era stata anche la posizione manifestata dalla Suprema Corte rispetto a una circolare del Ministero dell’Interno del 23 gennaio 2025, nella quale si tentava una equiparazione funzionale tra approvazione e omologazione. Ebbene, il Collegio di legittimità aveva ritenuto tale argomento incompatibile con i principi del nostro ordinamento, considerato che le circolari amministrative non hanno valore normativo e non possono, dunque, modificare né disapplicare una norma di rango primario (nel caso di specie si tratta dell'art. 142 del Codice della strada), che prescrive la "debita omologazione" per i misuratori di velocità.

Adesso, invece, il cambio di rotta: con l’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, la Suprema Corte ha infatti stabilito che una multa per eccesso di velocità resta valida se il dispositivo è stato regolarmente tarato e sottoposto a controlli, anche in assenza di omologazione.

Una decisione che cambia sensibilmente il quadro per molti automobilisti, soprattutto per chi aveva fatto ricorso proprio sulla base della mancata omologazione degli apparecchi.

La vicenda nasce dal ricorso di un’automobilista di Pescara, sanzionata due volte nell’aprile 2021 per eccesso di velocità, a distanza di pochi giorni.
In primo grado, il Giudice di Pace le aveva dato ragione, ritenendo illegittime le multe per via della mancata omologazione dell’autovelox.
Successivamente, però, il Tribunale ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del Comune e riconoscendo la validità delle sanzioni anche con un dispositivo solo “approvato”.
Arrivato in Cassazione, il caso ha avuto un esito definitivo sfavorevole per l’automobilista.
I giudici hanno confermato la validità delle multe, chiarendo un principio chiave: ciò che conta è che l’apparecchio sia stato sottoposto a regolare taratura e verifiche periodiche di funzionamento.

Nell’ordinanza si sottolinea, infatti, che i dispositivi di rilevazione della velocità devono essere controllati periodicamente, a prescindere dal fatto che funzionino automaticamente o con la presenza di operatori.

Inoltre, in caso di contestazione:
  • spetta all’amministrazione dimostrare l’omologazione iniziale;
  • soprattutto, l'amministrazione deve provare la regolare taratura periodica;
  • tra un controllo e l’altro non devono passare più di 12 mesi.

Nel caso specifico, il Comune ha dimostrato di essere in regola, presentando la documentazione della taratura effettuata pochi mesi prima delle infrazioni.
L’automobilista aveva sollevato anche altre obiezioni, tra cui l’idoneità del tratto stradale.
Anche su questo punto la Cassazione è stata netta: la competenza spetta al prefetto, che può individuare le strade dove non è possibile fermare immediatamente i veicoli per motivi di sicurezza. Nel caso in esame, il tratto era stato regolarmente autorizzato con apposito decreto.

Cosa cambia, dunque, per gli automobilisti?
Questa decisione segna un cambio di rotta importante. In passato, la mancanza di omologazione poteva essere un elemento decisivo per ottenere l’annullamento della multa. Ora, invece, non basta più.

Per contestare una sanzione sarà fondamentale verificare soprattutto:
  • se l’autovelox è stato tarato correttamente;
  • se i controlli sono stati effettuati con regolarità.

Se questi requisiti sono rispettati, anche un dispositivo non omologato può rendere valida la multa, rendendo più difficile vincere un ricorso.


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