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Articolo 142 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Limiti di velocità

Dispositivo dell'art. 142 Codice della strada

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

  1. a) ciclomotori: 45 km/h;
  2. b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati;

30 km/h nei centri abitati;

  1. c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
  2. d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
  3. e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
  4. f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
  5. g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
  6. h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
  7. i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
  8. l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 845 a € 3.382. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater e disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti(8).

Note

(1) Comma sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 15 gennaio 2002 n.9.
(2) Per l'art. 1, d.m. 29 ottobre 1997, nell'impiego di apparecchi automatici per gli accertamenti della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.
(3) Si veda anche art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002 (ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003) che stabilisce:
(4) Comma modificato dal decreto legge 3 agosto 2007 n.117 convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007 n.160
(5) Comma inserito dal decreto legge 3 agosto 2007 n.117 convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007 n.160. Il provvedimento citato nel comma è stato adotatto con decreto interministeriale (Ministero dei trasporti e Ministero dell'interno) 15 agosto 2007. Sulla materia si veda anche quanto indicato nella nota n.7.
(6) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120
(7) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120.
(8) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d-septies), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

Massime relative all'art. 142 Codice della strada

Cass. civ. n. 11574/2017

In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 del predetto codice.

Cass. civ. n. 15899/2016

In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto a mezzo di apparecchiatura di controllo comunemente denominata autovelox, l’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. in L. n. 168 del 2002 — per cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti — non prevede un obbligo rilevante esclusivamente, nell’ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con conseguente nullità della sanzione eventualmente irrogata in violazione di tale previsione.

Cass. civ. n. 9033/2016

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuto mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo, il cartello di avviso della presenza della postazione di rilevamento deve essere apposto in modo da garantirne la corretta percepibilità e leggibilità, ex art. 79, comma 5, del d.p.r. n. 495 del 1992, sicché è illegittimo l’accertamento eseguito mediante foto-rilevazione avvenuta prima (nella specie, a più di duecento metri) del cartello mobile di avviso.

Cass. civ. n. 21267/2014

In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall’art. 142 del codice della strada, il legislatore non ha previsto alcuna decadenza dell’omologazione rilasciata per l’apparecchiatura di controllo automatico in dotazione alle Forze di polizia (c.d. «autovelox»), sicché, nel giudizio di opposizione la P.A. non ha alcun onere probatorio relativo alla perdurante funzionalità della menzionata apparecchiatura.

Cass. civ. n. 9486/2012

In tema di competenza per territorio del giudice dell’opposizione a sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada sui limiti di velocità, ove detta violazione sia stata accertata mediante il sistema cosiddetto «Tutor», il quale si distingue dalle altre apparecchiature di controllo, perché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media dello stesso in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due Comuni diversi, il giudice del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, ai sensi degli artt. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 204-bis cod. strada, va individuato alla stregua dell’art. 9 c.p.p., secondo cui, se la competenza non può essere determinata in base al luogo in cui il reato sia stato consumato, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui sia avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. Ne consegue che, se il veicolo oggetto di accertamento abbia percorso un tratto di strada compreso tra due Comuni limitrofi, la competenza territoriale spetta al giudice di pace del luogo dove è situata la porta di uscita del sistema di controllo.

Cass. civ. n. 3936/2012

Il disposto del comma 1 dell’art. 4 del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 — che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti «a priori» per le autostrade e per le strade extraurbane principali — evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude per principio l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis, cod. strada.

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, l’impossibilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari) rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell’opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall’altro, in quanto nessuna norma impone all’Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l’immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e, in particolare, di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia.

Cass. civ. n. 1327/2012

La circostanza che sussista la differenza di un minuto tra l’orario del rilevamento dell’eccesso di velocità (120 km/h in un tratto nel quale era consentita la velocità massima di 80 km/h) riportato nel verbale e l’orario in cui sarebbe avvenuto il rilievo di velocità è irrilevante al fine di dimostrare la non corretta funzionalità del dispositivo elettronico utilizzato dai verbalizzanti. Non solo tale difformità tra gli orologi dei verbalizzanti e quello dell’apparecchio rilevatore è la più logica e probabile spiegazione di una differenza così modesta, ma il preteso difetto di funzionalità — come emerge dalla stessa deduzione — non attiene al rilevamento della velocità, ma all’orario della stessa, cioè a una parte dell’apparecchio del tutto diversa.

Cass. civ. n. 14564/2011

In tema di sanzioni amministrative per violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada accertate a mezzo di apparecchiatura elettronica, la mancata indicazione, nel verbale, del numero di matricola di quest’ultima non rende di per sé illegittimo l’accertamento eseguito con il predetto macchinario, non essendo rinvenibile in tale omissione alcuna violazione del diritto di difesa e potendo assumere rilevanza l’indicazione del detto numero solo nel giudizio di opposizione, ancorché nella misura in cui l’opponente riesca a provare il cattivo funzionamento del singolo strumento rilevatore.

Cass. civ. n. 7521/2011

Se gli strumenti elettronici per il controllo della velocità (autovelox) permettono la rilevazione dell’illecito solo dopo il passaggio del veicolo dinanzi alla pattuglia, è legittima la mancata contestazione immediata della violazione. (Fattispecie in tema di ricorso presentato da un autista contro una pattuglia dei vigili dotati di autovelox, evidenziando l’erroneità della multa per mancata contestazione immediata dell’infrazione).

Cass. civ. n. 680/2011

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante «autovelox» non sia indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.

La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante «autovelox», è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecantesi, che la preventiva segnalazione, perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra la predetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull’amministrazione l’onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell’infrazione.

Cass. civ. n. 14286/2010

In tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito di violazione dell’art. 142, comma 9, cod. strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente l’invocato stato di necessità dovuto all’esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l’opponente non abbia provato — essendone onerato per effetto dell’applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall’art. 4 della legge n. 689 del 1981 — l’imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l’impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest’ultimo.

Cass. civ. n. 10366/2010

In tema di sanzioni amministrative, ai fini dell’esclusione della responsabilità del trasgressore per l’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità, di cui all'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che essa si concretizzi in un incolpevole errore sul fatto, e cioè su una percezione o in una ricognizione della percezione incolpevolmente difettosa che, cadendo su un elemento materiale della violazione amministrativa, la rende non punibile a norma dell’art. 3, secondo comma, della citata legge n. 689 del 1981. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto non sanzionabile la contestata violazione del codice della strada per eccesso di velocità, attribuendo erroneamente rilievo esimente ad una mera esigenza personale e soggettiva del trasgressore, quale l’eliminazione dello stato di ansia che l’aveva colto per aver lasciato la propria figlia piccola presso altra famiglia al fine di recarsi a sostenere un colloquio di lavoro, così da dover «fare il più in fretta possibile» per poter rivedere al più presto la figlia medesima).

Cass. civ. n. 9846/2010

In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità stabiliti, di cui all’art. 142 cod. strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, poiché esso attiene alla materia cd. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada.

Cass. civ. n. 4242/2010

In materia di circolazione stradale, la mancanza di particolari limiti di velocità fissati, ai sensi dell’art. 142, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dall’ente proprietario della strada non implica che su di essa non sia imposta alcuna limitazione di velocità, giacché, in tal caso, trovano applicazione i limiti di velocità massimi stabiliti dal comma 1 dello stesso art. 142 e, dunque, ove si tratti di strada in centro abitato, il limite di 50 km/h.

Cass. civ. n. 656/2010

L’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201, comma I-bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella L. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato il verbale di contestazione per l’omesso assolvimento del suddetto obbligo di preventiva informazione dell’utenza, malgrado il dispositivo utilizzato, tipo telelaser, non rientrasse tra quelli indicati nel citato art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 e lo ius superveniens di cui all’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007 non fosse applicabile al caso esaminato, riferito ad un’infrazione commessa nel 2003).

Cass. civ. n. 22041/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ai sensi dell’art. 345, comma 4, del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è la sola gestione degli apparecchi che servono ad accertare la violazione dei limiti di velocità ad essere rimessa agli organi di polizia stradale, nel senso che tali organi sono deputati alla verifica ed al controllo della sussistenza della omologazione e del funzionamento degli apparecchi misuratori della velocità, nonché della regolarità del loro posizionamento sulle strade. L’accertamento della violazione del limite di velocità, invece, costituendo, ex art. 11 cod. strada, un servizio di polizia stradale, ben può essere espletato, ex art. 12, comma 1, lett. e), dello stesso codice, dai corpi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza ed anche al di là di essi, ove espressamente autorizzati, restando a carico dell’interessato provare la mancata autorizzazione.

Cass. civ. n. 14515/2009

In tema di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, affinché ricorra, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 689 del 1981, l’esimente dello stato di necessità, occorre — in conformità a quanto disposto dagli artt. 54 e 59 c.p. — che sussista un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione; ne consegue che detta esimente non è invocabile quando la situazione di pericolo riguardi un animale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a seguito dell’irrogazione della sanzione prevista dal codice della strada per l’eccesso di velocità, aveva escluso l’applicabilità dell’esimente in relazione al trasporto d’urgenza, presso un veterinario, di un gatto gravemente ferito e raccolto poco prima).

Cass. civ. n. 3660/2009

In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all’utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge. In particolare, per potersi ritenere in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositiva dell’obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall’utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l’obbligo stesso scaturisce. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva accolto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione per violazione del limite di velocità, osservando che, da un lato, mancava la segnaletica indicante tale limite e, dall’altro, non risultava che esso derivasse da una norma di carattere generale applicata nel territorio comunale).

Cass. civ. n. 14097/2008

In base al dato letterale dell’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002, nonché alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica della medesima norma, l’accertamento delle infrazioni al codice della strada compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza richiede, per essere valido, la documentazione fotografica dell’infrazione nei soli casi in cui i suddetti mezzi siano privi di assistenza da parte degli organi proposti al rilevamento delle infrazioni. In presenza di personale dell’amministrazione competente, per contro, la verbalizzazione da questi compiuta è garanzia sufficiente dell’affidabilità della rilevazione

Cass. civ. n. 376/2008

Il disposto del comma 1 dell’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 — che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali — evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis, cod. strada. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che, nonostante l’infrazione dei limiti di velocità fosse avvenuta su strada che, ex lege, non consentiva il fermo del veicolo ai fini della contestazione immediata dell’infrazione stessa, aveva ritenuto necessaria detta contestazione, in difetto della quale aveva dichiarato illegittima l’irrogata sanzione per eccesso di velocità).

Cass. civ. n. 17754/2007

Ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante telelaser e della sua validità probatoria, non è necessario che l’apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione amministrativa derivante da eccesso di velocità ritenendo tecnicamente inaffidabile il dispositivo in questione).

Cass. civ. n. 13698/2007

In materia di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, gli enti proprietari delle strade hanno facoltà discrezionale di fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi diversi da quelli fissati con carattere generale dall’art. 142 del codice della strada in riferimento a determinate strade o tratti di strada ed in considerazione dello stato dei luoghi, purché entro i limiti massimi di velocità dettati dall’art. 142, primo comma, del codice della strada; l’esercizio di tale facoltà discrezionale non è sindacabile in sede giurisdizionale.

Cass. civ. n. 9950/2007

In tema di sanzioni amministrative per violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada accertate a mezzo di apparecchiatura elettronica regolarmente omologata (nella specie, «telelaser»), come previsto dall’art. 142 codice della strada, la scadenza del termine di omologazione previsto per il modello di apparecchiatura utilizzato dagli agenti accertatori non rende di per sè illegittimo l’accertamento eseguito con il predetto macchinario dopo la scadenza di tale termine, purché la singola apparecchiatura abbia mantenuto la sua funzionalità, in quanto il termine di durata della omologazione serve solo ad individuare l’arco di tempo nel quale le apparecchiature possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore e non incide sull’utilizzabilità, dopo la scadenza del termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati.

Cass. civ. n. 23500/2006

In tema di violazioni delle norme del codice della strada, in relazione al superamento dei limiti di velocità di cui all’articolo 142 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e con riferimento al relativo accertamento mediante apparecchiatura telelaser, effettuato in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, conv. nella legge 1 agosto 2002 n. 168, la necessità (art. 345, primo comma, del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), che l’apparecchiatura determini la velocità in modo chiaro ed accertabile, non implica anche che tale determinazione non possa essere ricollegata visivamente al veicolo stradale dall’agente di polizia addetto al telelaser, giacché lo stesso articolo 345, da un lato, prescrive, al quarto comma, che, per l'accertamento dei limiti di velocità le apparecchiature devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere nella loro disponibilità, e, dall’altro, non fa nessun esplicito riferimento ad una documentazione fotografica del veicolo. Inoltre, il verbale di accertamento, in forza dell’efficacia privilegiata attribuito all’atto pubblico dall’articolo 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, ove descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale, sicché l’accertamento della violazione deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei congiunti rilievi dell’apparecchiatura e della diretta osservazione degli agenti operativi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace, che aveva annullato il verbale perché il riferimento della velocità al veicolo stradale non era stato effettuato dal telelaser, bensì rimesso all’attività dell’operatore, e ha deciso nel merito, affermando che, facendo il verbale prova fino a querela di falso del compimento dei rilievi e fino a prova contraria delle risultanze di essi, in mancanza di detta querela e di deduzione e prova del malfunzionamento dello strumento, non potevano essere disattese le risultanze del verbale).

Cass. civ. n. 20114/2006

In tema di sanzioni amministrative, con riferimento all’accertamento mediante «autovelox» delle violazioni al codice della strada, nella specie per il superamento dei limiti di velocità ai sensi dell’art. 142, comma ottavo, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), l’art. 200 del medesimo codice della strada, nell’imporre il rispetto dell’obbligo della contestazione immediata della violazione ogniqualvolta sia possibile, rende palese che nei congrui casi un tale obbligo possa essere escluso, e al riguardo l’art. 384 del relativo regolamento si fa carico, peraltro non in maniera esaustiva, di indicare varie ipotesi in cui è consentita la contestazione differita e, fra queste, proprio quelle (lett. e) in cui l’accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi che permettono «la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari». In tal caso, pertanto, purché se ne espongano a verbale le ragioni, deve ritenersi consentita la contestazione differita senza alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, dovendosene escludere il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione.

Cass. civ. n. 15324/2006

In tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche (nella specie, «telelaser»), la preventiva omologazione dell’apparecchiatura da parte del Ministero dei lavori pubblici, prescritta dagli artt. 142, comma sesto, del codice della strada e 345, comma secondo, del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), ha ad oggetto esclusivamente il tipo di strumento, mentre non è necessario che ogni singolo strumento rilevatore sia sottoposto a specifica e distinta omologazione ministeriale; né, — in difetto di ogni previsione normativa in tal senso — l’omessa indicazione nel verbale di accertamento dell’infrazione dei dati relativi all’omologazione del tipo di strumento impiegato, ove questa comunque sussista, può ritenersi causa di invalidità dell’accertamento stesso.

Cass. civ. n. 13591/2006

La querela di falso può avere ad oggetto, nel giudizio di cassazione, solo la sentenza, il ricorso, il contro ricorso e quei documenti dei quali l’articolo 372 c.p.c. consente la produzione nel giudizio di legittimità. Peraltro, in caso di querela di falso proposta avverso il verbale di accertamento dell’infrazione a mezzo autovelox, la querela stessa, prima ancora che inammissibile, è inutile, poiché il verbale prova, sino a querela di falso, che l’autovelox, adoperato nel luogo e tempo indicato, ha fornito all’agente accertatore i dati riportati nel verbale, mentre il regolare funzionamento dello strumento è certo sino a prova contraria che può anche essere fornita a mezzo di testimoni.

Cass. civ. n. 10253/2006

In materia di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, l’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poiché l’utilizzazione di apparecchiature diverse, quali l’«autovelox», rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata.

Cass. civ. n. 7126/2006

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, in relazione a violazione intervenuta precedentemente alla entrata in vigore della legge 1 agosto 2002, n. 168, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, poiché l’art. 142 cod. str. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata «telelaser» — apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato — in quanto detta attestazione ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica.

Cass. civ. n. 3173/2006

In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi dell’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, qualora dette apparecchiature consentano la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchiature di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la impossibilità della contestazione immediata, in quanto siffatta indicazione, ancorché di stile, dà comunque conto dell’accadimento e giustifica le ragioni della mancata contestazione immediata.

Cass. civ. n. 20886/2005

In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada (nella specie, eccesso di velocità), la mancata omologazione dell’apparecchio «autovelox» modello 104/c2 non spiega influenza sulla validità del relativo accertamento, potendo legittimamente ritenersi estesa, a tale apparecchio, l’omologazione concessa al precedente rilevatore modello 103, poiché il nuovo strumento di rilevazione, attesane l’affinità di caratteristiche tecniche con il precedente, non necessita di alcuna formale e specifica dichiarazione di idoneità, e ben può essere impiegato a seguito di un mero «richiamo» dell’atto autorizzativo del precedente, senza necessità di ulteriori omologazioni.

Cass. civ. n. 20873/2005

In materia di violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada a mezzo apparecchiature elettroniche, la contestazione immediata deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, mentre può essere legittimamente differita in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi; in tal caso l’indicazione, nel verbale di contestazione notificato, di una delle ragioni fra quelle previste dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che al riguardo il giudice possa sindacare le scelte organizzative dell’amministrazione. (Nella specie, in applicazione del succitato principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima la contestazione differita dell’infrazione dei limiti di velocità rilevati dall’apparecchiatura elettronica modello Autovelox, sul rilievo che i verbalizzanti avrebbero potuto intimare l’arresto del veicolo con gesti normali o l’uso del fischietto).

Cass. civ. n. 15366/2005

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità compiuto mediante l’uso di apparecchiature elettroniche, l’art. 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, richiede che gli strumenti a tal fine adoperati siano omologati, siano in grado di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro e debbano essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale, ma non anche che essi siano muniti di dispositivi idonei ad assicurare una documentazione stabile dell’accertamento della infrazione, atteso che, al fine di ottenere un rilevamento chiaro ed accertabile, è necessario soltanto che l’apparecchiatura fornisca una rilevazione inequivoca della velocità, ben potendo l’identificazione del veicolo essere rimessa alla percezione diretta dell’agente di polizia addetto alla apparecchiatura stessa.

Cass. civ. n. 1234/2005

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, in fattispecie anteriori all’entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell’art. 142, comma sesto, del codice della strada, trattandosi di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile, come richiesto dall’art. 345 del regolamento di esecuzione del suddetto codice, la velocità del veicolo e non essendo prescritto, né dalla norma primaria, né da quella regolamentare, che le apparecchiature elettroniche siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell’accertamento dell’infrazione.

Cass. civ. n. 7106/2001

Per il disposto dell’art. 103 codice stradale del 1959, nel testo modificato dall’art. 13 D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 (convertito in legge 30 marzo 1987, n. 132), costituiscono fonti di prova ai fini della rilevazione della velocità dei veicoli le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati. Tale efficacia probatoria dura fino a quando risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze di fatto allegate dall’opponente e non contestate ovvero debitamente provate, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione.

Cass. civ. n. 1014/2001

In tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche (nella specie, «telelaser»), né il codice della strada (art. 142, comma sesto) né il relativo regolamento di esecuzione (art. 345 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso: giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia.

Cass. civ. n. 5542/1999

L’efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità dei veicoli (autovelox) perdura sino a quando risulti accertata nel caso concreto sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico. Né può ritenersi pregiudizievole ad un corretto funzionamento dell’apparecchiatura, l’assenza di una revisione periodica, necessitando all’uopo accertamenti tecnici e specifici che non possono ricondursi al fatto notorio di cui all’art. 115 c.p.c., nel quale vanno comprese le nozioni tecniche solo quando siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio dell’uomo di media cultura.

Cass. civ. n. 8896/1997

A norma dell’art. 142 c.d.s., le risultanze delle apposite apparecchiature costituiscono fonte di prova della velocità di un veicolo solo ai fini dell’accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, onde dette violazioni devono ritenersi provate sulla base dei rilievi delle suddette apparecchiature, facendo il verbale prova fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze dei medesimi valgono invece fino a prova contraria, che può essere fornita dall’opponente dimostrando, in base a concrete circostanze di fatto, un difetto di funzionamento dei dispositivi. Quando, invece, la violazione non riguarda il superamento dei limiti di velocità, ma, come nella specie, la circolazione di un ciclomotore capace di sviluppare su strada orizzontale una velocità superiore ai 45 Km orari (artt. 97 comma sesto e 52 c.d.s.), i rilievi compiuti con le apparecchiature di controllo della velocità previste dall’art. 142 c.d.s. possono fornire elementi di prova, ma non sono da sole sufficienti, dovendosi tener conto della eventuale pendenza della strada e della sua incidenza sulla velocità del mezzo, atteso che il limite di 45 Km orari è riferito espressamente dal citato art. 52 c.d.s. ad una velocità sviluppata su strada orizzontale.

Cass. civ. n. 7667/1997

In tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili, a norma del comma sesto dell’art. 142 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo n. 285 del 1992, a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, si rende ininfluente di per sè il fatto che, nel giudizio di opposizione proposto avverso la relativa ordinanza ingiunzione del pagamento della sanzione amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura «autovelox». Ciò, in quanto, da un lato, ben può il giudice, ove lo ritenga necessario, acquisire il rilievo fotografico in questione, e, dall’altro, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova in sé e fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale. Da ciò consegue che l’accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell’effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data, dall’opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto.

Nel caso di violazioni delle norme sui limiti di velocità nella circolazione stradale constatate a mezzo di apparecchiature di rilevamento, e di conseguente ordinanza ingiunzione di pagamento della relativa sanzione, fermo il profilo per cui, in via generale, l’omissione della contestazione immediata, ove possibile, non determina l’estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione (estinzione la quale consegue solo alla mancata notificazione degli estremi della violazione nel termine prescritto), la impossibilità di immediata contestazione della violazione è ritenuta ex lege, ai sensi dell’art. 384, lett. e) delle disposizioni di attuazione del codice della strada.

Cass. civ. n. 6338/1996

Per il disposto dell’art. 103 codice stradale del 1959, nel testo modificato dall’art. 13 D.L. 6febbraio 1987, n. 16 conv. in legge 30 marzo 1987, n. 132, costituiscono fonti di prova ai fini della rilevazione della velocità dei veicoli le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati. Tale efficacia probatoria dura fino a quando risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze di fatto allegate dall’opponente e non contestate ovvero debitamente provate, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione.

Cass. civ. n. 6337/1996

Ai fini dell’accertamento della velocità dei veicoli, costituiscono fonti di prova le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia, debitamente omologati, salva la possibilità di accertare, nel caso concreto, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità. Non invalida l’accertamento della velocità mediante strumento omologato (così detto autovelox) l’indicazione nel verbale di accertamento di una velocità di poco inferiore a quella rilevata dalla macchina (km 102 anziché 103,5), derivando la correzione dall’applicazione dell’art. 3, comma primo, del D.M. 13 maggio 1986, secondo cui alla determinazione della velocità effettuata con uno dei dispositivi omologati sono apportate correzioni, a favore del trasgressore, che tengano conto dell’errore assoluto proprio dello strumento e dell’errore sistematico e/o casuale conseguente alla procedura seguita nel caso di specie.

Cass. civ. n. 6674/1995

In tema di violazioni amministrative, la mancata contestazione personale dell’infrazione anche quando ne sussista la possibilità o la mancata menzione nel verbale delle ragioni per le quali non si è proceduto a detta contestazione, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex art. 14 ult. comma legge 24 novembre 1981, n. 689 applicabile anche alle violazioni amministrative del codice della strada e non invalida perciò la successiva ordinanza ingiunzione, quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge. (Fattispecie concernente la violazione del divieto di superamento dei limiti di velocità accertata mediante apparecchiature elettroniche).

Cass. pen. n. 860/1994

Poiché la rilevazione, a mezzo di strumenti elettronici (cosiddetti «clip»), della presenza di apparecchiature, in funzione, di misurazione della velocità dei veicoli non è condotta inquadrabile in alcuna ipotesi di reato, non ne è consentito il sequestro penale. (In motivazione, la S.C. ha escluso che nell’attività diretta a segnalare la presenza di un rilevatore di velocità siano configurabili il delitto di cui all’art 414 c.p., in quanto l’art. 142 cod. strad. contempla unicamente illeciti amministrativi, o il delitto di cui all’art. 415 stesso codice, in quanto le norme concernenti la sicurezza stradale non possono farsi ricomprendere tra le leggi di ordine pubblico, o alcuno dei reati previsti dagli artt. 615-bis, 617 c.p., diretti a tutelare le illecite interferenze nella vita privata, o infine il delitto previsto dalla norma di chiusura dell’art. 623-bis c.p., che riguarda la trasmissione di dati a mezzo di collegamento su filo o di onde guidate, mentre il dispositivo di captazione in questione si riferisce a onde onnidirezionali. Nel sottolineare che qualsiasi diversa interpretazione della normativa vigente violerebbe il divieto di analogia in materia penale sancito dall’art. 14 disp. prel. c.c., la S.C. ha puntualizzato che spetta al legislatore intervenire per eventualmente incriminare comportamenti umani ritenuti illeciti, in concomitanza con l’evolversi delle tecnologie scientifiche). Non risultano precedenti.

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