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Assegno Unico, ora puoi averlo anche se tuo figlio vive in un altro Paese, ecco come richiederlo: nuova circolare INPS

Assegno Unico, ora puoi averlo anche se tuo figlio vive in un altro Paese, ecco come richiederlo: nuova circolare INPS
Cosa prevede la nuova circolare INPS per genitori e minori che vivono oltre confine, tra decorrenza e rinnovo annuale
Chi ha un figlio che vive stabilmente in un altro Stato dell'Unione europea, pur continuando a mantenerlo fiscalmente a proprio carico in Italia, fino a pochi mesi fa restava escluso dall'Assegno unico e universale. Allo stesso modo, chi lavora regolarmente nel nostro Paese senza esservi residente si trovava spesso privo di qualunque tutela. Con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026, l'INPS interviene su entrambi i fronti, fornendo le istruzioni operative per applicare le modifiche introdotte dall'art. 7-bis del d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, il cosiddetto Decreto PNRR 2026.

Perché la platea dei beneficiari si allarga
L’allargamento della platea non nasce da un'iniziativa spontanea del legislatore italiano, ma risponde a rilievi sollevati in sede europea sul trattamento riservato ai lavoratori comunitari e ai nuclei familiari con componenti residenti in altri Stati membri. Il legislatore ha quindi corretto il tiro, intervenendo sul d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, la norma che disciplina l'assegno.

Figli residenti all'estero, chi ne beneficia ora
Il primo intervento normativo tocca l'art. 1 del d.lgs. 230/2021, dove viene inserito il nuovo comma 2-bis. La disposizione stabilisce che, ai fini dell'attribuzione della prestazione, “si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente”. In altre parole, un genitore che lavora e risiede in Italia può ora chiedere l'assegno anche per un figlio che vive, per esempio, in Romania o in Spagna, purché quest'ultimo risulti fiscalmente a suo carico secondo le regole italiane. L'Istituto precisa che questa apertura lascia invariate le regole con cui si compone il nucleo ai fini ISEE. Semplicemente, aumenta il numero di figli per i quali un genitore può ottenere la prestazione.

Lavoratori UE non residenti, la nuova porta d'accesso
La seconda novità riguarda chi lavora in Italia senza risiedervi. L'art. 3, comma 1, del decreto legislativo viene modificato per estendere il diritto anche a chi, pur non abitando stabilmente in Italia, possa vantare un contratto da dipendente oppure svolga, in proprio, un'attività professionale che comporti l'obbligo di iscrizione a una gestione previdenziale italiana. La condizione è essere in regola con i contributi. Si tratta di un cambiamento significativo. Prima, infatti, il requisito della residenza in Italia era imprescindibile. Ora può essere sostituito dallo svolgimento di un'attività lavorativa per la quale risultino regolarmente versati i contributi.

Come si calcola l'assegno per chi lavora senza risiedere in Italia
Per questi lavoratori l'importo non è comunque automatico né pieno. Il nuovo comma 01 dell'art. 6 del decreto legislativo stabilisce che l'erogazione “è commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia”. In altre parole, l'assegno copre solo il periodo in cui il lavoratore risulta effettivamente occupato e contribuente nel nostro Paese, non l'intero anno.

Cambia anche il meccanismo della domanda. Il nuovo comma 1-bis prevede che, per questi lavoratori, la richiesta “è presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, è rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno”. Chi rientra in questa casistica non può contare sul rinnovo automatico riservato ai residenti. Deve invece ripresentare la domanda ogni anno, con riferimento al periodo dal 1° marzo al 28 febbraio successivo.

Per effetto di queste modifiche, l'assegno assume ora la natura di prestazione familiare ai sensi del regolamento (CE) 883/2004. Questo comporta l'applicazione delle regole europee di coordinamento. Quando lo stesso nucleo potrebbe avere diritto a prestazioni analoghe in più Stati membri, la competenza spetta in via prioritaria al Paese in cui si svolge l'attività lavorativa e, in mancanza, a quello di residenza dei figli.

Domande già presentate, cosa succede agli importi
Le nuove regole sono entrate in vigore il 21 aprile 2026, ma l'adeguamento della procedura telematica non è stato immediato. L'INPS chiarisce che le domande presentate a partire da quella data sono state definite in via provvisoria, in attesa dell'aggiornamento del servizio online. Di conseguenza, tutte le mensilità dal maggio 2026 in avanti sono ora sottoposte a verifica. Ove necessario, seguirà una rielaborazione della posizione. Gli importi già liquidati potranno essere confermati, ricalcolati al rialzo con conguaglio a credito, oppure ridotti, con recupero delle somme eventualmente percepite in eccesso. È una fase transitoria di cui vale la pena tenere conto, soprattutto per chi ha già ricevuto un pagamento e potrebbe vedersi notificare un conguaglio nei prossimi mesi.

Come e dove presentare la domanda
Le modalità di accesso restano quelle consuete. La domanda si presenta tramite il portale INPS, con identità digitale SPID almeno di secondo livello, CIE o CNS, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” e poi “Per genitori”. In alternativa è possibile utilizzare l'app INPS Mobile, rivolgersi al Contact Center Multicanale oppure farsi assistere da un istituto di patronato. Per i residenti in Italia nulla cambia rispetto al passato e il rinnovo resta automatico. Chi, invece, lavora nel nostro Paese senza risiedervi dovrà ricordarsi della scadenza del 1° marzo per non perdere continuità nell'erogazione. Restano fermi, per tutti i beneficiari, i limiti già noti. Il diritto all'assegno per i figli maggiorenni si mantiene fino al compimento del 21° anno di età, a condizione che il reddito complessivo annuo non superi gli 8.000 euro lordi. Per i figli con disabilità, invece, non è previsto alcun limite anagrafico.


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