Sulla base di questo sospetto, negava l'erogazione del sussidio, lasciando il cittadino in una condizione paradossale: senza soldi in tasca, ma considerato "benestante" solo perché - in passato - aveva posseduto un bene poi trasferito ad altri per ragioni personali o familiari, spesso dolorose.
Il principio ribadito dai giudici: conta solo il presente
La Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2088 del 2 aprile 2026, ha smontato questa impostazione. I giudici richiamano l'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che individua il requisito economico per l'assegno sociale unicamente nei redditi effettivamente percepiti al momento della domanda.
Non ha alcun peso, dunque, ciò che una persona possedeva anni prima: se quel patrimonio è uscito legittimamente dalla sua disponibilità, non può più essere conteggiato. Allo stesso modo cade la logica dei cosiddetti "redditi potenziali": se qualcuno ha diritto, sulla carta, a un mantenimento o a un canone che di fatto non riceve, quella somma non può essere considerata dall'Inps come reddito reale ai fini del calcolo. Vale solo il denaro che si ha davvero, non quello teorico.
Quando l'Inps può ancora dire no
C'è tuttavia un limite preciso a questa apertura, ed è quello della frode conclamata. Se l'ente riesce a dimostrare che una donazione o una cessione di beni è stata organizzata a tavolino per simulare una povertà inesistente e incassare indebitamente il sussidio, il diniego resta legittimo.
La particolarità è che l'onere della prova spetta all'Inps, secondo la regola generale dell'art. 2697 del c.c.: non bastano sospetti o coincidenze temporali, servono elementi concreti che dimostrino l'intento fraudolento. In mancanza di prove solide, il beneficio va riconosciuto. I giudici richiamano anche l'art. 38 Cost., che tutela il diritto all'assistenza sociale senza richiedere che lo stato di bisogno sia "incolpevole": anche chi si è impoverito per scelte personali, comprese separazioni onerose, non perde il diritto al sostegno pubblico.
Cosa cambia per chi si trova in questa situazione
Il caso più frequente riguarda persone separate o divorziate che, per chiudere la vicenda patrimoniale con l'ex coniuge, hanno rinunciato alla propria abitazione. Fino a ieri, chi si presentava allo sportello Inps in queste condizioni riceveva spesso un rifiuto, motivato dal fatto di aver "causato" da sé la propria indigenza. Con questa sentenza, il ragionamento si capovolge: se oggi il richiedente non ha redditi o ne ha al di sotto della soglia di legge, l'assegno va erogato, con effetto retroattivo dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Chi ha subìto un rigetto ingiustificato può quindi richiedere il riesame della propria posizione, dimostrando l'attuale assenza di redditi e producendo la documentazione relativa al trasferimento dell'immobile - atto notarile o sentenza di separazione - insieme all'attestazione che non esistono altre entrate nascoste, per esempio derivanti da affitti. Con questi documenti alla mano, l'Inps non ha più margini per negare il sussidio basandosi soltanto su scelte patrimoniali fatte anni prima.