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Assegno di mantenimento, ora i social possono provare che lavori in nero e che puoi mantenere tuo figlio: nuova sentenza

Assegno di mantenimento, ora i social possono provare che lavori in nero e che puoi mantenere tuo figlio: nuova sentenza
Un padre negava l'assegno al figlio dichiarandosi indigente, ma la Cassazione ha confermato la condanna per omesso mantenimento: i profili social che dimostrano un lavoro in nero smentiscono la disoccupazione formale
Nell'era digitale, ciascuno di noi (soprattutto chi utilizza i social network) lascia online una traccia di se stesso, della propria vita e delle proprie abitudini. Proprio queste tracce raccontano, spesso, una realtà molto diversa da quella che emerge dai documenti fiscali o anagrafici.
Con la sentenza n. 15018 del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che lo stato formale di disoccupazione non è sufficiente a escludere la responsabilità per omesso mantenimento dei figli, quando i profili social del genitore documentino lo svolgimento di attività lavorative in nero. La pronuncia precisa i confini dell'art. 570 bis del c.p., confermando che il giudice è tenuto a valutare la capacità economica effettiva dell'obbligato e che i social network possono legittimamente concorrere a tale accertamento.

La vicenda prende avvio a Torino. Un uomo aveva avuto un figlio da una relazione con una donna, senza che tra i due vi fossero mai stati né un matrimonio formale né una convivenza regolamentata da accordo consensuale. Il Tribunale civile aveva, tuttavia, stabilito a suo carico un obbligo di versamento mensile pari a 250 euro per il mantenimento del figlio minore, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie.

L'uomo, però, non aveva mai provveduto a corrispondere le somme dovute. Dinanzi ai giudici penali, la difesa, in primo luogo, sosteneva di non aver mai saputo dell'esistenza del provvedimento civile, poiché le notifiche erano state recapitate per compiuta giacenza a un indirizzo che, a suo dire, non corrispondeva alla sua effettiva residenza o dimora. In secondo luogo, rappresentava una condizione di sostanziale indigenza, documentata dai dati fiscali: per gli anni 2020 e 2021 risultava aver percepito un reddito complessivo di appena 4.044,33 euro, frutto di un'attività stagionale come bagnino.

Quanto alle attività lavorative aggiuntive emerse durante le indagini, la difesa le etichettava come “meri pettegolezzi risultanti dai social”.
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 13 maggio 2024, lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 570 e 570-bis del Codice penale alla pena di cinque mesi di reclusione e 300 euro di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 1° ottobre 2025, aveva confermato integralmente la condanna e l'imputato aveva quindi proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi principali.

La decisione della Cassazione: il reato si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio
La prima questione affrontata dalla Cassazione riguarda l'applicabilità dell'art. 570-bis c.p. a un padre che non ha mai contratto matrimonio con la madre del figlio. La difesa sosteneva che il fatto contestato fosse diverso da quello descritto nel capo di imputazione, poiché la norma evocherebbe tipicamente lo scenario della separazione tra coniugi.
La Cassazione ha respinto questa impostazione, richiamando un orientamento consolidato che ha esteso la punibilità per omesso versamento dell'assegno periodico ai genitori non coniugati, facendo leva sull'art. 12 sexies della legge divorzio e sull'art. 3 della legge n. 54 del 2006.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 21 del 2018, l'art. 4, comma 2, l. n. 54 del 2006 – che estende le disposizioni anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati – funge da rinvio dinamico al nuovo art. 570-bis. Questo approccio è stato avallato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 189 del 2019. Ne discende che il reato di omesso mantenimento si configura indipendentemente dal vincolo matrimoniale tra i genitori, in quanto ciò che rileva è l'esistenza di un obbligo economico stabilito dall'autorità giudiziaria nei confronti del figlio minore.

L'ignoranza del provvedimento civile non scusa
Con riferimento all’asserita mancata conoscenza del provvedimento, la Corte è altrettanto chiara. I giudici di merito avevano già evidenziato che l'imputato era stato precedentemente condannato per il medesimo reato, commesso ai danni della stessa persona offesa. Non poteva, dunque, ignorare di avere un obbligo di mantenimento nei confronti del figlio. La Cassazione afferma inoltre che, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è invocabile né l'errore di fattol'ignoranza inevitabile della legge penale, poiché l'obbligo di provvedere al mantenimento dei propri figli discende da principi inderogabili di solidarietà familiare, radicati nella coscienza collettiva, oltre che nell'ordinamento normativo.

I social come prova
Il passaggio più rilevante, però, riguarda la prova dell'indigenza e della conseguente impossibilità economica di adempiere. La difesa sosteneva che il reddito dichiarato, pari a poco più di 4.000 euro in due anni, dimostrasse l'impossibilità assoluta di versare i 250 euro mensili. La Cassazione, in primo luogo, richiama il proprio orientamento secondo cui l'incapacità economica dell'obbligato deve essere assoluta e deve integrare una situazione di “persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti”. Tale condizione, però, non può essere dimostrata dalla mera documentazione dello stato formale di disoccupazione.

In secondo luogo, la Cassazione valorizza gli elementi probatori ricavati dalla consultazione dei profili social dell'imputato, dai quali emergeva che l'uomo svolgeva attività di fotografo a eventi e di istruttore in palestra, attività mai dichiarate fiscalmente, ma concretamente documentate. I giudici sottolineano con precisione che queste prove non costituivano “pettegolezzi o voci di popolo”, ma elementi oggettivi e verificabili acquisiti nell'ambito delle indagini. Gli Ermellini precisano che l'impossibilità assoluta non coincide con l'indigenza totale, ma richiede una valutazione concreta che tenga conto dell'entità dell'assegno, delle disponibilità reddituali effettive e della prontezza nel reperire ulteriori fonti di guadagno. Nel caso di specie, l'imputato non aveva addotto alcun impedimento oggettivo che gli precludesse di procurarsi altre entrate.

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