In pratica, l'importo versato durante l'anno abbassa il reddito complessivo prima del calcolo dell'IRPEF, con un beneficio che può essere tutt'altro che trascurabile, soprattutto per chi versa cifre consistenti.
Per usufruirne, nel modello 730 va compilato il rigo E22 del quadro E, la sezione dedicata agli oneri deducibili. Qui occorre indicare due informazioni fondamentali: il codice fiscale dell'ex coniuge beneficiario e l'importo effettivamente versato nell'anno di riferimento (non quello stabilito teoricamente dal giudice, ma quanto realmente pagato).
E se l'assegno comprende anche la quota per i figli?
È qui che molti contribuenti commettono errori, magari in buona fede, portando in deduzione cifre superiori a quanto consentito. Per i figli, infatti, non esiste alcuna deduzione fiscale legata all'assegno di mantenimento.
Se il provvedimento del giudice stabilisce un assegno "unico" che comprende sia la quota per l'ex coniuge sia quella per i figli, la deduzione spetta esclusivamente per la parte attribuibile al coniuge, così come indicata nel decreto di separazione o nella sentenza di divorzio.
Questo significa che bisogna andare a recuperare il provvedimento giudiziario e individuare con precisione come viene scomposto l'importo totale: una parte per l'ex partner, una parte (non deducibile) per i figli. Solo la prima quota va indicata nel rigo E22, limitatamente a quanto versato nell'anno precedente.
Sbagliare questo calcolo, gonfiando la deduzione, può portare a controlli e successive rettifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente recupero delle somme indebitamente dedotte.
Figli a carico: l'agevolazione che molti genitori separati non sfruttano
Anche se l'assegno versato per i figli non è deducibile, questo non significa che non ci siano margini di risparmio. I figli possono comunque essere indicati come fiscalmente a carico nella dichiarazione dei redditi, a prescindere dal mantenimento corrisposto e anche se non vivono con il genitore che presenta il 730.
Bisogna però fare attenzione a un cambiamento normativo importante: da marzo 2022, l'Assegno Unico Universale ha sostituito gran parte delle vecchie detrazioni per figli a carico. Per i figli che rientrano nel perimetro dell'Assegno Unico (fino ai 21 anni, salvo proroghe), le detrazioni fiscali tradizionali non spettano più.
Esiste però un'eccezione che vale la pena conoscere: per i figli a carico con età compresa tra i 21 e i 30 anni, le detrazioni IRPEF continuano a essere riconosciute, sempre che il figlio non abbia un reddito proprio sufficiente a renderlo economicamente autonomo (la soglia di riferimento resta quella del reddito complessivo annuo).
Detrazione al 100% o al 50%?
Un ultimo aspetto, spesso sottovalutato, riguarda la percentuale di detrazione da indicare nel frontespizio della dichiarazione, insieme al codice fiscale del figlio a carico e ai mesi di carico fiscale (generalmente 12, se la condizione è valida per tutto l'anno).
La regola generale, in presenza di genitori separati o divorziati entrambi viventi, prevede una ripartizione al 50% ciascuno della detrazione spettante. Tuttavia, i due genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intero 100% al genitore con il reddito più elevato, che potrebbe altrimenti non riuscire a sfruttare pienamente il beneficio per insufficienza di imposta.
C'è poi un caso particolare, tutt'altro che raro: quando uno dei due genitori è deceduto, l'altro genitore, in quanto unico genitore vivente, ha diritto alla detrazione al 100% per i figli fiscalmente a carico, senza necessità di alcuna ripartizione.
Conoscere questi meccanismi, soprattutto in situazioni familiari complesse come separazioni, divorzi o lutti, può fare una differenza concreta nel saldo finale della dichiarazione.