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Ascoltare la tv e la musica ad alto volume in condominio: ecco cosa si rischia ad infastidire i vicini di casa

Ascoltare la tv e la musica ad alto volume in condominio: ecco cosa si rischia ad infastidire i vicini di casa
Ecco tutte le conseguenze civili e penali a cui vai incontro se vivi in condominio e infastidisci i tuoi vicini con musica o tv ad alto volume, schiamazzi o altri rumori
Abiti in un condominio, ma non puoi fare a meno di ascoltare la tua musica preferita a tutto volume oppure di esultare davanti alla tv durante le partite di calcio o, ancora, di azionare l’aspirapolvere già alle 7 del mattino? Insomma, ammettilo, sei tu il vicino rumoroso.

In questo caso, fai molta attenzione! Questi rumori possono risultare particolarmente fastidiosi per i tuoi vicini di appartamento e potresti andare incontro a conseguenze sia civili, sia penali. Però, quando c’è realmente da preoccuparsi?

In effetti, si possono adire le vie legali soltanto quando i rumori (di qualsiasi tipo essi siano) sono così fastidiosi da superare la soglia di normale tollerabilità.

Infatti, l’art. 844 del codice civile, che disciplina le cc.dd. immissioni, stabilisce che i rumori, che superano «la normale tollerabilità», sono da considerarsi illegali.

Per sapere cosa si intende per “normale tollerabilità” occorre fare una verifica del caso concreto e valutare una serie di fattori rilevanti:
  • l’intensità del rumore;
  • l’orario in cui vengono prodotti i rumori;
  • la frequenza degli episodi rumorosi;
  • le condizioni ambientali (se l’edificio si trova in una zona isolata o al centro della città).

In aggiunta, per uniformare il metro di giudizio sulla “normale tollerabilità”, la giurisprudenza ha adottato un criterio di calcolo dei rumori, stabilendo che, per essere sopportabile, il suono non deve superare il rumore di fondo di oltre 3 decibel per le ore notturne e 5 decibel per le ore diurne.

Cosa rischia chi fa troppo rumore in condominio?

È bene sapere che chi fa eccessivo baccano in condominio si espone a diversi rischi.

Innanzitutto, ove il regolamento condominiale vieti di fare rumore negli orari adibiti al riposo, che sono solitamente dalle 12:00 alle 13:00 o dalle 22:00 alle 8:00, potrà intervenire l’amministratore di condominio e ammonire il condomino al rispetto del regolamento. Qualora, anche dopo il richiamo dell’amministratore, il condomino continuasse nella sua condotta molesta, lo stesso rischierebbe una sanzione fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino ad 800 euro (art. 14, L.220/2012).

Da un punto di vista civilistico, invece, l’eccessivo rumore del condomino, che disturba i vicini in violazione dell’art 844 c.c., rappresenta un illecito civile. Pertanto, colui che disturba con musica ad alto volume potrà essere citato in giudizio dal proprio vicino, in una causa civile, per immissioni rumorose.

Di conseguenza, nel caso in cui il giudice accerti che il rumore superi il limite della normale tollerabilità, ordinerà l'immediata cessazione dei comportamenti molesti e potrà, inoltre, condannare il responsabile a risarcire il danno, eventualmente provato.

Infine, quando la musica è ad un livello tale da disturbare non solo il vicino ma l’intero condominio, potrebbe configurarsi l’ipotesi di reato di disturbo alla quiete pubblica previsto dall’art. 659 del codice penale, punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro.
In questi casi, i vicini infastiditi saranno legittimati ad allertare le forze dell’ordine per un intervento immediato oppure a presentare una denuncia-querela. In più, in caso di procedimento penale, i vicini disturbati potranno costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni patiti.
Pertanto, onde evitare di infastidire il vicino ed incorrere in questi rischi, forse sarebbe più saggio abbassare il volume dello stereo o della tv o, semplicemente, munirsi di cuffie o auricolari.

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