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Appellabilità dell’ordinanza pronunciata ex art. 612 cpc

Appellabilità dell’ordinanza pronunciata ex art. 612 cpc
Con la sentenza n. 25847/2017 la Corte di Cassazione Sez. III afferma che l’ordinanza resa ex art. 612 c.p.c., con la quale viene illegittimamente risolta una contesa tra le parti, non può mai considerarsi come sentenza a tutti gli effetti ed in quanto tale non sarà appellabile.
Costituiva fino a qualche tempo fa orientamento costante della stessa Corte di Cassazione quello secondo cui, in materia di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, allorché il Giudice dell’esecuzione venisse chiamato a pronunciarsi ex art 612 c.p.c., la relativa ordinanza, per la sola parte in cui risolveva contestazioni non attinenti alla determinazione delle concrete modalità esecutive, risolvendo di fatto contestazioni insorte tra le parti, assumeva natura e valenza di sentenza, statuendo sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata.

In quanto tale, la suddetta ordinanza veniva ritenuta impugnabile con i mezzi ordinari di impugnazione (appello) anziché con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi.

Più di recente, invece, si è sviluppato un diverso orientamento giurisprudenziale, il quale, muovendo dalla considerazione secondo cui l’ordinanza resa ex art. 612 c.p.c. può risolvere solo illegittimamente una contesa tra le parti (esorbitando in tale caso dal profilo funzionale proprio dell’istituto), conclude nel senso che in ogni caso non può mai equipararsi ad una sentenza in senso sostanziale, decisiva di una opposizione ex art. 615 c.p.c..

La decisione che essa contiene ha natura soltanto sommaria, perché appunto conclusiva della fase sommaria di una opposizione all’esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può solo tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15015 del 21/07/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017).
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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25847 Anno 2017
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: D'ARRIGO COSIMO
Data pubblicazione: 31/10/2017

SENTENZA
sul ricorso 3651-2016 proposto da:
****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ****, presso lo studio dell'avvocato ****, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato **** giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO VIA **** in persona del suo amministratore pro tempore Dott. ****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ****, presso lo studio dell'avvocato ****, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. **** della CORTE D'APPELLO di ****, depositata il ****;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. ****;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. **** che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ****;
udito l'Avvocato ****;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio di **** procedeva ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., degli obblighi di fare disposti dal Tribunale di **** con sentenza n. **** del ****, confermata in grado d'appello, a carico di ****.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza depositata il 15 maggio 2007, disponeva procedersi a c.t.u. per l'esatta individuazione delle opere da compiere.
Avverso tale ordinanza gli esecutati proponevano appello, ritenendone il carattere decisorio e l'autonoma impugnabilità.
La Corte d'Appello di **** dichiarava inammissibile il gravame, sul rilievo della non decisorietà dell'ordinanza, ritenuta di carattere meramente interlocutorio.
Contro tale decisione gli esecutati propongono ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo illustrato da successive memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
Resiste con controricorso il Condominio di ****.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne l'appellabilità dell'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione ex art. 612 cod. proc. civ.
La giurisprudenza di questa Corte ha a lungo ritenuto che, in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ogni volta che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'art. 612 cod. proc. civ., risolva contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo esecutivo, tale provvedimento acquista natura di sentenza sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata e diviene, perciò, impugnabile con i mezzi ordinari anziché con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, esperibile solo nei confronti dei singoli atti di esecuzione che, in quanto meramente ordinatori, sono privi di contenuto decisorio (da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 15727 del 18/07/2011, Rv. 619489; Sez. 3, Sentenza n. 24808 del 08/10/2008, Rv. 604894).
Più di recente, però, tale orientamento è stato sottoposto a revisione critica, giungendosi alla , conclusione che l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ. che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale, decisiva di un'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ma dà luogo, anche qualora contenga la liquidazione delle spese giudiziali, ad una decisione soltanto sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di una opposizione all'esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 15015 del 21/07/2016, Rv. 642689; Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692).
Ciò posto, nella specie la corte d'appello ha ritenuto che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione non fosse appellabile in quanto priva di carattere decisorio. Il giudice di merito, pertanto, ha fatto applicazione dell'orientamento di legittimità più risalente, oramai definitivamente superato dal citato revirement.
La questione del carattere decisorio o meno dell'ordinanza ex art. 612 cod. proc. civ., tuttavia, ha perso oggigiorno ogni rilievo, dato che, secondo il mutato orientamento giurisprudenziale, un tale provvedimento non può acquisire mai natura sostanziale di sentenza e quindi non è in alcun caso appellabile.
Consegue che, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, le censure prospettate sono in radice manifestamente infondate e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell' impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dal parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.


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