Chi ha il potere di controllare il contribuente
In base al sistema tributario vigente, il potere di controllare, accertare e notificare nei confronti di un contribuente non spetta a qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ma si segue un criterio territoriale basato sul domicilio fiscale del soggetto interessato. Per l'IVA la regola è fissata dall'art. 40 del T.U. IVA, comma 1, che richiama la nozione di domicilio fiscale contenuta negli artt. 58 e 59 del D.P.R. 600/1973. Per le imposte dirette rileva, invece, l'art. 31 delle disp. accert. imp. redditi, comma 3. In altre parole, il criterio è lo stesso per entrambi i tributi, per cui è competente l'ufficio del luogo dove il contribuente aveva il domicilio fiscale quando ha presentato, o avrebbe dovuto presentare, la dichiarazione.
Le eccezioni per non residenti e società trasparenti
La regola generale ammette alcune deroghe. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione e di un rappresentante fiscale in Italia rispondono all'ufficio di Roma. Chi assolve direttamente gli obblighi d'imposta ai sensi dell'art. 35 ter del T.U. IVA fa invece riferimento al Centro operativo di Pescara, individuato con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2005.
Per le imposte dirette esiste poi una deroga più recente, introdotta dal d.lgs. 13/2024 in attuazione della riforma fiscale, che riguarda le società di persone, i professionisti associati, le aziende coniugali prive di forma societaria e le società che optano per la trasparenza fiscale. In questi casi l'ufficio che accerta la società prosegue anche con l'accertamento del reddito attribuito ai soci, indipendentemente dal domicilio di questi ultimi.
La sede si sposta da Milano a Varese
La vicenda decisa dalla CGT milanese riguarda una società in liquidazione, operativa nella distribuzione all'ingrosso di calzature e accessori, che nel maggio 2015 aveva trasferito la propria sede legale nel capoluogo lombardo. Il 17 settembre 2020 l'impresa spostava formalmente la sede in provincia di Varese, aggiornando l'iscrizione camerale. Il 14 marzo 2022 i liquidatori presentavano una dichiarazione IVA integrativa relativa all'anno d'imposta 2017, per far valere un credito legato ad alcune operazioni ritenute non imponibili.
La pratica veniva correttamente presa in carico dall'ufficio di Varese, competente per territorio dal 2020. Interveniva però la Direzione provinciale II di Milano, che emetteva un avviso di accertamento rideterminando l'imponibile IVA a 97.393 euro, per aver ritenuto insufficiente la documentazione prodotta a sostegno di alcune cessioni intracomunitarie e delle esportazioni dichiarate dalla società. L'impresa impugnava l'atto, contestando anche il difetto di competenza territoriale dell'ufficio milanese.
Il domicilio fiscale non torna indietro
I giudici milanesi partono da un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il domicilio fiscale rilevante ai fini della competenza si fissa nel momento della dichiarazione e resta fermo fino all'esaurimento del rapporto tributario. Non conta il domicilio successivo, né quello del contribuente nel momento in cui l'ufficio decide di intervenire. La Cassazione lo ha affermato più volte, da ultimo con l'ordinanza n. 14985 del 15 luglio 2020.
Vale anche il principio opposto. Quando il nuovo domicilio risulta da una dichiarazione regolarmente presentata, l'ufficio del luogo così individuato acquisisce da subito il potere di agire, sia per le notifiche sia per ogni attività di controllo, a condizione che la comunicazione sia avvenuta in buona fede. Nel caso di Milano non c'è alcuna incongruenza imputabile alla società. Infatti, il trasferimento a Varese risale al 2020, la dichiarazione integrativa del 2022 indica correttamente la nuova sede e da quel momento ogni potere di controllo sull'annualità 2017 spetta solo all'ufficio varesino.
Un vizio che incide anche sull'istruttoria
La pronuncia milanese però rileva anche sotto un altro aspetto. L'incompetenza territoriale, infatti, non travolge soltanto l'avviso di accertamento finale, ma si estende a tutta l'attività istruttoria condotta dall'ufficio privo di potere. Per i giudici, la regola sulla competenza dell'art. 31 del D.P.R. 600/1973 riguarda tutti i compiti affidati all'Agenzia delle Entrate, comprese le richieste di documenti e le verifiche svolte prima dell'accertamento vero e proprio. Le prove raccolte da un ufficio non competente diventano quindi inutilizzabili in un eventuale processo, ai sensi dell'art. 7 quinquies dello st. del contribuente, la norma introdotta proprio per sanzionare gli abusi procedurali dell'Amministrazione finanziaria.
Un vizio che va eccepito
L'incompetenza territoriale dell'avviso di accertamento non produce una nullità automatica, ma spetta al contribuente farla valere con un motivo di ricorso specifico, come ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 20014 del 19 luglio 2024. Se il vizio non viene contestato nei termini, l'atto diventa comunque definitivo e produce i suoi effetti, indipendentemente dal fatto che l'ufficio fosse davvero competente. Chi riceve un accertamento da una sede che non ha più titolo a procedere non può quindi limitarsi a ignorarlo confidando nell'errore altrui, ma deve impugnarlo nei termini di legge, indicando espressamente il difetto di competenza territoriale fra i motivi di ricorso.