La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15597/2020, ha fatto chiarezza su un caso esattamente di questo tipo, fissando paletti precisi che ogni contribuente dovrebbe tenere a mente.
Una risoluzione ambigua e le sue conseguenze
La vicenda nasce da una contestazione in materia di IVA relativa all'anno d'imposta 2006, sollevata dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società. Il nodo della questione riguardava il calcolo del plafond massimo di crediti fiscali compensabili in un anno, disciplinato dall'art. 25 d.lgs. n. 241 del 1997. La soglia annuale fissata dalla norma – pari, per il periodo in esame, a circa 516.000 euro – era stata superata dall'azienda. La motivazione va ricercata nella Risoluzione n. 218/E del 2003, la quale aveva indicato espressamente che alcune categorie di crediti non dovevano concorrere al raggiungimento di quel tetto.
Tra le voci escluse, secondo quel documento dell'Agenzia delle Entrate, comparivano i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA. La società aveva letto quella risoluzione, ne aveva compreso il senso letterale e aveva calibrato le proprie compensazioni di conseguenza.
La Cassazione ha operato una distinzione fondamentale tra due questioni, che rispondono a logiche giuridiche diverse. Con riferimento all’obbligo del tributo, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Le circolari e le risoluzioni ministeriali, per quanto autorevoli, non costituiscono fonti del diritto. Non creano obblighi né esoneri che si sovrappongano alla legge. La Risoluzione del 2003 conteneva un'indicazione errata rispetto al dato normativo e quella lettura non poteva legittimare il superamento del limite di compensazione. Il contribuente, in altri termini, è comunque tenuto a restituire la parte di credito utilizzata in eccedenza rispetto alla soglia di legge.
Sul punto delle sanzioni, invece, il quadro cambia radicalmente. La Cassazione ha confermato la correttezza della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino, nella parte in cui aveva annullato le sanzioni irrogate alla società. La Risoluzione n. 218/E/2003 era un documento ufficiale dell'amministrazione finanziaria che conteneva una dichiarazione netta, capace di generare nei contribuenti un affidamento oggettivo e tutelabile. Chi si è conformato a quella indicazione non può essere considerato responsabile di un illecito. La risoluzione disponeva che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima.”
Il comunicato stampa del 2004 non basta a cancellare la tutela
L'AdE aveva tentato di sostenere che un comunicato stampa diffuso nel 2004 avesse successivamente chiarito l'esistenza del limite annuale, eliminando ogni equivoco generato dalla risoluzione precedente. La Corte ha respinto anche questo argomento, affermando che un comunicato stampa non rientra nella gerarchia delle fonti normative e amministrative. Secondo i giudici, infatti, si tratta di un atto sottordinato rispetto alle stesse risoluzioni ministeriali e non può, da solo, travolgere un affidamento già consolidato.
Le norme che proteggono chi agisce in buona fede
Questa pronuncia è il risultato dell'applicazione rigorosa di disposizioni già vigenti nell'ordinamento italiano, ossia l’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1998 e l’art. 10 dello st. del contribuente, comma 2.
La prima norma esclude la punibilità quando la violazione è conseguenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria. La risoluzione ambigua dell'amministrazione produce esattamente questa condizione. L’altra norma, invece, vieta l'irrogazione di sanzioni e la richiesta di interessi moratori nei confronti di chi si sia adeguato a indicazioni ufficiali dell'amministrazione finanziaria, anche se quelle indicazioni vengono successivamente modificate o smentite.
Cosa cambia nella pratica per i contribuenti
Dalla lettura dell’ordinanza si evince, dunque, che seguire una risoluzione errata dell'AdE non esonera in assoluto dal pagamento dell'imposta dovuta per legge, ma il debito tributario resta e va onorato. Inoltre, chi, in buona fede, ha operato seguendo le istruzioni ufficiali non può essere colpito da sanzioni amministrative, né deve corrispondere interessi moratori su quella parte di imposta. Pertanto, conservare copia delle circolari e delle risoluzioni sulle quali si sono basate le scelte fiscali è una vera e propria forma di tutela. In caso di contestazione, infatti, quei documenti diventano la prova della buona fede e del legittimo affidamento riposto nell'operato dell'amministrazione.