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Agenzia delle Entrate, da oggi le raccomandate del Fisco valgono sempre, anche senza relata di notifica: nuova sentenza

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Agenzia delle Entrate, da oggi le raccomandate del Fisco valgono sempre, anche senza relata di notifica: nuova sentenza
La Cassazione chiarisce che la notifica degli atti fiscali tramite posta è valida anche senza relata, se accompagnata dall’avviso di ricevimento
Spesso, nel contenzioso tributario, i contribuenti cercano di contestare la pretesa erariale, non tanto sotto il profilo del merito, quanto su quella della regolarità formale del procedimento di notifica. La Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda emblematica, che trae origine da una complessa indagine della Guardia di Finanza nei confronti di una società di capitali.
Durante l'accertamento, i militari avevano riscontrato una gestione contabile opaca, segnata dall'omessa dichiarazione di ricavi significativi che, secondo la ricostruzione investigativa, derivavano da finanziamenti erogati dai soci all'ente. A complicare la posizione della società contribuente si aggiungeva un'irregolarità nella tenuta del libro inventari. Si tratta di una lacuna non meramente formale, poiché impedisce al Fisco di ricostruire fedelmente la percentuale di ricarico applicata, rendendo i controlli analitici di fatto impossibili.
A fronte di un avviso di accertamento basato su tali premesse, la società ha basato la propria difesa sull'asserita inesistenza giuridica della notifica dell'atto, poiché avvenuta tramite il servizio postale sprovvisto della c.d. relata di notifica, ovvero quel verbale cronologico e dettagliato redatto dall'ufficiale giudiziario.

La semplificazione della notifica diretta e la legge 890/1982
Per comprendere la portata della decisione della Corte di Cassazione (ord. n. 27499/2025), occorre partire dall’inquadramento del potere derogatorio concesso agli uffici finanziari. Contrariamente a quanto accade nel rito civile ordinario, il legislatore ha previsto una semplificazione per la notifica degli atti tributari. L'art. 14 l. n. 890 del 1982 autorizza, infatti, l'Agenzia delle Entrate a procedere alla spedizione diretta del plico raccomandato con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione necessaria dell'ufficiale giudiziario.

In questo schema procedurale, la relata di notifica perde la sua natura di elemento costitutivo della validità dell'atto. Nella notifica postale diretta, la prova della ricezione è affidata esclusivamente all'avviso di ricevimento (la cartolina bianca o rosa). Non è, dunque, richiesta alcuna annotazione specifica sulla qualifica del consegnatario o sulla dinamica della consegna, purché il plico giunga a destinazione.

La presunzione di conoscenza
La legittimità di questa prassi poggia sul principio della presunzione di conoscenza, sancito dall'art. 1335 del c.c.. Secondo questa norma, ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario. Si tratta di una presunzione legale che prescinde dalla prova dell'effettiva apertura della busta o della lettura del contenuto. Secondo la legge, dunque, non è necessaria la conoscenza effettiva, ma è sufficiente la conoscibilità.

Una volta che il Fisco dimostra, tramite l'avviso di ricevimento, che il plico è stato recapitato presso la sede legale o il domicilio del contribuente, scatta l'inversione dell'onere della prova. Sarà il destinatario/contribuente a dover dimostrare di essere stato nell'impossibilità incolpevole di avere notizia dell'atto.

L’economia processuale e la correzione della motivazione in Cassazione
Un profilo rilevante nella recente giurisprudenza riguarda il potere dei giudici di legittimità di rettificare i vizi logici delle sentenze precedenti, senza annullare il verdetto finale. Nel caso in esame, la società aveva rilevato che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) era del tutto carente di motivazione proprio in merito alla contestazione sulla notifica.
Tuttavia, gli Ermellini hanno applicato il principio della ragionevole durata del processo e le facoltà concesse dall'art. 384 del c.p.c.. Invece di annullare la decisione per rinviarla a un nuovo giudizio di merito, la Corte ha preferito correggere la motivazione della sentenza impugnata. Avendo accertato che, nonostante il difetto di motivazione dei giudici di secondo grado, la decisione di rigettare il ricorso della società fosse giuridicamente corretta, la Cassazione ha integrato il testo della sentenza con i riferimenti normativi sulla validità della notifica postale diretta, rendendo la pretesa fiscale definitiva.


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