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Agenzia delle Entrate, ecco come sfuggire al Fisco e vincere contro il redditometro: nuova sentenza

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Agenzia delle Entrate, ecco come sfuggire al Fisco e vincere contro il redditometro: nuova sentenza
La CGT Campania chiarisce che per vincere contro il redditometro serve la prova certa e tracciata della provenienza originaria e dell'impiego effettivo di somme non tassabili
La determinazione sintetica del reddito si conferma uno degli strumenti più efficaci nelle mani del Fisco, specialmente quando il tenore di vita del contribuente risulta divergente rispetto alla dichiarazione dei redditi. Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania (sentenza 4554/18/2025) fornisce alcuni chiarimenti circa il rigore dell’onere probatorio richiesto al cittadino per contrastare le presunzioni del Fisco.

Spese di lusso e discrasie reddituali
Il caso trae origine da un’attività di controllo condotta dall’Agenzia delle Entrate sulla posizione di un contribuente. L’ufficio, incrociando i dati della capacità di spesa reale, aveva rilevato esborsi ingenti e non coerenti con il reddito dichiarato. In particolare, si trattava di flussi finanziari destinati al pagamento di premi assicurativi e all'acquisto di pezzi di ricambio per imbarcazioni.
L’amministrazione aveva dunque attivato la procedura di accertamento sintetico, ricalcolando induttivamente un reddito complessivo pari a 267mila euro. Il contribuente, soccombente nel giudizio di primo grado, ha impugnato l'atto in appello, tentando di dimostrare che le spese erano derivanti da somme non tassabili, ossia la restituzione di un finanziamento da parte di una società e i proventi della compravendita di un’imbarcazione posseduta in precedenza.

Il quadro normativo: l'art. 38 del D.P.R. 600/1973
Il potere degli uffici finanziari di ricostruire sinteticamente la capacità contributiva trova fondamento nell’art. 38 delle disp. accert. imp. redditi. Tale norma stabilisce una presunzione legale relativa, per cui se un soggetto sostiene spese significative, l'ordinamento presume iuris tantum che egli disponga di un reddito sufficiente a coprirle.
Tuttavia, il legislatore concede al contribuente lo strumento della prova contraria. Per contrastare l'accertamento, è necessario dimostrare che il finanziamento delle spese sia avvenuto mediante:
  • redditi diversi da quelli prodotti nel periodo d'imposta;
  • redditi esenti o legalmente esclusi dalla base imponibile;
  • somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

La questione centrale, su cui si è soffermata la CGT Campania, riguarda l’idoneità della prova. Secondo i giudici, infatti, per contrastare le rilevazioni effettuate con il redditometro non è sufficiente una generica allegazione di disponibilità finanziaria, ma occorre una certificazione rigorosa della natura non reddituale delle somme.

Quando la prova è rigorosa
I giudici campani hanno effettuato una distinzione fondamentale tra le diverse giustificazioni addotte dalla difesa, accogliendo solo parzialmente l’appello.
In primo luogo, la Corte ha riconosciuto valore liberatorio a un bonifico di 50mila euro ricevuto da un conto cointestato tra il contribuente e i suoi fratelli. In questo caso, la cointestazione e il vincolo di parentela sono stati ritenuti elementi sufficienti a provare la disponibilità di somme non tassabili, portando alla riduzione del reddito accertato da 267mila a 217mila euro.

Il verdetto, invece, è stato diverso per un altro accredito proveniente da una Srl di cui il contribuente era socio. L'appellante sosteneva si trattasse del rimborso di un prestito infruttifero precedentemente erogato. La Corte ha però rilevato l'assenza della tracciabilità di andata, ossia la prova documentale del versamento originario dal socio alla società. In mancanza di essa, il flusso di ritorno non può essere qualificato come una restituzione ma, anzi, risulta idoneo a occultare una distribuzione di utili “in nero”.

Anche la tesi secondo cui l'acquisto della nuova barca fosse stato finanziato dalla vendita della precedente non è stata accolta dai giudici. Il contribuente non ha fornito la prova dell'effettivo incasso del prezzo e, soprattutto, del reimpiego di quelle somme per le spese contestate. La giurisprudenza ribadisce che provare la vendita di un bene non equivale a provare che quel denaro sia stato l'unica fonte dell'esborso successivo.

L'onere della prova come scudo preventivo
La sentenza n. 4554/18/2025 afferma dunque che, nella difesa contro il redditometro, non basta invocare l'esistenza di risorse non soggette a tassazione, ma occorre dimostrarne la provenienza originaria e la causale.
Pertanto, ogni movimento di denaro non dichiarato – specialmente se finalizzato all’acquisto di beni di lusso o investimenti – deve essere supportato da atti aventi data certa e da tracciabilità bancaria.


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