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Agenzia delle Entrate, ora le cartelle esattoriali sono valide anche se consegnate a un indirizzo errato: la Cassazione

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Agenzia delle Entrate, ora le cartelle esattoriali sono valide anche se consegnate a un indirizzo errato: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica di una cartella esattoriale resta valida anche se effettuata al civico errato o consegnata a un soggetto non dipendente, purché l’atto raggiunga il destinatario e sia ricevuto da persona incaricata
Una cartella esattoriale può essere annullata solo perché consegnata al civico sbagliato o a una persona che non è formalmente dipendente della società?
A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18274 del 4 luglio 2025, offrendo un chiarimento importante per imprese e professionisti. Secondo i giudici, nelle notifiche delle cartelle di pagamento conta la sostanza, non il formalismo, per cui, se l’atto è comunque arrivato a destinazione e ricevuto da chi, anche solo occasionalmente, era incaricato di ritirarlo, la notifica è valida.

La controversia prende avvio dal ricorso proposto da una società contro una comunicazione preventiva di ipoteca notificata da Equitalia Sud S.p.A. (poi Agenzia delle Entrate – Riscossione) per una serie di tributi non versati. La società aveva impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, sostenendo l’irregolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento su cui l’ipoteca si fondava. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo che le cartelle fossero state regolarmente notificate; la decisione era stata confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Campania (cfr. sentenza n. 6900/07/2017).

In particolare, la CTR aveva osservato che la notifica degli atti era effettivamente avvenuta presso un indirizzo con numero civico diverso da quello risultante dalla sede legale, ma comunque si era perfezionata con consegna nelle mani di una persona incaricata dalla società, circostanza ritenuta idonea a garantire la validità della notifica. La società ricorrente si era quindi rivolta alla Corte di Cassazione, sostenendo che la notifica fosse nulla poiché avvenuta presso un diverso civico e in assenza di prova della qualifica del consegnatario.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile e infondato.
Gli Ermellini ribadiscono che, ai sensi dell’art. 26 delle disp. risc. imp. redditi, la prova della notifica della cartella è soddisfatta mediante la produzione della relata o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo dell’atto. Non è necessario produrre la cartella stessa, poiché la consegna al domicilio del destinatario fa scattare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 del c.c., superabile solo dimostrando di essere stati, senza colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.

La Corte richiama poi l’art. 2719 del c.c. in tema di disconoscimento delle copie fotostatiche. La parte che contesta la conformità deve farlo con dichiarazione chiara e specifica, indicando le parti difformi o contraffatte, non essendo sufficienti contestazioni generiche. Nel caso di specie, la società non aveva formulato specifiche contestazioni, perciò le copie delle ricevute di ritorno sono state ritenute pienamente probatorie.

Con riferimento invece alla validità della consegna a persona incaricata, la Cassazione ribadisce che, per gli atti notificati a una persona giuridica, è sufficiente che il plico sia consegnato a chi si trova stabilmente nei locali della sede, anche se non dipendente, purché incaricato di ricevere le notifiche. Vige, dunque, la presunzione che chi riceve l’atto in sede vi sia anche addetto e spetta alla società l’onere della prova contraria.
La Cassazione ha, invece, qualificato come mero errore materiale la divergenza del numero civico tra sede effettiva e indirizzo indicato sulla busta, in quanto irrilevante ai fini della validità, poiché l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, essendo stato consegnato a persona incaricata e impugnato tempestivamente. In base all’art. 156 del c.p.c., comma 2, la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo.
Gli Ermellini hanno pertanto confermato la decisione della CTR, ribadendo che la notifica è valida anche se effettuata presso un civico errato, purché l’atto sia stato effettivamente ricevuto da un soggetto collegato alla società.


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