Cass. civ. n. 34743/2025
La notifica di un atto processuale tributario attraverso le poste è valida anche se consegnata al portiere dello stabile, purché la parte resistente si sia regolarmente costituita in giudizio. La eventuale nullità della notifica può essere sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 32846/2025
In caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, è applicabile la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. La cartella di pagamento, quale atto sostanziale e non processuale, non esclude l'applicazione degli istituti appartenenti al diritto processuale civile, purché non sia intervenuta medio tempore la decadenza dal potere di accertamento.
Cass. civ. n. 32045/2025
La mancata apposizione della formula esecutiva sulla copia notificata del titolo esecutivo non costituisce vizio insanabile, purché il debitore abbia comunque dimostrato di aver avuto piena conoscenza dell'intimazione e dell'azione esecutiva, sanando l'eventuale vizio per raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 31513/2025
La nullità della sentenza può essere dichiarata in presenza di un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, in quanto ciò costituisce una violazione degli artt. 156 e 161 c.p.c. e rende la sentenza intrinsecamente contraddittoria.
Cass. civ. n. 30826/2025
Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).
Cass. civ. n. 29928/2025
La costituzione in giudizio del destinatario della notifica invalida, purché la notifica comprenda tutti gli elementi costitutivi essenziali, comporta la sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 29297/2025
La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è valida anche in mancanza della formalità dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione del destinatario, purché vi sia stata la ricezione della raccomandata con la quale viene data notizia dell'avvenuto deposito presso la casa comunale. Tale ricezione sanatoria la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo (ex artt. 156, ultimo comma, e 160 c.p.c.).
Cass. civ. n. 29245/2025
La notifica della cartella esattoriale può essere considerata invalida se la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento è apocrifa e la persona che l'ha firmata non è legata in alcun modo al contribuente. In tal caso, non è applicabile l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
Cass. civ. n. 28848/2025
I vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la notificazione e non l'atto notificato. Pertanto, quest'ultimo non può essere annullato solo per il difetto della notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri dell'atto. L'impugnazione tempestiva dell'atto sanerà eventuali vizi di notifica per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).
Cass. civ. n. 28837/2025
La nullità della notifica delle cartelle esattoriali, non sanata ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., comporta l'inammissibilità dell'impugnazione quando il contribuente non riesce a dimostrare specifici pregiudizi derivanti dall'iscrizione a ruolo. La norma sopravvenuta ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura dinamica che può assumere una diversa configurazione sino al momento della decisione.
Cass. civ. n. 28319/2025
Nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente, anziché al suo procuratore presso il domicilio eletto, produce la nullità della notifica, non la sua inesistenza. Tale nullità deve essere disposta ex officio per la sua rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dell'art. 156, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 28173/2025
La notifica di un atto, anche di natura impositiva, predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata, quale mittente, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se ha raggiunto il proprio scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., consentendo al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla relativa provenienza e all'oggetto.
Cass. civ. n. 27465/2025
La notificazione dell'atto di appello mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del destinatario è nulla ma non inesistente, purché la notificazione abbia comunque raggiunto il proprio scopo, come nel caso in cui il destinatario si sia costituito nel processo entro i termini (art. 156, 3° comma, c.p.c.).
Cass. civ. n. 27308/2025
In tema di notificazione delle cartelle di pagamento, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c., si applica anche in caso di vizi di notifica, nonostante la natura sostanziale e non processuale della cartella, in virtù dei rinvii disposti dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 e dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 alle norme sulle notificazioni nel processo civile.
Cass. civ. n. 27114/2025
In tema di notificazioni tributarie, la mancata adozione della delibera di nomina del messo comunale da parte della Giunta municipale, al pari della mancata approvazione prefettizia della sua nomina, non è riconducibile ai casi di nullità specificamente indicati dall'art. 160 c.p.c. né ad altra previsione desumibile dai principi generali di cui agli art. 156 e 157 c.p.c., poiché la legittimazione ad eseguire la notificazione discende direttamente dalla legge. Pertanto, ai fini della qualifica di messo comunale è sufficiente l'inquadramento, incontrovertibilmente accertato dal giudice di merito, nella pianta organica dell'amministrazione di appartenenza con quella specifica mansione.
Cass. civ. n. 26397/2025
La nullità del provvedimento derivante dalla violazione dell'art. 127-ter c.p.c. emerge allorché la mancata pronuncia del giudice sull'istanza di opposizione impedisce il concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo. Tale nullità rileva ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e può produrre effetti sui diritti processuali della parte lamentante.
Cass. civ. n. 25456/2025
La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 24107/2025
In materia di notificazione di atti processuali a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle norme riguardanti la prova della notifica non integra l'inesistenza ma la nullità della stessa, che può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. Pertanto la costituzione del destinatario della notificazione sana tale nullità ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. Anche nei procedimenti svolti con modalità telematiche, il principio di conservazione/salvezza deve essere applicato in base ai dettami della Corte EDU e della giurisprudenza prevalente della Cassazione.
Cass. civ. n. 23166/2025
La nullità della notifica dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalidamente notificato.
Cass. civ. n. 23086/2025
La notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito - come prescritto dall'art. 170, comma 1, c.p.c. e dall'art. 125, comma 3, disp. att. c.p.c. - impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tal caso, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di fare valere tale vizio.
Cass. civ. n. 22411/2025
In applicazione del principio di cui all'art. 156 c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche se proposta con un rito errato, non può essere dichiarata inammissibile qualora sia comunque tempestivamente raggiunto lo scopo dell'atto attraverso il deposito e la successiva notificazione nel termine previsto.
Cass. civ. n. 21563/2025
L'invalidità della notificazione di un atto impoesattivo determina soltanto una preclusione all'efficacia dell'atto ai fini riscossivi, ma non esclude la sua esistenza né la possibilità di una rinnovazione della notifica. La sanatoria del vizio per il raggiungimento dello scopo, disciplinata dall'art. 156, terzo comma, c.p.c., si applica anche in materia tributaria senza distinzione tra atti impositivi ed atti esattivi.
Cass. civ. n. 19223/2025
In tema di atti amministrativi tributari, la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto, applicando ai vizi di notifica il principio generale enunciato dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile per analogia ai vizi attinenti agli atti di imposizione tributaria.
Cass. civ. n. 18819/2025
La notifica degli atti amministrativi, inclusa quella delle intimazioni di pagamento, può essere validamente eseguita tramite società privata, purché tale società possegga la licenza prevista dalla legge. La tempestiva opposizione all'atto notificato da parte del contribuente sana eventuali vizi di notifica, per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 18373/2025
L'atto impositivo sottoscritto digitalmente e notificato mediante copia analogica con attestazione di conformità è valido. La notifica a mezzo posta è consentita anche dopo l'entrata in vigore delle modifiche dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 che hanno introdotto la notifica via PEC. In base al principio giuridico consolidato ex art. 156 c.p.c., la notifica irregolare non può essere dichiarata nulla qualora l'atto raggiunga comunque lo scopo di informare il destinatario.
Cass. civ. n. 16691/2025
La notificazione della cartella di pagamento effettuata tramite posta elettronica certificata, anche se trasmessa come semplice file .pdf anziché .p7m, non comporta nullità dell'atto. Tale vizio è sanato per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., qualora il contribuente abbia comunque proposto opposizione e difesa nel merito della pretesa erariale.
Cass. civ. n. 16163/2025
In caso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.
Cass. civ. n. 15143/2025
La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668-ter e 2668-bis c.c. determina l'improseguibilità del processo esecutivo, senza che possa operare la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., perché l'omissione non produce la nullità del pignoramento, bensì la sua sopravvenuta inefficacia.
Cass. civ. n. 14944/2025
Il contrasto insanabile tra la motivazione e il dispositivo della sentenza, che impedisce di individuare con certezza la statuizione del giudice, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.
Cass. civ. n. 14718/2025
La regolare esecuzione della notifica della cartella di pagamento (quale atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario) può essere dimostrata dalla sola produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale. Qualora il procedimento notificatorio abbia consentito all'atto di raggiungere il suo scopo, per esser stato conosciuto dal destinatario, i vizi di notifica si considerano sanati ex art. 156 c.p.c., anche per atti impositivi di natura sostanziale.
Cass. civ. n. 14671/2025
La nullità di un atto civile per mancato raggiungimento dello scopo non può essere rilevata quando si tratta dell'inosservanza di termini perentori, disciplinati da apposite norme. Il principio di non rilevabilità della nullità sancito dall'art. 156 c.p.c. è applicabile esclusivamente alle inosservanze di forme in senso stretto e non ai termini perentori.
Cass. civ. n. 11719/2025
In materia di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, l'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., comporta la nullità della notifica. Tuttavia, tale nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque ricevuto regolarmente la raccomandata di conferma del deposito del piego presso l'ufficio postale.
Cass. civ. n. 11474/2025
La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto.
Cass. civ. n. 10333/2025
La corte di cassazione, in caso di invalidità della notifica del ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia (quando questo venga notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura generale), richiede la rinnovazione della notifica entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, disponendo il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo, essendo il vizio non sanabile ex art. 156, co. 3, c.p.c., per conseguimento dello scopo dell'atto.
Cass. civ. n. 9630/2025
La sottoscrizione dell'agente postale sulla relata di notificazione, anche se illeggibile, è sufficiente per ritenere l'atto validamente notificato se non viene proposta querela di falso. La firma, benché non sia decifrabile, non determina la nullità della notificazione, a meno che non sia assente del tutto. In ogni caso, il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. trova applicazione quando il contribuente ha effettivamente impugnato l'atto notificato.
Cass. civ. n. 9257/2025
Una notificazione nulla si considera sanata per effetto della costituzione in giudizio della parte che ha ricevuto quella notificazione e ha partecipato al processo, producendo così il raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c. Tale sanatoria opera ex tunc, cioè retroattivamente, rendendo valida l'originaria notificazione come se fosse stata effettuata correttamente.
Cass. civ. n. 8615/2025
In tema di contenzioso tributario, la tempestiva proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento da parte del contribuente produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della notificazione della cartella stessa per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c.
Cass. civ. n. 8605/2025
La nullità della notifica dell'atto impositivo è sanata, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., per effetto del raggiungimento del suo scopo, che può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalidamente notificato. La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, consentendo al contribuente la piena conoscenza dell'atto impositivo.
Cass. civ. n. 8503/2025
La costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate sana, per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156, ultimo comma, e 160 c.p.c., la nullità della notifica del ricorso per cassazione irritualmente compiuta presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, sebbene l'Agenzia non si fosse avvalsa del patrocinio erariale nel pregresso grado di merito.
Cass. civ. n. 7356/2025
Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
Cass. civ. n. 5644/2025
Nel procedimento innanzi al giudice di pace l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, costituzione in giudizio dell'opponente un decreto ingiuntivo) realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma - poiché riguarda un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius - può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio (ex art. 156, comma 3, c.p.c.) con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere, non già da quella di spedizione.
Cass. civ. n. 4232/2025
In caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, la tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c.
Cass. civ. n. 3713/2025
La natura sostanziale della cartella di pagamento non preclude l'applicazione della sanatoria per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., qualora la notifica dell'atto sia nulla ma il relativo vizio sia sanato dalla tempestiva impugnazione dell'atto stesso da parte del contribuente.
Cass. civ. n. 2470/2025
La notificazione di un avviso di accertamento effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso il domicilio del contribuente, quale sede della ditta individuale, è valida anche se il contribuente risiede all'estero e risulta iscritto all'AIRE, purché l'atto abbia raggiunto il suo scopo e il contribuente ne sia venuto a conoscenza in tempo utile, in conformità all'art. 156 c.p.c. In tale contesto, la notificazione rappresenta una mera condizione integrativa di efficacia piuttosto che un elemento costitutivo dell'atto tributario.
Cass. civ. n. 677/2025
La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, in particolare ove espressamente richiamati nella disciplina tributaria, sicché, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento (nella specie, avvenuta a mezzo posta direttamente da parte dell'agente della riscossione) è applicabile la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., purché non sia intervenuta, medio tempore, la decadenza dal potere di accertamento.
Cass. civ. n. 585/2025
Nel processo tributario, la notifica del ricorso in primo grado eseguita nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo posta e non con la modalità telematica, pur nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - efficace, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, dal 24 ottobre 2018 al 15 settembre 2022 e con riguardo ai ricorsi notificati dal 1 luglio 2019 - non è inesistente, ma nulla, come tale sanabile, per il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in caso di costituzione della parte.
Cass. civ. n. 499/2025
In tema di ricorso tributario, la mancata notificazione del ricorso alla controparte comporta l'inammissibilità del ricorso stesso ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. La sanzione dell'inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e la perentorietà del termine rende inapplicabile l'art. 156 c.p.c. per quanto concerne l'eventuale sanatoria.
Cass. civ. n. 32965/2024
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in controversia relativa ad avviso di accertamento mediante studi di settore, aveva ritenuto inammissibili le contestazioni sollevate per la prima volta con l'atto di appello, avverso la c.t.u. disposta in primo grado, al fine di stimare l'ammontare dei ricavi per la rideterminazione del reddito imponibile).
Cass. civ. n. 32724/2024
In tema di contenzioso civile, la mancata comunicazione al difensore della parte costituita del deposito dell'ordinanza istruttoria emessa fuori udienza determina, a norma dell'art. 176, comma 2, c.p.c., in relazione agli artt. 134 e 156 dello stesso codice, la nullità del provvedimento per difetto dei requisiti formali indispensabili al conseguimento dello scopo, nonché la conseguente nullità ex art. 159 c.p.c. degli atti successivi, ivi compreso il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo. Tale nullità presuppone che la mancata comunicazione abbia impedito concretamente al difensore di adempiere agli obblighi processuali inerenti la prosecuzione del giudizio. L'onere di vigilare presso la cancelleria per acquisire notizia delle vicende processuali non è in capo al difensore in caso di mancata comunicazione di ordinanze istruttorie assunte fuori udienza.
Cass. civ. n. 30842/2024
La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC, anche se effettuata in formato PDF anziché in formato P7M, non risulta inesistente ma al massimo nulla, e viene sanata nel caso in cui si raggiunga comunque lo scopo della notifica, conformemente all'art. 156 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 28038/2024
L'atto di opposizione al decreto ingiuntivo si considera validamente notificato quando, sebbene la prima notifica sia stata tentata presso un domicilio erroneo ma ragionevolmente ritenuto corretto dal notificante, la successiva notifica, tempestivamente effettuata, abbia raggiunto l'effettivo domicilio del destinatario. In tal caso, si verifica una sanatoria con effetto retroattivo ex art. 156, co. 3, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 27326/2024
La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex artt. 156 e 160 c.p.c., mentre è irrilevante l'impugnazione di un atto successivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo aveva sanato il vizio di notifica del precedente atto impositivo).
Cass. civ. n. 27126/2024
La mancata osservanza del termine di 20 giorni per il deposito del ricorso per cassazione, previsto dall'art. 369 c.p.c., comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio. Il principio di non rilevabilità della nullità per avvenuto raggiungimento dello scopo, sancito dall'art. 156 c.p.c., non si applica ai termini perentori, per i quali vigono specifiche disposizioni normative.
Cass. civ. n. 24613/2024
In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, la conoscenza casuale o aliunde degli stessi atti da parte del contribuente non è idonea a sanare eventuali vizi di notifica, in assenza di effettiva impugnazione degli atti impositivi. La regolarità della notificazione deve essere verificata, e qualsiasi nullità non può essere considerata sanata automaticamente ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., a meno che gli atti non siano stati formalmente impugnati.
Cass. civ. n. 23582/2024
La notifica di una cartella di pagamento eseguita tramite un operatore postale privato nel periodo tra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017 non è inesistente ma nulla, e la nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., se il contribuente ha comunque ricevuto la raccomandata informativa e ha potuto tempestivamente proporre ricorso.
Cass. civ. n. 23572/2024
In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell'iscrizione ipotecaria può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale modalità di notifica prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 è valida e gli eventuali vizi della notificazione risultano comunque sanati dalla proposizione del ricorso da parte del contribuente, avendo l'atto raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Cass. civ. n. 22155/2024
L'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile però per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa e scelga di non ritirarla, determinando la compiuta giacenza. La presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. può essere superata solo se il destinatario prova di non essere stato in grado, senza sua colpa, di prendere cognizione del piego
Cass. civ. n. 21864/2024
In materia di notificazione delle cartelle di pagamento, l'invalidità della notifica per il mancato rispetto delle forme di cui all'art. 140 c.p.c. comporta la decadenza dell'Ufficio se il termine decadenziale non è stato rispettato. La sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., non può operare se il conseguimento dello scopo avviene dopo la scadenza del termine di decadenza.
Cass. civ. n. 21594/2024
Le norme tecniche del processo tributario telematico, aventi carattere di specialità rispetto al rito civile, definiscono i presupposti essenziali per la validità della notificazione tramite posta elettronica certificata. In mancanza dell'attivazione di tali norme, la notificazione tramite PEC è da considerarsi giuridicamente inesistente, non configurandosi alcuna sanatoria ex tunc ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Cass. civ. n. 21454/2024
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata dalla costituzione del controricorrente, in base al generale principio di sanatoria dei vizi per raggiungimento dello scopo sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la notificazione avviene ad un luogo privo di collegamento col destinatario.
Cass. civ. n. 19352/2024
Non sussiste violazione dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza, quando la Corte d'Appello, pur riconoscendo l'ammissibilità delle domande formulate dall'interveniente, mantenga la pronuncia di inammissibilità delle stesse per carenza di interesse, avendo rilevato che l'appellante non aveva contestato adeguatamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 18709/2024
Una sentenza che presenti un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, non essendo idonea a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, deve essere dichiarata nulla ex art. 156 c.p.c., risultando inidonea a produrre gli effetti giuridici previsti.
Cass. civ. n. 18707/2024
Non è prescritta una verbalizzazione analitica di tutte le deduzioni difensive delle parti nel processo tributario; una descrizione sintetica delle attività è sufficiente. Inoltre, eventuali lacune o imprecisioni di verbalizzazione non comportano nullità processuale, a meno che non manchino i requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, come stabilito dall'art. 156, primo comma, cod. proc. civ., applicabile nel processo tributario.
Cass. civ. n. 18461/2024
In caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, trova applicazione l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., soprattutto se il destinatario dell'atto ha comunque proposto tempestivo ricorso dimostrando di avere ricevuto e compreso il contenuto della notifica.
Cass. civ. n. 18020/2024
La notifica di un atto in via telematica, anche se affetta da vizi formali quali la mancanza della firma digitale sull'atto depositato in forma cartacea, è sanata se lo scopo della notifica viene comunque raggiunto (art. 156, co. 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 17926/2024
Il giudice d'appello che, a seguito del mancato rispetto dei termini a comparire, ha ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve revocare l'ordinanza erroneamente pronunciata e, nel rispetto del principio del giusto processo ed a tutela dell'affidamento della parte appellante, deve concedere a quest'ultima un nuovo termine per la notifica, non potendo la stessa essere pregiudicata dall'invalidità di un atto determinata dall'ottemperanza ad un provvedimento del giudice, fatta ovviamente salva la costituzione dell'appellato, che comporta la sanatoria dell'atto difforme dal paradigma legale per il raggiungimento dello scopo, giusta l'art. 156, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 17590/2024
.Il principio della sanatoria degli atti processuali per il raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 cod. proc. civ., è applicabile anche agli atti tributari per effetto del rinvio espresso contenuto nell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Cass. civ. n. 17329/2024
Il principio di non rilevabilità della nullità di un atto in caso di raggiungimento dello scopo, sancito dall'art. 156 cod. proc. civ., si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme.
Cass. civ. n. 16440/2024
L'applicabilità dell'art. 156 c.p.c., ultimo comma (sanatoria per raggiungimento dello scopo), è rilevante nel caso in cui una parte partecipi all'udienza senza eccepire la mancata conoscenza del gravame erariale né lamentare lesione del proprio diritto difesa: ciò comporta infatti la sanatoria della nullità della notificazione dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente.
Cass. civ. n. 6810/2024
In caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, trova applicazione l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, previsto dall'art. 156 cod. proc. civ., anche se la natura sostanziale e non processuale della cartella non osta all'applicazione degli istituti appartenenti al diritto processuale.
Cass. civ. n. 6683/2024
In materia di contenzioso tributario, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Sicché, il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 in tema di notifica della cartella di pagamento all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 4875/2024
La sanatoria dell'eventuale vizio di nullità della notifica dell'avviso di accertamento tributario può essere operata ex tunc mediante il raggiungimento dello scopo dell'atto stesso (ad esempio attraverso la tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente), ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 4351/2024
Nel processo tributario, la notifica degli atti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data antecedente all'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento è considerata inesistente, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata e l'inconfigurabilità di qualsivoglia sanatoria ex tunc ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Cass. civ. n. 34790/2023
Nel processo tributario, la notifica degli atti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data antecedente all'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento è considerata inesistente, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata e l'inconfigurabilità di qualsivoglia sanatoria ex tunc ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Cass. civ. n. 32431/2023
La mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello. Deve ribadirsi, infatti, che i rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale, sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, e purchè il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un'effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l'abbiano determinata.
Cass. civ. n. 31708/2023
Deve ritenersi viziata la sentenza con la quale il giudice di merito abbia rifiutato di disporre la sospensione del giudizio in pendenza del procedimento di querela di falso, avente ad oggetto le sottoscrizioni apocrife apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti le cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo impugnato. Ciò in quanto la nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso, come nel caso in cui sia impugnato il preavviso di fermo conseguente alle cartelle oggetto di querela di falso.
Cass. civ. n. 29961/2023
Nel procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la mancata comunicazione alle parti costituite nel giudizio di merito, nel termine indicato dall'art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto del Primo Presidente e di quello di fissazione dell'udienza pubblica rende necessario il rinvio ad altra udienza, salvo che le parti stesse, concordemente, richiedano la discussione immediata sulla base delle difese già sviluppate, anche nelle memorie eventualmente depositate oltre il termine previsto dall'art. 378 c.p.c., stante il pieno raggiungimento di ogni scopo processualmente rilevante, con conseguente sanatoria, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., di tutte le difformità nella conduzione del processo. (Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.)
Cass. civ. n. 20977/2023
Il contrasto tra motivazione e dispositivo rimane insanabile, determinando la nullità della sentenza e non può essere eliminato con il rimedio della correzione dell'errore materiale poiché, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 16189/2023
L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.
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In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53 del 1994), la nullità della notificazione. Atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio; e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 15776/2023
Nel processo tributario, in virtù del principio di specialità, la notificazione degli atti a mezzo p.e.c., in data antecedente all'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, è inesistente e insuscettibile di sanatoria "ex tunc", ai sensi dell'art. 156 c.p.c., conseguente alla costituzione dell'amministrazione intimata.
Cass. civ. n. 9411/2023
Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente. In tale caso non è applicabile lo strumento sanante previsto dall'art. 291 cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Peraltro la fattispecie legale minima della notificazione, che ha lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, richiede la consegna, ossia il raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, sicché solo qualora quest'ultima avvenga si può porre una questione di nullità della notificazione, sanabile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. o per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ. Pertanto si deve escludere che la restituzione dell'atto al mittente con attestazione dell'irreperibilità del destinatario possa integrare una notifica perfezionata ma invalida, giacché quell'attestazione, seppure conclusiva delle attività richieste al soggetto incaricato della notificazione, certifica l'omessa consegna, ossia la mancanza di una delle condizioni necessarie affinché possa porsi un problema di validità della notificazione e determina l'improcedibilità che è rilevabile d'ufficio ed è sottratta alla disponibilità delle parti sicché non può essere sanata valorizzando le difese svolte, anche nel merito, dall'appellato.
Cass. civ. n. 7339/2023
Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CTU e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
Cass. civ. n. 3524/2023
In tema di dichiarazione di fallimento, la mancanza della sottoscrizione digitale del giudice nel decreto di convocazione notificato alla parte rende l'atto non semplicemente nullo, ma inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.; conseguentemente, ove detto vizio sia denunciato in sede di reclamo, l'accertamento circa la valida presenza di detta sottoscrizione digitale da parte del giudice d'appello non può avvenire mediante acritico recepimento di una perizia stragiudiziale prodotta dal curatore, trattandosi di mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 3426/2023
Il verbale di accertamento di violazione del codice della strada non può essere notificato, nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania, direttamente a mezzo del servizio postale, necessitando della assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo, la cui assenza comporta, tuttavia, non già l'inesistenza, bensì la nullità della notificazione, suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto della proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 204-bis del codice della strada.
Cass. civ. n. 238/2023
In tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c..
Cass. civ. n. 4163/2015
Ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., in mancanza di un'espressa sanzione di nullità, la nota d'iscrizione a ruolo è nulla per irregolarità formali, con conseguente mancata costituzione della parte, solo quando difettino i requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, che è quello di portare la causa a conoscenza del giudice perché possa trattare e decidere la lite instauratasi fra le parti con l'atto di citazione, sicché non ne ricorrono i presupposti quando la nota, ancorché incompleta o erronea in qualcuno dei suoi elementi, sia comunque tale da consentire d'individuare con sicurezza il rapporto processuale su cui è invocata la pronuncia del giudice adito.
Cass. civ. n. 5160/2009
L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvensionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, c.p.c.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione.
Cass. civ. n. 11664/2006
Nel nostro sistema processuale, caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità, che limita le ipotesi di nullità degli atti processuali ai soli casi di espressa previsione di legge o di mancato raggiungimento dello scopo, la manifesta adesione del giudicante ad una determinata ideologia, pur se esplicitata nell'atto, non produce la nullità della sentenza ove non incida sulla correttezza della decisione, pur potendo essa rilevare sotto il diverso profilo deontologico e disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che non aveva riformato la sentenza di primo grado contenente alcune singolari affermazioni del giudicante relative ai propri convincimenti ideologici, in quanto la decisione era comunque adeguatamente motivata sulla base del dettagliato esame delle risultanze processuali e delle norme applicabili alla fattispecie).
Cass. civ. n. 14560/2004
In tema di condominio di edifici, ai fini della tempestività dell'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini a norma dell'art. 1137 c.c., al deposito del ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della adozione o comunicazione della deliberazione stessa è da ritenersi equipollente, in virtù del principio generale di conservazione degli atti quando essi conseguano lo scopo cui sono destinati, la notificazione della citazione introduttiva nel medesimo termine, anche quando l'iscrizione a ruolo sia avvenuta successivamente.
Cass. civ. n. 6194/2004
L'atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria; mentre è viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., qualora sia soltanto privo di un elemento, (o inficiato da un vizio), essenziale ai fini della produzione di effetti processuali.