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Agenzia delle Entrate, ora ti può bloccare i rimborsi sul 730 se l'importo è alto o incoerente: ecco chi rischia

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Agenzia delle Entrate, ora ti può bloccare i rimborsi sul 730 se l'importo è alto o incoerente: ecco chi rischia
L'Agenzia delle Entrate può bloccare i rimborsi 730/2026 sopra i 4.000 euro o con dati incoerenti per controlli preventivi fino a 4 mesi
Ogni anno, con l'avvicinarsi dell’estate, migliaia di contribuenti attendono l'accredito del rimborso fiscale derivante dal modello 730. Quando però l'importo atteso supera i 4.000 euro, o quando la dichiarazione presentata si discosta dalla versione, il pagamento potrebbe arrivare con un po’ di ritardo. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'erogazione delle somme per sottoporle a un controllo preventivo. Si tratta di una procedura ordinaria e prevista dalla legge, che non è affatto indice di eventuali irregolarità.

La facoltà dell'amministrazione finanziaria di intervenire sui rimborsi prima della loro erogazione trova il proprio fondamento normativo nel d.lgs. n. 175/2014. In particolare, l'art. 5, comma 3-bis di questo provvedimento disciplina i cc.dd. controlli preventivi sulle dichiarazioni dei redditi che presentano elementi meritevoli di approfondimento. Si tratta di un filtro istruttorio, pensato per tutelare l'Erario da rimborsi potenzialmente indebiti o fondati su dati non verificati.

La misura si applica sia a chi presenta la dichiarazione in autonomia attraverso il portale dell'Agenzia, sia a chi si affida a un sostituto d'imposta. Il richiamo normativo contenuto nell'art. 1, comma 4 del d.lgs. cit. estende, poi, l'ambito di applicazione anche alle dichiarazioni trasmesse attraverso intermediari abilitati, come CAF e commercialisti.
Sebbene molti contribuenti ritengano che affidarsi a un professionista o a un Caf costituisca una sorta di garanzia contro la sospensione del rimborso, in realtà se l'intermediario apporta modifiche alla dichiarazione precompilata che ricadono nelle casistiche previste dalla norma, in termini di incoerenza dei dati o di importo del credito, permane il potere di verifica e di blocco dell'Agenzia delle Entrate.

La normativa individua con precisione i fattori che possono dare origine alla sospensione del rimborso. La prima riguarda la presenza di elementi di incoerenza rispetto ai parametri stabiliti da appositi provvedimenti dell'Agenzia. Si pensi, ad esempio, a detrazioni o deduzioni che divergono significativamente rispetto ai flussi informativi già in possesso dell'anagrafe tributaria. La seconda, invece, consiste nella richiesta di un rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro, condizione sufficiente a giustificare l'attivazione della procedura di verifica. Le due condizioni non devono necessariamente coesistere. Un credito che supera la soglia dei 4.000 euro può essere bloccato anche in assenza di anomalie documentali evidenti. Al contrario, un rimborso di entità inferiore può subire lo stesso trattamento qualora i dati dichiarati risultino incoerenti rispetto allo storico contributivo del soggetto.

Una volta presentato il modello 730/2026, l'Agenzia delle Entrate dispone di 4 mesi di tempo per avviare e portare a termine l'attività istruttoria. Durante questo intervallo, le somme spettanti non vengono accreditate attraverso la busta paga o la rata pensionistica del contribuente, ma rimangono sospese in attesa dell'esito della verifica.
Se il controllo si conclude positivamente, il rimborso fiscale viene erogato entro un termine massimo che la legge fissa al 6° mese successivo alla scadenza per la trasmissione della dichiarazione. Più semplicemente, chi subisce un controllo preventivo nella stagione fiscale 2026 dovrà attendere fino al 31 marzo 2027 per ricevere le somme spettanti. Chi non rientra nelle condizioni di blocco, invece, riceverà il conguaglio secondo le normali tempistiche estive, generalmente a luglio o agosto.

Importante è altresì la natura giuridica del potere di controllo preventivo. L'Agenzia delle Entrate non è obbligata ad attivare il blocco ogni volta che ricorrono le condizioni previste dalla norma, in quanto trattasi di facoltà discrezionale, esercitabile sulla base di valutazioni interne di risk management e priorità operative. Tuttavia, la progressiva automazione dei sistemi di controllo fiscale rende questa eventualità sempre meno probabile per i profili che si discostano dai parametri standard della dichiarazione precompilata.


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