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Agenzia delle Entrate, basta notifiche immotivate, sono nulle senza dimostrazione dell'irreperibilitą: nuova sentenza

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Agenzia delle Entrate, basta notifiche immotivate, sono nulle senza dimostrazione dell'irreperibilitą: nuova sentenza
La Cassazione ribadisce che la notifica fiscale deve essere trasparente. Nulle le notifiche per irreperibilità senza ricerche documentate. Il rilievo dell'ordinanza n. 14990/2024
Il rapporto tra cittadino e Amministrazione finanziaria deve essere contraddistinto dalla trasparenza, e non soltanto dal lato del contribuente. Lo ribadisce la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria con una recente decisione, l'ordinanza n. 14990 del 4 giugno scorso, che contiene un principio di orientamento per tutti gli operatori dell'Agenzia delle Entrate. In sintesi, chi riceve una notifica fiscale ha sempre diritto di conoscere quali sono le dettagliate ragioni alla base dell'atto stesso e il perché di un determinato comportamento della stessa Amministrazione finanziaria.
Tecnicamente, la notifica di atti impositivi nei confronti di contribuenti dichiarati "irreperibili" deve rispettare precisi criteri di diligenza. Di conseguenza tale notifica va incontro a nullità, laddove il messo non dia la prova di aver effettuato ricerche approfondite e corredate da elementi verificabili e tracciabili, in ipotesi di irreperibilità del contribuente a cui detta notifica è rivolta. D'altronde, la notifica di un atto impositivo è sempre un passaggio chiave nei rapporti tra Fisco e contribuente, perché dà avvio ai termini per eventuali ricorsi. Se questa comunicazione avviene in modo non limpido o poco chiaro, il diritto alla difesa del contribuente è messo a rischio e, al contempo, non è garantita la piena legalità dell'azione amministrativa.
Facendo riferimento a una consolidata giurisprudenza di legittimità - da ultimo confermata nella sentenza n. 781 di quest'anno, richiamata dalla stessa ordinanza n. 14990 - la decisione della Suprema Corte dello scorso 4 giugno chiude una disputa giudiziaria, che aveva coinvolto un cittadino e le Entrate e aveva avuto a oggetto un avviso di accertamento relativo a Irpef e riferito all'anno d'imposta 2006. Il contribuente fece ricorso contro detto avviso notificato dal Fisco e se, in primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale accolse le sue ragioni, annullando l'atto per difetto di notifica, in appello l'esito fu opposto. L'Agenzia, infatti, si giovò della valutazione della Commissione Tributaria Regionale, secondo cui la notifica si era - invece - compiuta correttamente, attraverso il meccanismo previsto dalla legge per l'irreperibilità assoluta, ossia con invio di raccomandata dell'avvenuto deposito presso la casa comunale, al domicilio fiscale del contribuente. La CTR ritenne tardivo il ricorso introduttivo perché proposto oltre i termini di legge.
La disputa non si fermò al secondo grado ma proseguì in Cassazione, a cui l'uomo fece ricorso affermando che l'Amministrazione finanziaria non aveva - in verità - osservato le condizioni imposte dalla legge per questo tipo di notifica. Più nel dettaglio, il ricorso era fondato sull'asserita violazione dell'obbligo, gravante sul messo notificatore, di certificare con precisione le ricerche effettuate per rintracciare il destinatario dell'atto stesso.
Il giudice di legittimità ribaltò nuovamente la precedente decisione, accogliendo il ricorso del cittadino destinatario dell'avviso di accertamento e valutando come errate le conclusioni della Commissione Tributaria Regionale. In sostanza per la Cassazione sono sempre nulle, perché prive dei requisiti di legge e - conseguentemente - senza alcun effetto fin dall'origine, le notifiche con espressioni vaghe o generiche (ad es. "sconosciuto" o "irreperibile"), effettuate dal messo notificatore tramite modulo precompilato, nell'ipotesi di impossibilità di notifica dell'avviso per irreperibilità.

In dettaglio, ai fini della validità della notifica non basta l'applicazione di un formale iter di comunicazione e la sola firma del modello da parte del messo, perché - ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera e) del DPR 600/1973 in tema di procedura di notificazione semplificata - occorre comunque una specifica iniziativa del notificante e una sua puntuale e diligente descrizione, nella relata di notifica, delle azioni compiute per ricercare quest'ultimo (ad es. verifiche anagrafiche, sopralluoghi). Se tale descrizione non è indicata ed è mancante - spiega la Cassazione - la notifica fiscale non può che ritenersi affetta da invalidità.
Ecco perché la Cassazione ha concluso che la notificazione è stata effettuata con il rito degli irreperibili, ma senza i relativi presupposti, non avendo il messo notificatore dato atto delle ricerche fatte per consegnare il plico al destinatario. Infatti, nella decisione n. 14990 si trova scritto che - per la giurisprudenza consolidata della stessa Corte - la notificazione effettuata con la procedura semplificata richiede che il notificante provi di: "aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l'abitazione, l'ufficio o l'azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass. n. 23223/2024, Cass. n. 21384/2024, N. 14658 del 2024, Cass. n. 8823/2024, Cass. n. 1172/2024). È stato, inoltre, precisato che deve considerarsi insufficiente la semplice dicitura "sconosciuto" apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024 )".
Concludendo, per questi motivi la Corte ha così cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi di diritto sopra espressi.

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