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L'accettazione tacita di eredità

Eredità - -
L'accettazione tacita di eredità
La trascrizione della denuncia di successione non è sufficiente a dimostrare la qualità di erede.
Il caso.
I figli e la moglie del defunto avevano effettuato la rinuncia all'eredità. Un anno dopo avevano proceduto alla trascrizione della denuncia di successione.
Un creditore del de cuius aveva sostenuto in Tribunale che la trascrizione della denuncia di successione integrasse un'accettazione tacita all'eredità. Il Tribunale respingeva la tesi del creditore.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4843/2019, chiarisce che la trascrizione della domanda di successione non ha valore di richiesta di voltura dell’intestazione del bene a proprio nome, rilevante ai fini dell’accettazione tacita di eredità. La voltura, infatti, essendo una richiesta documentale, deve esser provata non per presunzione ma producendo il documento che ne attesta la richiesta. La trascrizione della domanda di accettazione, pertanto, non ha alcuna valenza contraria rispetto alla rinuncia di eredità effettuata un anno prima.
La Corte di Cassazione precisa che, affinché si versi nell’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità, si richiede che la persona chiamata compia atti che implichino necessariamente la volontà di accettare e che si tratti di atti che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella qualità di erede. Il chiamato, pertanto, deve possedere tanto l’elemento soggettivo (l’intenzione di porre in essere un comportamento inequivoco), quanto l’elemento oggettivo attinente all’atto tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.
Conseguentemente, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che sono inidonei ad esprimere l’intenzione certa ed univoca in capo a chi li compie di assumere la qualità di erede, quali, ad esempio, la denuncia di successione, trattandosi questo di adempimento di prevalente contenuto e finalità fiscale.

Nel caso di specie, secondo la Corte, non vi è stata accettazione tacita dell’eredità da parte della moglie e dei figli. I giudici precisano che la voltura catastale con intestazione dei beni del de cuius determina un'accettazione tacita dell'eredità, ma non la semplice denuncia di successione.


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