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Articolo 2890 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Notificazione

Dispositivo dell'art. 2890 Codice Civile

L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti [2827 ss.], nel domicilio da essi eletto [2844] e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:

  1. 1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;
  2. 2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;
  3. 3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo [2893].

In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione [568 c.p.c.](1).

Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione[26 c.p.c.] e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.

Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari [792 c.p.c.].

Note

(1) Viene definito il contenuto dell'offerta di purgazione delle ipoteche, considerando che si tratta di un atto espresso, unilaterale, recettizio (v. art. 2889) ed efficace al momento della notificazione, da effettuarsi sia verso i creditori iscritti sia verso il precedente proprietario. Può essere un'offerta che interessa tutti i beni acquistati da parte di un determinato soggetto terzo, ma anche, come si specifica al n. 2 del presente articolo, soltanto ad alcuni. Tale offerta può in ogni caso subire impugnazione per i classici vizi della volontà, per incertezza sul titolo dell'acquirente o sui beni che si vogliono liberare, o per insufficienza della somma offerta che, si sottolinea, non deve mai rivelarsi inferiore al valore base stabilito agli incanti per l'espropriazione forzata.

Ratio Legis

La norma fissa le formalità di procedura necessarie per l'applicazione della cosiddetta purgazione dell'ipoteca.

Spiegazione dell'art. 2890 Codice Civile

Indicazioni che deve contenere l'atto di notificazione da parte del terzo circa l'offerta del prezzo o del valore dichiarato

Tutte le indicazioni elencate in questo articolo devono ritenersi essenziali e, perciò, richieste a pena di nullità.

L'elemento fondamentale del giudizio di purgazione è l'offerta, perché il terzo acquirente fa ai creditori iscritti del pagamento del prezzo o del valore dichiarato. L'articolo in esame non adopera la parola «of­ferta», e, considerando la cosa dal lato esterno, usa quella di «notifi­cazione»; ma il concetto è chiaro quando, nel penultimo comma, dice che si «deve offrire il prezzo o il valore dichiarato ». Ed è questa un'of­ferta vincolativa per il terzo acquirente, che i creditori, e anche uno di essi, possono non accettare, ma il loro rifiuto è, a sua volta, limitato dall'obbligo, come vedremo, di promuovere la valutazione ponendo quell'offerta a base del prezzo d'incanto.

Una notevole innovazione sul codice preesistente è quella conte­nuta nel comma 50 dell'articolo in esame, il quale dispone che, in ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione '(art. 568 cod. proc. civ.), cioè moltiplicando per 200 il tributo diretto verso lo Stato, se si tratta di proprietà, per zoo se si tratta di usufrutto di una proprietà, di enfiteusi (art. 15 cod. proc. civ.): Tale disposizione giova ad evitare le frodi in danno dei creditori iscritti con un accordo doloso tra il debitore e il terzo acquirente, obbligando costui a dichiarare il valore reale dell'immobile, che servirebbe di base ad un regolare giudizio di espropriazione.

Il nuovo codice, cosi, ha seguito il sistema proposto dal Mirabelli. Dopo la notifica di quest'atto, l'acquirente deve dichiarare, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, applicandone, naturalmente, la norma degli articoli 16 e 21 cod. proc. civ., la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto (art. 792, primo comma, cod. proc. civ.).

Dobbiamo rilevare, in proposito, che la norma contenuta nell'art. 792 è interpretativa dell'art. 2890 cod. civ. in quanto terzo acquirente deve depositare il prezzo offerto, a garanzia della serietà e della sicurezza dell'offerta. Questo deposito ha sostituito la garanzia dell'ipoteca legale che, secondo il codice preesistente (art. 2142), l'acquirente, per essere ammesso al giudizio di purgazione, doveva fare iscrivere a favore della massa dei creditori. Il presidente provvede con decreto.

La legge nulla dice circa la capacità giuridica necessaria nel terzo acquirente per istituire il giudizio di purgazione. Ma se si considera che, mercé l'offerta del prezzo o del valore dichiarato dell'immobile, egli si obbliga personalmente, sino a debita concorrenza, verso i debitori iscritti, è evidente che occorre la capacità per obbligarsi. Quindi, benchè per una ragione diversa, non possono istituire il giudizio di purgazione senza le forme richieste per gli atti degli incapaci quelle stesse persone le quali, senza le stesse forme, non possono operare il rilascio degli immobili (art. 2860 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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