Esecuzione forzata: non solo soldi, ma anche obblighi di fare
Nel nostro ordinamento, la tutela giudiziaria non si limita al classico risarcimento per equivalente, ossia al pagamento di una somma di denaro. Esiste infatti anche la tutela in forma specifica, che consente di ottenere che il debitore sia obbligato a fare o a non fare qualcosa.
In concreto, il giudice può ordinare al condannato di eliminare una perdita idrica, ricostruire un muro abbattuto senza consenso o rimuovere un impianto che provoca emissioni intollerabili.
Questa forma di protezione, però, non vale per tutte le prestazioni. Quando si tratta di attività personali e infungibili, come la prestazione di un medico, di un avvocato o di un artista, il giudice non può imporre la loro esecuzione: in tali casi resta solo la via risarcitoria.
La procedura per ottenere i lavori dal vicino
Se il vicino si ostina a non eseguire i lavori, la legge offre una strada precisa da seguire.
Chi ha subito il danno deve, prima di tutto, ottenere dal giudice un provvedimento di condanna che obblighi il vicino all’intervento. Questa decisione viene notificata insieme al precetto, l’atto con cui si intima al debitore di adempiere entro 10 giorni, con l’avvertimento che, in caso di ulteriore rifiuto, si passerà all’esecuzione forzata.
Se, nonostante l’intimazione, nulla si muove, il proprietario può rivolgersi nuovamente al tribunale. L’art. 2931 del c.c. dispone, infatti, che “se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile”. In altre parole, si chiede al giudice di indicare le modalità pratiche con cui realizzare i lavori (art. 612 del c.p.c.). A questo punto, il giudice, sentito il soggetto obbligato, nomina l’ufficiale giudiziario, che può avvalersi di tecnici e imprese edili incaricati di portare a termine le opere necessarie.
Il vicino inadempiente, quindi, non verrà costretto fisicamente a eseguire i lavori, ma dovrà sostenerne le spese. Il creditore anticipa i costi e ha diritto a farseli rimborsare tramite un decreto ingiuntivo ex art. 614 del c.p.c.. In caso di ulteriore resistenza – ad esempio se il debitore rifiuta di consentire l’accesso al proprio appartamento – l’ufficiale giudiziario può ricorrere al supporto delle forze dell’ordine.
Penalità per ogni giorno di ritardo
Per rafforzare l’efficacia del provvedimento, la legge consente al giudice di stabilire anche una somma di denaro giornaliera, a carico del debitore, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori (art. 614 bis del c.p.c.. Si tratta di una misura di pressione economica che mira ad accelerare l’adempimento.