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Articolo 20 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 25/01/2025]

Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione

Dispositivo dell'art. 20 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

3. È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

4. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15 septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"(1).

Note

(0) La rubrica della disposizione è stata modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
La previgente formulazione così recitava: "Credito d'imposta".
(1) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto, nel modificare la presente disposizione, (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

Spiegazione dell'art. 20 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Tale disposizione è volta, così come quella dell’art. 17 che prevede le agevolazioni fiscali, ad incentivare l’accesso alla mediazione.

Entro il 30 maggio di ciascun anno, il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
Il credito non dà luogo a rimborso. Ciò significa che, nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta risulti superiore all’imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e la Fondazione “ADR Commercialisti”, si sono interrogati in merito all’opportunità delle scelte operate dal legislatore tramite l’inserimento dell’art. 20, offrendo alcune prospettive critiche sul credito d’imposta, soprattutto per quanto attiene alla sua fruibilità da parte delle persone fisiche e alla mancata possibilità di ottenere direttamente un rimborso.
La norma, infatti, prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato in compensazione da chi compila il modello F24 (art. 17 del D. lgs. n. 241/1997) oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, portato in diminuzione delle imposte sui redditi.
Il fatto che il legislatore abbia previsto l’utilizzabilità del credito d’imposta unicamente tramite compensazione, a detrazione di altre imposte, ed escludendo letteralmente la sua rimborsabilità, sembra costituire una forma di “discriminazione” nei confronti di una vasta platea di soggetti e, nello specifico, di coloro i quali hanno un’imposta lorda di importo minore rispetto alle detrazioni d’imposta a loro spettanti e che, quindi, sono di fatto impossibilitati dal poter usufruire del citato vantaggio fiscale.
In altre parole, il credito d’imposta, così come previsto dal vigente comma 4 dell’art. 20, non è in alcun modo “monetizzabile”, poiché non produce alcun tipo di rimborso monetario.
A tal riguardo, il Consiglio ha suggerito l’eliminazione dell’inciso che esclude la possibilità di rimborso di cui al comma 4 dell’art. 20. In tal modo, la mediazione risulterebbe maggiormente appetibile anche a quella categoria di soggetti che hanno una ristretta capienza fiscale e che, stando alla vigente normativa, non vedono, in tale procedura, un particolare strumento di agevolazione.

Il Consiglio, inoltre, ha proposto anche di aggiungere alla disposizione un comma 4-bis, in virtù del quale si preveda una deroga alla disciplina di cui all’art. 17 del D. lgs. n. 241/1997, offrendo la possibilità di utilizzare il credito d’imposta tramite compensazione anche oltre il termine della data di presentazione della dichiarazione successiva. In tal modo, coloro che al momento della corresponsione dell’indennità di mediazione non abbiano una capienza fiscale tale da permettergli di accedere all’utilizzo del credito, potranno comunque fruire del beneficio alla prima dichiarazione utile.

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G. P. chiede
lunedì 28/09/2026
“dopo conclusione mediazione con accordo, cessata la materia del contendere.<br />
Come ottenere il ristoro delle spese legali e peritali sostenute per la mediazione?<br />
Grazie<br />
Consulenza legale i 02/10/2026
In relazione al quesito posto, prima di dare una risposta definitiva sarebbe opportuno acquisire copia dell’accordo di mediazione e, se la mediazione è intervenuta nel corso di un giudizio già pendente, anche del provvedimento con cui il giudizio è stato o sarà definito. La conclusione positiva della mediazione, infatti, non determina di per sé un diritto della parte al rimborso, a carico della controparte, di tutte le spese legali e peritali sostenute nella procedura.


Sul piano civilistico, l’accordo raggiunto in mediazione costituisce espressione dell’autonomia negoziale delle parti e può disciplinare anche la ripartizione delle spese sostenute per la mediazione, comprese quelle di assistenza legale e, se del caso, quelle relative ad attività tecniche o peritali. L’art. 11 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 disciplina la conclusione dell’accordo e prevede, fra l’altro, che esso indichi il proprio valore; il verbale conclusivo, cui l’accordo è allegato, viene sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura.
Ne consegue che, se nell’accordo le parti hanno espressamente previsto la compensazione delle spese, oppure hanno stabilito che ciascuna sopporti le proprie spese legali e tecniche, non vi è normalmente spazio per pretenderne successivamente il rimborso dalla controparte, salvo che dall'accordo emerga una specifica riserva. Analoga cautela occorre quando l'accordo abbia carattere transattivo generale e contenga rinunce a ulteriori pretese connesse alla controversia: occorre interpretarne concretamente il contenuto per verificare se la rinuncia comprenda anche le spese. Per questo motivo la copia dell’accordo è il primo documento da esaminare.


Diversa è l'ipotesi in cui fosse già pendente un giudizio e, in conseguenza dell'accordo raggiunto in mediazione, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere senza che le parti abbiano concordato anche la sorte delle spese processuali. In tal caso non opera automaticamente la compensazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere comporta, quanto alle spese, l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale: il giudice deve cioè valutare, sia pure in via sommaria, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della controversia se il fatto sopravvenuto non avesse fatto venir meno l'interesse alla decisione. La Cassazione ha ribadito che la regolamentazione delle spese secondo la soccombenza virtuale costituisce il naturale corollario della cessazione della materia del contendere, quando le parti non abbiano esse stesse chiesto congiuntamente la compensazione. In termini particolarmente chiari, Cass. civ., Sez. II, 31 ottobre 2023, n. 30251. Il principio trova il proprio riferimento generale nell'art. 91 c.p.c., secondo il quale le spese seguono la soccombenza.


Pertanto, se con l'accordo di mediazione le parti hanno definito soltanto la controversia sostanziale, lasciando impregiudicata la questione delle spese del giudizio, non è corretto affermare che la cessazione della materia del contendere comporti automaticamente che ciascuno debba sostenere le proprie spese. La questione può residuare davanti al giudice e deve essere decisa secondo la soccombenza virtuale, salvo naturalmente che l'accordo, interpretato nel suo complesso, abbia già regolato anche tale profilo. La giurisprudenza più recente continua a muoversi in questa direzione.


Quanto specificamente alle spese della mediazione, va poi considerato l'art. 13 d.lgs. n. 28/2010. La norma disciplina però una fattispecie diversa da quella prospettata, vale a dire il caso in cui la mediazione non conduca all'accordo e il successivo provvedimento giudiziale venga confrontato con la proposta conciliativa. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente alla proposta rifiutata, il particolare regime sanzionatorio sulle spese si estende espressamente anche all'indennità corrisposta al mediatore e al compenso dovuto all'esperto nominato ai sensi dell'art. 8 del decreto.
Questa disciplina, tuttavia, non costituisce la base per chiedere alla controparte, dopo una mediazione conclusasi positivamente, il rimborso delle spese peritali che le parti non abbiano posto a suo carico nell'accordo.


Vi è però un secondo profilo che può consentire di recuperare fiscalmente una parte dei costi sostenuti, ed è quello previsto dall'art. 20 del d.lgs. 28/2010, nella formulazione introdotta dalla riforma Cartabia. In caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, alla parte è riconosciuto innanzitutto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'organismo ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, sino a € 600.
La previsione più interessante rispetto al quesito riguarda però il compenso dell'avvocato. Nei casi di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 e di mediazione demandata dal giudice, la parte ha diritto anche a un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti dei parametri forensi e sino a concorrenza di € 600. Il Ministero della giustizia conferma espressamente questa articolazione dell'agevolazione.


Occorre però prestare attenzione ad un punto che può facilmente generare equivoci: i due crediti – quello relativo all'indennità dell'organismo e quello relativo al compenso dell'avvocato – non consentono ordinariamente di recuperare € 600 + € 600 per la medesima procedura, poiché l'art. 20, comma 2, stabilisce per i crediti di cui al comma 1 un limite complessivo di € 600 per procedura, fermo inoltre il tetto annuale di € 2.400 per le persone fisiche e di € 24.000 per le persone giuridiche.
In altri termini, in una mediazione obbligatoria o demandata conclusasi con accordo, il cliente può valorizzare, ai fini dell'agevolazione, sia quanto pagato all'organismo sia il compenso pagato all'avvocato, ma entro il limite complessivo previsto dall'art. 20. Per il compenso dell'avvocato il beneficio, inoltre, presuppone che si tratti appunto delle fattispecie contemplate dalla norma: non è quindi generalizzabile alla mediazione puramente volontaria.


È inoltre previsto un ulteriore e distinto beneficio quando l'accordo di conciliazione determina l'estinzione di un giudizio già pendente: l'art. 20, comma 3, riconosce un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte nel giudizio poi estinto, nel limite di quanto effettivamente versato e comunque sino a € 518. Questo profilo potrebbe essere particolarmente rilevante nel caso prospettato, dato il riferimento alla “cessata materia del contendere”: occorre quindi verificare se vi fosse effettivamente un giudizio pendente, se fosse stato versato il contributo unificato e in quale misura.
Le modalità operative di riconoscimento dei crediti sono disciplinate dal D.M. Giustizia 1° agosto 2023, adottato di concerto con il MEF, specificamente dedicato agli incentivi fiscali nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e di negoziazione assistita. La relativa procedura è gestita attraverso la piattaforma del Ministero della giustizia; pertanto, ai fini pratici, oltre all'accordo, occorrerà verificare e conservare la documentazione attestante i pagamenti effettuati all'organismo e al difensore e, ove rilevante, il pagamento del contributo unificato.


Non risulta invece previsto dall'art. 20 un autonomo credito d'imposta per il compenso del perito o consulente tecnico di parte sostenuto nella mediazione. La norma agevolativa individua specificamente l'indennità dell'organismo, il compenso dell'avvocato nelle fattispecie qualificate sopra indicate e, nell'ipotesi di giudizio estinto, il contributo unificato. Il compenso dell'esperto è espressamente contemplato dall'art. 13 ai fini del particolare regime delle spese conseguente al rifiuto della proposta conciliativa, ma ciò costituisce, come detto, un meccanismo diverso. Pertanto, per le spese peritali sostenute nella mediazione conclusasi con accordo, il recupero dalla controparte dipende essenzialmente dalla disciplina pattizia contenuta nell'accordo, e non dal credito d'imposta dell'art. 20.


Aggiungeremmo, infine, che la disciplina fiscale della mediazione contiene anche altre agevolazioni: gli atti e documenti relativi al procedimento sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto e, a seguito del correttivo del 2024, il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il valore di € 100.000, mentre per la parte eccedente l'imposta è dovuta. È un'agevolazione diversa dal credito d'imposta, ma può essere utile segnalarla nel quadro complessivo dei benefici conseguenti alla definizione conciliativa.
Può dunque desumersi che non esiste, per il solo fatto che la mediazione si sia conclusa positivamente, un diritto automatico al rimborso integrale delle spese legali e peritali sostenute. Occorre anzitutto leggere l'accordo: se le spese sono state compensate o ciascuna parte se le è accollate, quella pattuizione normalmente governa il rapporto tra le parti; se invece vi era un giudizio pendente, l'accordo ha determinato la cessazione della materia del contendere ma non ha regolato le spese processuali, queste possono ancora essere oggetto di pronuncia giudiziale secondo il criterio della soccombenza virtuale. Parallelamente – e indipendentemente dal rimborso civilistico – possono spettare i crediti d'imposta dell'art. 20 d.lgs. 28/2010: fino a € 600, nei limiti sopra descritti, per i costi agevolabili della mediazione e dell'assistenza dell'avvocato nei casi previsti dalla legge, nonché l'ulteriore credito fino a € 518 per il contributo unificato del giudizio estinto a seguito dell'accordo. Le spese del perito/CTP non rientrano invece, come tali, nel credito d'imposta previsto dall'art. 20.

A. M. chiede
lunedì 02/02/2026
“Buonasera. Ho in corso una procedura di mediazione per definire la comproprietà di immobili con alcuni parenti. Alla conclusione positiva di una tranche riguardante un immobile in comproprietà con mio nipote, l'ufficio di mediazione ha richiesto la somma di 628,00 € quale riconoscimento del buon esito di detta mediazione. Somma pagata tramite bonifico di cui, ad ogni buon fine, allegherò ricevuta.
Mi è stato detto, contestualmente, che questa somma è detraibile fiscalmente ma solo in presenza di un debito di imposta (a compensazione quindi) e solo per l'anno di pagamento, quindi 2025.
Pertanto detta somma la posso "utilizzare" solo in questo modo? E se non ho alcun debito di imposta, quindi, compilato il 730 di quest'anno riferito al periodo di imposta 2025, la devo ritenere una spesa inutilizzabile. E' così? Oppure la posso detrarre in altre modalità e se sì come?
Ringrazio anticipatamente”
Consulenza legale i 03/02/2026
Le somme corrisposte agli organismi di mediazione a seguito di una procedura conclusa con accordo non configurano una detrazione d’imposta, bensì danno diritto al riconoscimento di un vero e proprio credito d’imposta. Si tratta di una distinzione rilevante, poiché il credito d’imposta presenta modalità di utilizzo più ampie rispetto alla detrazione, non essendo limitato alla sola riduzione dell’imposta dovuta.


Il credito d’imposta matura nell’anno in cui la spesa viene sostenuta, pertanto, nel caso oggetto del quesito, nel corso del 2025. L’importo del credito è pari alla somma effettivamente versata all’organismo di mediazione, entro il limite massimo previsto dalla normativa, attualmente fissato in € 600,00 per ciascuna procedura.


Ne consegue che, a fronte di un pagamento complessivo di € 628,00, il credito d’imposta spettante risulta pari a € 600,00, mentre la parte eccedente non produce benefici fiscali.
Il credito così maturato potrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025 (modello 730/2026). In sede dichiarativa, lo stesso potrà essere utilizzato per ridurre eventuali imposte dovute.


È importante sottolineare che, qualora dalla dichiarazione non emergesse alcun debito d’imposta, il credito non andrebbe perso, ma potrà essere richiesto a rimborso secondo le ordinarie modalità previste per i crediti d’imposta. Pertanto, la spesa sostenuta per la mediazione non deve in alcun caso essere considerata fiscalmente inutilizzabile per il solo fatto che, nell’anno di riferimento, non vi sia imposta da compensare. Il beneficio fiscale resta integro e può trovare concreta attuazione anche in assenza di debiti tributari.
Resta inteso che, ai fini di una corretta gestione fiscale, sarà necessario conservare la documentazione comprovante il pagamento, nonché l’attestazione rilasciata dall’organismo di mediazione circa il buon esito della procedura.