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Articolo 485 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Falsità in scrittura privata

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 485 Codice Penale

Articolo abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

[[Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno(1), forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera(2), è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni [490](3).

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata [491, 493bis.]]]

Note

(1) La disposizione in esame non si riferisce esclusivamente al vantaggio patrimoniale, quindi può consistere in qualsiasi utilità anche di natura morale e temporanea.
(2) Il concetto di scrittura privata è qui inteso in senso ampio, ovvero comprensivo di tutti gli atti che sono potenzialmente produttivi di effetti giuridici.
(3) Si tratta di condotte riconducibili alla cosiddetta falsità materiale.

Ratio Legis

Secondo la dottrina maggioritaria, il legislatore ha inteso tutelare non solo la fiducia della collettività nella genuinità dei documenti, ma anche la funzione e le finalità che caratterizzano l'atto su cui ricade la condotta criminosa.

Spiegazione dell'art. 485 Codice Penale

La norma in oggetto disciplina un'ipotesi di reato comune, che, in quanto tale, può essere commesso da chiunque.

Ai fini della configurabilità del delitto è necessaria una duplice condotta, consistente nella contraffazione di una scrittura privata o nell'alterazione di una scrittura privata vera, unitamente all'uso di essa per procurare a sé o al altri un ingiusto vantaggio (anche non patrimoniale) o arrecare un danno ad altri.

Per aversi falsificazione è necessaria una modifica tale da alterare il significato originario dell'atto.

Per unanime giurisprudenza, la norma punisce solamente la falsità materiale, e non quella ideologica, che si ha qualora il documento è genuino e proviene realmente da chi appare esserne l'autore, ma il suo contenuto non corrisponde al vero.

Come detto, oltre alla falsità materiale, è necessario l'utilizzo della scrittura privata, che assurge a elemento integratore della condotta criminosa.

La differenza con l'ipotesi di cui all'articolo 489 va ovviamente identificata nel fatto che l'uso di atto falso si realizza solamente quando il soggetto non sia concorso nel reato di falsificazione.

Viene richiesto il dolo generico della coscienza e volontà della falsificazione e dell'uso, unitamente al dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusti vantaggio, di qualsiasi tipo.

Massime relative all'art. 485 Codice Penale

Cass. pen. n. 29567/2019

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile.

Cass. pen. n. 40256/2018

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.L.vo 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.

Cass. pen. n. 7703/2015

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 485 cod. pen., nella nozione di scrittura privata devono essere ricompresi non solo gli atti che contengono dichiarazioni o manifestazioni di volontà idonee a costituire ovvero modificare diritti e posizioni oggettive, ma anche quelli relativi a situazioni da cui possono derivare effetti giuridicamente rilevanti per un determinato soggetto. (Fattispecie relativa all'apposizione di una falsa firma di un architetto su un allegato planimetrico depositato unitamente alla dichiarazione di inizio attività di lavori di ristrutturazione di un fabbricato).

Cass. pen. n. 5338/2015

Il delitto di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) si consuma nel momento in cui, per la prima volta, si fa uso della scrittura falsificata, ossia quando essa esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto consumato il reato in questione nel luogo in cui erano pervenute le scritture private false, costituite da una dichiarazione dell'asserito datore di lavoro circa la sussistenza del rapporto di lavoro e da una correlata busta paga, alla società finanziaria richiesta dell'erogazione di un mutuo rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile).

Cass. pen. n. 29026/2012

Integra il reato di falsità in scrittura privata, la condotta di colui che crei, in fotocopia, due false dichiarazioni di quietanza con falsificazione della firma del defunto creditore; né, a tal fine, rileva il tempestivo disconoscimento - in sede civile - delle predette scritture effettuato dagli eredi, in quanto esse almeno nel lasso di tempo sino all'eventuale disconoscimento hanno la stessa forza probante dell'originale, capaci anche di sostenere una pronuncia giudiziaria favorevole ove, per mera negligenza o disattenzione "ex adverso", le stesse non siano tempestivamente disconosciute o la controparte sia contumace, di guisa che maturi il riconoscimento tacito di cui all'art. 215 cod. proc. civ. Ne deriva che il disconoscimento è un "posterius" che non elide l'esistenza del reato - il quale ha natura di reato di pericolo e si concretizza nella creazione di una falsa fotocopia la cui validità è destinata a permanere in assenza di tempestivo disconoscimento nell'universo giuridico con la stessa forza probante di un originale - che si perfeziona con l'uso della fotocopia avvenuto, nella specie, mediante la produzione in giudizio della stessa.

Cass. pen. n. 36369/2011

La falsificazione della fotocopia di una scrittura privata, mediante fotomontaggio (nella specie attraverso la manipolazione di un documento vero scannerizzato), integra il reato di falsità materiale in scrittura privata perché, salvo che intervenga il disconoscimento, la fotocopia di una scrittura privata ha la stessa efficacia probatoria dell'originale.

Cass. pen. n. 37238/2010

In tema di falsità documentali, l'uso dell'atto falso che rende la falsità punibile ex art. 485 c.p. consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia giuridica rilevanza. Pertanto, in caso di contraffazione di testamento olografo, il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento eseguita dal notaio depositario, ex art. 620 c.c..

Cass. pen. n. 35090/2010

Integra il reato di falsità in scrittura privata la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura, anche nel caso in cui il contrassegno risulti scaduto (nella specie da tre giorni).

Cass. pen. n. 42578/2009

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 485 c.p., nella nozione di scrittura privata devono essere ricompresi non solo quegli atti che contengono dichiarazioni o manifestazioni di volontà idonee a costituire ovvero modificare diritti e posizioni oggettive, ma altresì tutte le scritture formate dal privato che si riferiscono a situazioni da cui possono derivare effetti giuridicamente rilevanti per un determinato soggetto. (Fattispecie relativa alla contestazione del reato di calunnia relativa alla falsa accusa di apposizione di firma apocrifa in calce ad una mozione di sfiducia del segretario coordinatore di un movimento politico).

Cass. pen. n. 35441/2009

Integra il reato di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) la condotta di colui che forma falsamente e consegna al committente una dichiarazione di conformità di un impianto termoidraulico alla normativa vigente, obbligatoria per legge, facendola apparire come proveniente dal soggetto abilitato al suo rilascio.

Cass. pen. n. 16566/2009

La falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato.

Cass. pen. n. 12373/2009

In tema di falso documentale, le comunicazioni ai clienti di una banca - redatte, su stampa in uso all'istituto di credito, dal funzionario all'uopo preposto - concernenti il rendimento dei titoli affidati in gestione al settore "borsa e titoli" hanno natura di scritture private, in quanto esse non si risolvono nell'adempimento di un mero onere di informativa a carico della banca, ma sono capaci di produrre effetti giuridici nel rapporto con i clienti che si concreta nella funzione di garanzia della libera determinazione del contraente-investitore, al quale deve essere assicurata la più ampia libertà di scelta tra l'opzione del mantenimento dell'impegno finanziario in corso e quella del disinvestimento. Ne deriva che, ai fini dell'integrazione della scrittura privata, non occorre che esso riguardi la costituzione, l'esercizio o l'estinzione di un diritto soggettivo, potendo invece concernere qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti nell'ambito di un rapporto giuridico "inter partes" od anche solo nella sfera giuridica di un determinato soggetto.

Cass. pen. n. 10619/2009

Persone offese del delitto di falsità in scrittura privata sono sia il soggetto cui sia stata attribuita la falsa attestazione, sia quello che abbia subito un danno per l'uso del documento contraffatto. (Fattispecie in tema di falsa attestazione dello stato di rischio in vista della stipula di un contratto d'assicurazione per la responsabilità civile per eventi dannosi da circolazione stradale in cui è stata riconosciuta la qualità di persona offesa anche all'impresa assicuratrice).

Cass. pen. n. 9727/2009

Integra il delitto di falsità in scrittura privata, e non in documento equiparato ad un atto pubblico, la falsificazione di un assegno bancario munito di girata "per l'incasso", che ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è, pertanto, priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo.

Cass. pen. n. 1720/2009

Integra il delitto di falso in scrittura privata - e non quello di falso in titoli di credito ex art. 491 c. p. - l'apposizione di una falsa firma di girata su un assegno già posto all'incasso e protestato, in quanto con il protesto si esaurisce la funzione tipica dell'assegno e viene meno la sua capacità di circolazione privilegiata, che giustifica la tutela penale rafforzata.

Cass. pen. n. 39432/2008

Non integra il falso innocuo ma il reato di falsità in scrittura privata la condotta di colui che falsifica alcune pagine di una memoria redatta dal proprio difensore, sostituendole a quelle originali, e quindi provvedendo al deposito dell'atto presso la cancelleria, considerato che il vantaggio richiesto dalla norma incriminatrice del falso in scrittura privata può avere anche natura esclusivamente morale, nella specie costituito dal deposito della memoria nel testo voluto dall'imputato anziché in quello voluto dal difensore.

Cass. pen. n. 27900/2008

Non integra il delitto di contraffazione di strumento destinato alla pubblica autenticazione o certificazione (art. 468 c.p. ), ma quello di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p. ), la condotta di colui che apponga su un elaborato, depositato all'Ufficio del Genio Civile, il timbro dell'Ordine degli Architetti apparentemente riferito ad un professionista iscritto a detto Ordine, considerato che il suddetto timbro non può essere definito sigillo, in quanto la funzione di autenticazione o certificazione, propria del sigillo, non può che derivare dalla natura pubblica del soggetto da cui proviene l'attestazione o da una delega che il soggetto pubblico ha conferito ad un privato, autorizzato a munirsi di un sigillo, mentre ciò non si verifica per l'Ordine professionale degli Architetti e per i singoli professionisti che vi appartengono, i quali non sono dotati del sigillo sopra descritto.

Cass. pen. n. 40845/2007

Il delitto di falsità in scrittura privata, commesso con alterazione del libro-soci di una società a responsabilità limitata, ha quali persone offese i soci e la stessa società. (Fattispecie in cui l'alterazione del libro-soci era consistita nell'attestazione della cessione delle partecipazioni dei soci, pari all'intero capitale sociale, all'amministratore).

Cass. pen. n. 38605/2007

In tema di falso per alterazione di titoli di credito, l'oggetto della tutela penale è costituito dall'affidamento dei terzi sugli elementi apparenti del titolo; ne consegue che la contraffazione della data di emissione di un assegno bancario, operata dal prenditore del titolo al fine di ottenere in anticipo la valuta, integra il reato di falso in titoli di credito di cui agli artt. 485 e 491 c.p., giacché, per effetto di tale alterazione, l'assegno assume una apparenza diversa rispetto a quella originaria.

Cass. pen. n. 32847/2007

Il libro dei soci è una scrittura privata, e la sua falsificazione integra gli estremi del reato di cui all'art. 485 c.p., non del reato di cui agli artt. 477-482 c.p.

Cass. pen. n. 12210/2007

In tema di reato di frode in assicurazione, l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata.

Cass. pen. n. 39410/2006

Integra il delitto di cui all'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata) la condotta di colui che, in qualità di progettista, forma una falsa lettera di presentazione al Comune di un preliminare di accordo di programma per un progetto di lottizzazione per conto di una società, apponendovi la firma apocrifa del legale rappresentante della stessa committente, considerato che la lettera privata assume, nella specie, in ragione del suo contenuto e della sua peculiare destinazione, la connotazione di scrittura privata comprovante rapporti giuridici di diritto privato, rilevante ai fini della fattispecie costitutiva dell'art. 485 c.p. (Nella specie la lettera di presentazione degli elaborati progettuali era destinata ad avviare la pratica burocratica di formalizzazione dell'accordo di programma, momento determinante ai fini della maturazione del diritto del professionista alla percezione dei dovuti compensi, secondo le clausole contrattuali che vincolavano quest'ultimo alla società, la quale, a sua volta, aveva espresso e formalizzato il proprio dissenso, tramite il legale rappresentante, in ordine alla consistenza volumetrica delle opere progettate).

Cass. pen. n. 14561/2005

Costituisce falsità materiale ed integra quindi gli estremi del reato di cui all'art. 485 c.p., la falsa indicazione della data e del luogo di redazione del documento da parte dell'autore effettivo dell'atto, poiché tali elementi fanno parte della rappresentazione documentale. (Fattispecie relativa ad apposizione di data falsa in calce ad una scrittura privata con la quale l'autore si impegnava a cedere ad alcuni figli la proprietà di un immobile).

Cass. pen. n. 32467/2004

Integra gli estremi del reato di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.), la formazione di una missiva falsa su carta intestata «Agenzia di Assicurazione Ina Assitalia di Roma», formata mediante un «collage» di parti dell'elenco telefonico e con in calce una falsa sottoscrizione, con la quale si comunichi, alla banca erogatrice del finanziamento ed allo stesso assicurato, che è in corso l'istruttoria preliminare relativa alla polizza assicurativa; né sussiste, in tale ipotesi, l'estremo del falso grossolano poiché nessuno dei destinatari della lettera in questione è stato in grado di rilevare che la firma in calce alla lettera non apparteneva ad alcuno dei titolari dell'Agenzia di assicurazione.

Cass. pen. n. 16267/2004

L'attestazione di conformità di un'autovettura al modello omologato - in quanto proveniente dal costruttore e cioè da un soggetto che non esercita, neppure per delegazione, funzioni pubbliche - è una scrittura privata, con la conseguenza che la falsificazione materiale di detta attestazione integra gli estremi del reato di cui all'art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata).

Cass. pen. n. 2576/2004

Integra gli estremi del reato di cui all'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata) la contraffazione del contrassegno assicurativo, relativo alla r.c.a, previsto dall'art. 7 della legge n. 990 del 1969, il quale è atto di natura privata.

Cass. pen. n. 42790/2003

Ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata non ha alcuna rilevanza il consenso o l'acquiescenza della persona di cui venga falsificata la firma, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sè un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso si risolve in una inescusabile ignoranza della legge penale.

Cass. pen. n. 27881/2003

Anche a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, l'atto di collocamento in aspettativa, adottato da un dirigente amministrativo, costituisce atto pubblico, in quanto espressione di potere autoritativo e certificativo incidente sul rapporto di servizio del dipendente e sull'organizzazione dell'ufficio. Ne consegue che integra il reato di falsità materiale di cui all'art. 476 c.p. l'apposizione su tale atto di una falsa firma da parte un dirigente della pubblica amministrazione (nella specie titolare del settore attività economiche e produttive di un comune).

Cass. pen. n. 26173/2003

Ai fini dell'individuazione della condotta di uso, rilevante per la configurazione del reato di cui agli artt. 489 e 485 c.p., assume rilievo la funzione rappresentativa del documento usato e non già quella dell'atto documentato. Ne consegue che l'uso del documento è penalmente rilevante quando il soggetto disponga materialmente del documento, e dunque dell'oggetto rappresentativo, quale che sia il significato che intenda attribuire all'atto in esso contenuto. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso che, ai fini del reato in questione, costituisca condotta penalmente rilevante il mero comportamento processuale di chi, convenuto in un giudizio civile per l'esecuzione specifica di un preliminare di vendita contraffatto, si difenda nel merito, proponendo anche domanda riconvenzionale per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore).

Cass. pen. n. 3925/2003

Il momento consumativo del delitto di falso materiale in cambiali è quello in cui si fa, per la prima volta, uso del titolo, vale a dire quando esso esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici all'esterno nei confronti dei terzi, come nella ipotesi in cui venga presentata per lo sconto ad un istituto bancario.

Cass. pen. n. 3135/2003

La falsa sottoscrizione di una procura ad litem e la falsa attestazione dell'autenticità di detta sottoscrizione comportano, a carico del difensore che se ne sia reso autore, la configurabilità rispettivamente del reato di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.) e di quello di falsità ideologica commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.), dovendosi escludere, con riguardo alla seconda di dette falsità, che essa sia invece qualificabile come falsità ideologica in atto pubblico commessa da pubblico ufficiale laddove essa si sostanzi, come di norma, nella mera declaratoria di genuinità della firma.

Cass. pen. n. 18056/2002

L'attestazione, da parte dell'assicuratore, di dati non veritieri nel certificato di assicurazione (nella specie relativa alla R.C.A.) integra il delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, previsto dall'art. 481 c.p., mentre la contraffazione o l'alterazione dello stesso documento configura il reato di falsità in scrittura privata, previsto dall'art. 485 dello stesso codice.

Cass. pen. n. 18283/2001

In tema di falsità in scrittura privata, l'alterazione richiesta dall'art. 485 c.p. per la falsificazione di una scrittura privata definitivamente formata deve essere tale da modificare il significato originario dell'atto, sicché non è integrata da un'aggiunta a matita apposta sull'originale di un contratto. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha escluso che la produzione in giudizio di una fotocopia informale, non autenticata del contratto sul cui originale era stata apposta un'aggiunta a matita configurasse il reato di falsità in scrittura privata).

Cass. pen. n. 3331/2000

Il bene tutelato dal reato ex art. 485 c.p., è costituito dalla fiducia che i consociati ripongono nella sicurezza della circolazione dei documenti e nella protezione degli specifici interessi connessi con la loro genuinità ed integrità; ne consegue che la consumazione del reato prescinde dal verificarsi di un pregiudizio di natura patrimoniale.

Cass. pen. n. 10130/1999

Poiché i delitti di falso in scrittura privata tutelano, non solo la fiducia e la sicurezza nella circolazione dei titoli, ma anche gli specifici interessi patrimoniali che gli stessi incorporano, sono ad essi applicabili le circostanze - attenuanti od aggravanti - attinenti alla entità del danno. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto applicabile la circostanza di cui all'art. 61 n. 7 c.p. al delitto di falso in titoli di credito, oltre che a quello di truffa, nei confronti di un imputato condannato in secondo grado per aver creato false polizze di carico ed altri falsi documenti, tramite i quali era riuscito a simulare l'imminente importazione di prodotto ortofrutticoli, ottenendo, in tal modo, adeguati versamenti da parte delle banche presso le quali coloro che intendevano acquistare la merce avevano conto).

Cass. pen. n. 5414/1998

Il delitto di falso in scrittura privata, previsto dall'art. 485 c.p., richiede per la sua consumazione non soltanto l'attività di formazione di una scrittura privata falsa o di alterazione di una scrittura vera, ma anche il successivo uso della scrittura falsificata. Ne deriva che persona offesa, come tale legittimata alla presentazione della querela, è non solo la persona della quale sia stata falsificata la firma, ma anche ogni altro soggetto che abbia ricevuto danno per l'uso che in concreto sia stato fatto della scrittura. (Fattispecie in tema di falso in cambiali).

Cass. pen. n. 2767/1996

Il fatto di chi emetta un assegno bancario, traendolo su un conto corrente intestato ad altri, apponendovi la falsa sottoscrizione — quale emittente — di persona diversa dal titolare del conto, integra i delitti di cui agli artt. 485 e 491 c.p. e 1 della L. 15 dicembre 1990, n. 386 (emissione di assegno senza autorizzazione). Ciò perché l'autore non si avvale del rapporto di conto corrente, che lega il relativo titolare alla banca, bensì solo del modulo per assegno, utilizzato quale mezzo materiale per la più agevole attuazione dell'illecito.

Cass. pen. n. 451/1996

Risponde di falso in scrittura privata chi emetta un assegno contraffacendo la firma del titolare del conto corrente. Diversamente, nella condotta di chi emetta con propria firma un assegno bancario tratto sull'altrui conto corrente, non è ravvisabile ipotesi di falsità materiale né personale, bensì la figura criminosa delineata dall'art. 1 della L. 15 dicembre 1990, n. 386 (emissione di assegno senza autorizzazione).

Cass. pen. n. 9777/1994

La scrittura privata autenticata contiene la contestuale documentazione di due atti che rimangono distinti, essendo l'uno privato, l'altro pubblico. L'invalidità, la simulazione o l'inesistenza giuridica del primo non si riflette sulla validità e inesistenza dell'altro, poiché l'autenticazione non implica un accertamento in ordine alla natura o al contenuto dell'atto privato, ma attesta solo il fatto dell'autentica e contestuale sottoscrizione.

Cass. pen. n. 4647/1993

Ai fini della fattispecie di cui agli artt. 488 e 485 c.p. (falsità su foglio firmato in bianco costituente scrittura privata, diversa da quella prevista dagli artt. 486 e 487 c.p.), per «vantaggio» va inteso ogni possibile utilità materiale o morale che l'agente si ripromette di conseguire. (Secondo la Suprema Corte in tale nozione rientra, dunque, anche la sospensione dello sfratto che la parte si ripromette di ottenere mediante l'esibizione di un falso contratto di affitto essendo irrilevante, ai fini del falso, la possibilità di realizzare il risultato avuto di mira).

Cass. pen. n. 11679/1990

La falsificazione di bolle di consegna relative alla merce fornita da un appaltatore ad un istituto carcerario integra il delitto di falsità in scrittura privata

Cass. pen. n. 9034/1990

Commette il delitto di falsità in titoli di credito, punito dagli artt. 485-491 c.p., colui che sottoscrive per quietanza assegni bancari non trasferibili, intestati ad un omonimo, consegnatigli per errore dal portalettere.

Cass. pen. n. 9080/1989

Il compito del candidato di un pubblico concorso, ai fini della tutela della sua genuinità, è da considerare come scrittura privata.

Cass. pen. n. 6501/1989

Il principio, secondo cui non è applicabile la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità al reato di falsità in atto pubblico, non è estensibile al reato di falso in scrittura privata, poiché tale reato può essere consumato anche a fine di lucro, quando è finalizzato per commettere una truffa.

Cass. pen. n. 4701/1989

È configurabile il concorso materiale tra la truffa e la falsificazione in scrittura privata, quando il falso sia preordinato ed utilizzato come mezzo necessario per realizzare la truffa stessa.

Cass. pen. n. 7761/1987

Il bollino, esterno o fustellato, apposto sulle confezioni delle specialità medicinali ha la stessa funzione ed è equiparato alla etichetta, scritta a mano ed apposta dal farmacista sui contenitori dei prodotti galenici, magistrali o officinali. Ne consegue che la formazione e l'uso del bollino, esterno o fustellato falso, costituisce falsità in scrittura privata, punibile a querela di parte a norma degli artt. 485 e 493 bis, c.p.

Cass. pen. n. 1274/1987

Il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di scrittura privata. Ne deriva che l'eventuale falso ideologico (nella specie: stesura dopo la conclusione dei lavori; difforme indicazione degli argomenti trattati o discussi; asserita ma non effettuata notificazione a tutti i condomini del consuntivo della gestione) nel predetto verbale non è punibile.

Cass. pen. n. 12877/1986

Ai fini dell'art. 485 c.p. la nozione di scrittura privata, non definita né dalla legge civile, né da quella penale, va desunta dalla sua funzione specifica, che è quella di fissare in un documento redatto senza l'assistenza del pubblico ufficiale, qualsiasi dichiarazione di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica. Essa pertanto può riguardare non solo la nascita, l'esercizio, l'estinzione di un diritto soggettivo, ma anche qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti giuridici nell'ambito di un rapporto giuridico. Viceversa, la falsità inutile è soltanto quella che non incide, ed in modo assoluto, sulla efficacia e sulla rilevanza di un atto. (Fattispecie relativa a delitto di cui agli artt. 490 e 495 c.p. per aver l'imputato lacerato la parte del documento contenente la propria sottoscrizione alla ricevuta rilasciatagli dal proprietario dell'appartamento, pur dopo l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione, e nella quale si dava atto che la somma versata veniva corrisposta ed accettata solo quale indennità di occupazione. Tale ricevuta è stata ritenuta contrariamente a quanto avevano ritenuto i giudici di merito, finalizzante non solo alla prova del versamento del denaro al proprietario dell'appartamento, ma anche a provare che il conduttore, pur dopo la risoluzione del contratto, conveniva con il proprietario di attribuire al versamento soltanto il carattere e gli effetti di una mera indennità di occupazione; pertanto la soppressione della parte essenziale del documento integra, l'aspetto materiale, gli estremi del delitto di cui agli artt. 490 e 495 c.p.).

Cass. pen. n. 4752/1985

Le distinte di versamento e di prelevamento adoperate dagli istituti di credito servono a contabilizzare le singole operazioni e si esauriscono nella materialità della registrazione del movimento di danaro in relazione al conto intrattenuto. Esse, in quanto compilate direttamente dai clienti della banca, hanno carattere di scritture private, trattandosi di documenti riferibili ad attività dell'interessato che richiede all'istituto bancario la prestazione del servizio: la funzione dell'istituto, sia pubblico che privato, in relazione alle stesse, non si estende all'attestazione o certificazione dell'identità del soggetto titolare del conto. Ne consegue che la semplice falsificazione della sottoscrizione di dette distinte è l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 485 c.p.

Cass. pen. n. 5414/1984

Per la punibilità del falso documentale il codice vigente ha eliminato, considerandola superflua, la condizione che la alterazione della verità sia tale che possa derivarne pubblico o privato nocumento. Ciò in quanto, dovendo per «scrittura» intendersi il documento che contiene manifestazioni, dichiarazioni o attestazioni di volontà atte a fondare o a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante, ogni falsità che cada su un documento di tal genere ha necessariamente in sé l'attitudine a nuocere. Nei delitti di falso documentale il nocumento potenziale può consistere in qualsiasi pregiudizio, politico, economico o morale derivante dalla falsità, purché giuridicamente valutabile.

Cass. pen. n. 767/1984

Il reato di falsità in scrittura privata, qualora consista nella alterazione della data di scadenza indicata nell'atto quale termine di adempimento dell'obbligo assunto dalla parte acquirente, si consuma anche mediante l'invio di una fotocopia da parte dell'agente all'altro contraente, al fine di procurarsi il vantaggio derivante dallo spostamento nel tempo dell'obbligo di adempiere.

Cass. pen. n. 8488/1983

Ai fini della configurabilità del delitto di falso in scrittura privata si ha «uso», ai sensi dell'art. 485 c.p., tutte le volte che il documento falso sia uscito dalla sfera individuale del colpevole in modo giuridicamente rilevante.

Cass. pen. n. 4116/1983

Il delitto di falso in scrittura privata, previsto dall'art. 485 c.p., richiede per la sua consumazione non soltanto l'attività di formazione di una falsa scrittura o di alterazione di una scrittura vera, ma anche il successivo uso della scrittura falsificata. Ne deriva che persona offesa non è solo colui il cui interesse all'autenticità della scrittura è già configurabile prima dell'uso e cioè nel momento della contraffazione o della alterazione della scrittura, qual è ad esempio, il caso del titolare della firma falsificata, ma anche chi, pur non essendo l'autore apparente del documento o una delle parti da cui proviene la scrittura alterata, risulta titolare di un interesse che riceve pregiudizio attraverso l'uso del documento.

Nell'ipotesi di falso in scrittura privata commessa da un dipendente pubblico il quale, al fine di procurare a terzi l'aggiudicazione di una fornitura, abbia falsificato delle offerte facendone uso nell'espletamento della gara, l'ente pubblico non è semplice danneggiato ma persona offesa dal reato, quale titolare dell'interesse, penalmente protetto, all'autenticità delle offerte dei concorrenti, da cui dipende la regolarità della gara; pertanto, è legittimato ad esercitare il diritto di querela.

Cass. pen. n. 2834/1983

Poiché il falso in scrittura privata non è punibile senza l'uso del documento, il tentativo è configurabile soltanto con riguardo alla condotta diretta a concretare l'uso. (Nella specie si trattava di titoli cambiari contraffatti in relazione ai quali erano state avviate trattative per lo sconto).

Cass. pen. n. 3893/1982

Nel delitto di falsità in scrittura privata l'uso del documento fa parte della condotta criminosa necessaria per integrare il reato il quale si consuma nel momento in cui il documento viene usato.

Cass. pen. n. 370/1982

Si ha falsità in scrittura privata sia se si appone la firma apocrifa di persona esistente, sia se si sottoscrive col nome di persona immaginaria, giacché nell'uno come nell'altro caso risulta offeso l'interesse alla genuinità del documento.

Cass. pen. n. 2516/1982

Nel delitto di falso in scrittura privata il vantaggio o il danno perseguito dall'agente, che costituisce l'oggetto del dolo specifico, può essere di qualsiasi natura e può consistere in qualsiasi utilità patrimoniale o non patrimoniale, legittima o illegittima, sicché il delitto sussiste anche quando si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato mediante l'uso di una scrittura genuina.

Cass. pen. n. 434/1982

Non si ha uso della cambiale falsa, ai sensi dell'art. 485 c.p., quando colui che l'ha falsificata la consegna al proprio correo, giacché, in tal caso, il titolo non è ancora uscito dalla sfera giuridica dell'agente, e il fatto non presenta ancora giuridica rilevanza rispetto allo scopo propostosi dall'autore di falso. Costituisce uso, agli effetti dell'art. 485 c.p., la presentazione di una cambiale falsa ad una banca per l'incasso, perché anche la girata per l'incasso è sufficiente a far uscire la cambiale dalla disponibilità dell'agente e a proiettare all'esterno la sua capacità a determinare una situazione giuridicamente rilevante.

Cass. pen. n. 4727/1981

Il dolo specifico del falso in scrittura privata è ravvisabile anche nell'ipotesi di falsa firma di girata apposta con il consenso del girante per evitare il fastidio di recarsi al domicilio di questo ultimo.

Cass. pen. n. 4639/1981

Non costituisce falso punibile l'alterazione della propria sottoscrizione da parte dello stesso autore materiale dello scritto.

Cass. pen. n. 9014/1980

La sottoscrizione di una cambiale col proprio nome e cognome, ma con la falsa aggiunta della qualifica di rappresentante di una società commerciale, costituisce falsità ideologica e non materiale. In tal caso, infatti, non viene meno la genuinità della scrittura, essendovi identità tra l'autore apparente e l'autore reale di essa, ma viene meno soltanto la veridicità del documento, perché la falsa qualifica del sottoscrittore equivale ad asserzione, contro la verità, di essere organo rappresentativo della società fatta apparire come obbligata.

Cass. pen. n. 8044/1980

La correzione materiale di una scrittura privata in tanto costituisce falso punibile in quanto dalla correzione derivi un contrasto fra i diritti rappresentabili dal documento sbagliato e quelli rappresentabili dal documento corretto, così che la correzione incida sul contenuto sostanziale dell'atto. Tale eventualità deve escludersi nel caso in cui la correzione riguardi un errore di calcolo in una operazione aritmetica e non modifichi il risultato dell'operazione esattamente indicato.

Cass. pen. n. 7130/1980

L'uso costante di un nome diverso da quello risultante allo stato civile è lecito anche se riportato su documenti, in quanto data la notorietà del nome diverso usato dall'agente non si realizza alcuna incertezza nella sua identificazione.

Cass. pen. n. 2259/1980

Il vantaggio richiesto dall'art. 485 c.p. sussiste anche quando il risultato voluto dall'agente si sarebbe potuto conseguire mediante la formazione di una scrittura genuina e può concretarsi in ogni utilità materiale o morale, illegittima o legittima e quindi anche in una mera ragione di comodità, come quella di evitare gli spostamenti e le attività connesse alla emissione di una nuova procura al difensore.

Cass. pen. n. 10706/1979

La falsità di cui all'art. 485 c.p. è reato di mero pericolo, in quanto per la sua consumazione non è richiesta l'effettiva produzione di un pregiudizio privato o pubblico.

Cass. pen. n. 10699/1979

L'uso della scrittura privata falsa, richiesta dall'art. 485 c.p. per la consumazione del reato, consiste in una qualsiasi attività diretta a realizzare gli effetti giuridici che essa è capace di produrre. Perché si realizzi un uso penalmente rilevante, la scrittura privata falsa non solo deve uscire dalla sfera personale dell'agente, ma deve essere concretamente idonea a produrre conseguenze giuridiche nei riguardi dei terzi estranei alla falsificazione. In caso di cambiale spedita per posta, il delitto di falso si consuma nel momento e nel luogo in cui essa perviene al destinatario.

Cass. pen. n. 9301/1979

Il vantaggio previsto dall'art. 485 c.p. può riguardare qualsiasi aspetto della vita di relazione e consistere quindi anche in una utilità di carattere non patrimoniale.

Cass. pen. n. 15463/1978

Il delitto di falso in scrittura privata non è escluso dal consenso o dalla acquiescenza della persona di cui fu falsificata la firma, perché la tutela penale ha per oggetto la pubblica fede, che viene compromessa dalla formazione di una scrittura falsa di cui si faccia uso per procurarsi un vantaggio o per recare ad altri un danno.

Cass. pen. n. 13470/1978

Nel caso di scrittura privata falsa spedita per posta, l'uso della scrittura si verifica nel momento e nel luogo in cui l'atto perviene al destinatario.

Cass. pen. n. 3164/1976

Il reato di cui all'art. 485 c.p. si perfeziona con il primo atto di uso del documento falso: pertanto, qualora, in un giudizio civile, la domanda sia basata su un atto falso, poi ritirato nel corso del giudizio previa rinuncia alla relativa domanda, prima che la controparte abbia formalizzato le proprie osservazioni relative all'atto, non può ritenersi la mancanza di un uso giuridicamente rilevante e la conseguente sussistenza di una desistenza volontaria.

Cass. pen. n. 256/1971

Il fotomontaggio rientra nella tutela dell'art. 485 c.p., poiché la nozione di scrittura privata, ai fini penali, è più ampia di quella prevista dall'art. 2702 c.c. ed il successivo art. 2712 dello stesso codice dispone che ogni rappresentazione meccanica di fatti e di cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti ed alle cose medesime.

Cass. pen. n. 172/1971

La registrazione di una scrittura privata, assolvendo al compito di realizzare una condizione per la futura utilizzazione del documento, non costituisce «uso» ai fini penali.

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Consulenze legali
relative all'articolo 485 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. C. chiede
mercoledì 29/06/2022 - Friuli-Venezia
“In causa civile il giudice, in sua ordinanza ha escluso un importante elemento di prova. Lo stesso precisava che la prova era ammissibile seguendo le disposizioni della sentenza di cassazione nr.18546/2020. Escludeva poi la prova poichè il mio legale non l'ha presentata nelle modalità previste. Quando ho chiesto all' avvocato il motivo di detta esclusione della prova, mi rispondeva con un suo scritto ove mi certificava che la prova era stata esclusa, dal giudice poichè circostanza del tutto nuova, che comportava secondo il giudice un inammissibile ampliamento del tema decidendum. Ha rilevanza penale la falsità riferitami e certificatami dal mio legale in merito alle disposizioni del giudice?”
Consulenza legale i 06/07/2022
La risposta è negativa.

Nel nostro ordinamento, eventuali falsità ormai rilevano solo con riferimento a documenti che sono destinati a provare la verità di un fatto e/o la percezione, da parte del pubblico ufficiale, del fatto medesimo.

Ciò che rileva, dunque, è che l’oggetto del falso sia un documento che assume un rilievo probatorio e la cui falsificazione, quindi, è idonea a ledere la fede pubblica, che è l’interesse giuridico sotteso alle fattispecie di falso.

Ciò è tanto più evidente a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p., che ha espunto dal nostro ordinamento ogni rilevanza penale del falso “privato”.

Il documento del difensore non ha alcuna di queste caratteristiche e, pertanto, non assume alcun rilievo sul fronte penale.

Piuttosto, il documento potrebbe essere utile a dare conto della negligenza del professionista laddove si dovesse intentare una causa da inadempimento dell’obbligazione professionale.

Stefano N. chiede
lunedì 09/11/2015 - Campania
“Da indagine effettuata da me in prima persona, relativamente alla causa di divisione, in cui sono coinvolto, in quanto coerede, ho riscontrato che due coeredi hanno commesso delle irregolarità legali di natura penale. In particolare aversi scritto da soli contratti di comodato d’uso segnati da firma falsificata, di cui è stata fatta regolare denuncia. Uno dei due coeredi si è appropriato di parte dell’azienda, quest’ultima da considerarsi come parte integrante delle proprietà da dividere, affermando che quella parte è da considerarsi come parte della proprietà che spetta a lui, mentre, il secondo, come il primo, ha depositato a tale scopo documenti falsi. Il tutto regolarmente segnalato e verbalizzato nei documenti a disposizione del CTU. Vorrei sapere se tali irregolarità, commesse nel 2007, sono andate in prescrizione e se il giudice o il CTU, sono obbligati a trasmettere il tutto alla procura della repubblica.
Relativamente al ritardo del deposito della bozza di divisione, il giudice, dopo ben quattro rinvii da novembre 2014, ha stabilito come data ultima per depositare la bozza il 29/01/2016. Infine, per quanto riguarda un’azione di risarcimento danni per il comportamento del CTU, si può agire subito oppure è meglio attendere fino al 29/01/2016?
Distinti saluti”
Consulenza legale i 10/11/2015
La condotta descritta nel quesito, cioè la formazione e sottoscrizione di un contratto di comodato, falsificando la firma di altro soggetto (nel nostro caso, il de cuius) configura il reato di falsità in scrittura privata, punito dall'art. 485 del c.p., che recita: "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata
".

Il concetto di scrittura privata va inteso in senso ampio, comprensivo di tutti gli atti che sono potenzialmente produttivi di effetti giuridici.

Il termine prescrizionale ordinario è 6 anni, quindi nel caso di specie sembra essere già spirato.
Tuttavia, è importante sottolineare che l'art. 493 bis del c.p. sancisce che il delitto previsto dall'articolo 485, quando concerne una scrittura privata, è punibile a querela della persona offesa, mentre si procede d'ufficio solo se i fatti riguardano un testamento olografo.

Di conseguenza, non esiste un obbligo per il Giudice o il CTU di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, ma è la persona offesa che avrebbe dovuto proporre querela. Secondo la giurisprudenza, persona offesa dal reato non è solo colui il cui interesse all’autenticità della scrittura sia già configurabile prima dell’uso, ma anche chi, pur non essendo l’autore apparente del documento o una delle parti da cui proviene la scrittura falsificata, risulti titolare di un interesse che riceva pregiudizio attraverso l’uso del documento (Cass. pen., sez. II, sentenza 20.2.1987): quindi, anche l'erede del de cuius di cui venne falsificata la firma.

La querela va proposta entro il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 124, primo comma, c.p.): se non è stata proposta querela entro questo termine, non si può procedere contro la persona che ha commesso la falsità.

Dal punto di vista civilistico, gli eredi hanno la possibilità, nel processo civile, di dichiarare di non riconoscere la scrittura o la sottoscrizione del de cuius, cioè di disconoscere la paternità del documento, al fine di impedire che la scrittura privata acquisti efficacia probatoria in ordine alla provenienza del documento dal suo apparente sottoscrittore (v. artt. 214 e seguenti c.p.c.).

Per quanto riguarda l'azione di risarcimento del danno contro il CTU, è assolutamente consigliabile attendere quantomeno il deposito della relazione peritale, il cui termine è stato fissato nella data del 29.1.2016, se non la fine del procedimento stesso. Non sarebbe possibile in un momento precedente accertare quali e quante siano le responsabilità del consulente tecnico nei confronti delle parti del processo.