Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9014 del 21 luglio 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

La sottoscrizione di una cambiale col proprio nome e cognome, ma con la falsa aggiunta della qualifica di rappresentante di una societą commerciale, costituisce falsitą ideologica e non materiale. In tal caso, infatti, non viene meno la genuinitą della scrittura, essendovi identitą tra l'autore apparente e l'autore reale di essa, ma viene meno soltanto la veridicitą del documento, perché la falsa qualifica del sottoscrittore equivale ad asserzione, contro la veritą, di essere organo rappresentativo della societą fatta apparire come obbligata.

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