Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4752 del 16 maggio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Le distinte di versamento e di prelevamento adoperate dagli istituti di credito servono a contabilizzare le singole operazioni e si esauriscono nella materialitā della registrazione del movimento di danaro in relazione al conto intrattenuto. Esse, in quanto compilate direttamente dai clienti della banca, hanno carattere di scritture private, trattandosi di documenti riferibili ad attivitā dell'interessato che richiede all'istituto bancario la prestazione del servizio: la funzione dell'istituto, sia pubblico che privato, in relazione alle stesse, non si estende all'attestazione o certificazione dell'identitā del soggetto titolare del conto. Ne consegue che la semplice falsificazione della sottoscrizione di dette distinte č l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 485 c.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.