Cassazione penale Sez. V sentenza n. 434 del 21 gennaio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Non si ha uso della cambiale falsa, ai sensi dell'art. 485 c.p., quando colui che l'ha falsificata la consegna al proprio correo, giacché, in tal caso, il titolo non è ancora uscito dalla sfera giuridica dell'agente, e il fatto non presenta ancora giuridica rilevanza rispetto allo scopo propostosi dall'autore di falso. Costituisce uso, agli effetti dell'art. 485 c.p., la presentazione di una cambiale falsa ad una banca per l'incasso, perché anche la girata per l'incasso è sufficiente a far uscire la cambiale dalla disponibilità dell'agente e a proiettare all'esterno la sua capacità a determinare una situazione giuridicamente rilevante.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.