Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9777 del 12 settembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La scrittura privata autenticata contiene la contestuale documentazione di due atti che rimangono distinti, essendo l'uno privato, l'altro pubblico. L'invaliditą, la simulazione o l'inesistenza giuridica del primo non si riflette sulla validitą e inesistenza dell'altro, poiché l'autenticazione non implica un accertamento in ordine alla natura o al contenuto dell'atto privato, ma attesta solo il fatto dell'autentica e contestuale sottoscrizione.

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