Cassazione penale Sez. V sentenza n. 37238 del 19 ottobre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falsitą documentali, l'uso dell'atto falso che rende la falsitą punibile ex art. 485 c.p. consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia giuridica rilevanza. Pertanto, in caso di contraffazione di testamento olografo, il reato di falsitą materiale si realizza con la pubblicazione del testamento eseguita dal notaio depositario, ex art. 620 c.c..

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