Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16566 del 17 aprile 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

La falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilitą civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura, integra gli estremi del reato di falsitą in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato.

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