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Articolo 214 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Disconoscimento della scrittura privata

Dispositivo dell'art. 214 Codice di procedura civile

Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata [2702 c.c. ss.] (1), se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione (2).

Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore (3).

Note

(1) La scrittura privata è un documento idoneo a produrre conseguenze giuridiche qualora sia autenticata o riconosciuta, esplicitamente o implicitamente, la sottoscrizione delle parti: in tal caso, essa fa prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta (artt. 2702 e 2703).
(2) La norma distingue tra scrittura, scritto di pugno del soggetto, e sottoscrizione (idonea ad indicare con ragionevole certezza la persona che l'ha apposta). Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, l'onere di disconoscimento non sussisterebbe nel primo caso in quanto la mancanza della sottoscrizione equivale già di per sé al rifiuto di far proprio l'atto. Autorevole dottrina ritiene, al contrario, che anche la semplice scrittura autografa debba essere disconosciuta nel suo contenuto.
Anche il difensore costituito può legittimamente disconoscere la scrittura privata.
Se la persona contro cui è prodotto il documento è una persona giuridica, il disconoscimento va effettuato dal legale rappresentante.
(3) Poiché gli eredi o aventi causa non sono tenuti a conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore (e comunque potrebbero ignorarla in buona fede), la norma consente loro di limitarsi ad una dichiarazione di "non conoscenza", che produce gli stessi effetti del disconoscimento.

Ratio Legis

L'articolo in commento stabilisce a carico della parte contro cui una scrittura privata viene prodotta un onere di esplicito disconoscimento. Diversamente, si avrà il riconoscimento tacito della scrittura, che farà piena prova della sua provenienza.

Spiegazione dell'art. 214 Codice di procedura civile

Della scrittura privata se ne parla nel codice civile all’art. 2702 del c.c., ma soltanto per definirne l’efficacia probatoria, mentre per la sua nozione occorre fare riferimento all’art. 2699 del c.c., il quale dà la nozione di atto pubblico e, in via residuale e differenziale, quella di scrittura privata.

In generale può definirsi scrittura privata qualunque documento scritto, su cui risulti apposta in calce la sottoscrizione di un privato, che sia frutto di autonomia privata e che non sia ricollegabile all'esercizio di una pubblica funzione certificativa.
Il suo formalismo è strettamente connesso all'autonomia delle parti che la compongono ed è senza dubbio più semplice rispetto a quello dell'atto pubblico.

Come già accennato, secondo il disposto dell’art. 2702 c.c., la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da parte di chi la sottoscrive e se ne assume la paternità; poiché tale efficacia probatoria, assoluta ed incondizionata, vincola il giudice e non gli lascia alcun margine di valutazione, se ne deve concludere che essa assume natura di prova legale.

L'efficacia di prova privilegiata è strettamente connessa al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 2702 c.c., e precisamente:
  1. che la scrittura sia stata espressamente riconosciuta da colui che l'abbia sottoscritta (c.d. riconoscimento espresso);
  2. che la parte gravata non l’abbia disconosciuta (c.d. riconoscimento tacito) entro i termini fissati dal comma 1 n. 2 dell’art. 215 del c.p.c.;
  3. che la scrittura sia legalmente considerata come riconosciuta mediante l'autenticazione, secondo i modi e le forme di cui all'art. 2703 del c.c..

Secondo quanto previsto da quest’ultima norma, l'autenticazione consiste nell'attestazione, compiuta da notaio o altro pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale di chi la sottoscrive.

Nel caso in cui, invece, la scrittura o la sottoscrizione siano stati formalmente e tempestivamente disconosciuti, l'autenticità della sottoscrizione si potrà raggiungere all'esito del giudizio di verificazione, il quale va promosso ad istanza della parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta.

Dal combinato disposto della norma in esame con l’art. 2702 c.c. se ne ricava che soggetto legittimato a riconoscere il documento (riconoscimento espresso) è lo stesso che può, in alternativa, disconoscerlo, ossia colui che appaia l'autore del documento in quanto lo abbia personalmente redatto.

La sottoscrizione, purchè sia autografa, assolve ad una duplice funzione, ossia:
  1. è indicativa dell'autore dell'atto: essa, cioè, deve consentire l'individuazione del proprio autore.
Per lungo tempo in dottrina è prevalsa la tesi rigorista, la quale riteneva indispensabile la sottoscrizione comprensiva di prenome e cognome; in seguito, tuttavia, è prevalsa la tesi più liberale, che ammette la validità anche di una firma abbreviata, purché in grado di individuare con ragionevole certezza la persona del sottoscrittore;
  1. è dichiarativa dell'assunzione di paternità che l'autore medesimo compie nei confronti del documento.

È inammissibile la firma apocrifa, così come la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici.
Una eventuale successiva cancellazione della sottoscrizione priva il documento di un suo requisito essenziale, esprimendo la volontà di eliminare il collegamento soggettivo tra il documento medesimo e colui che ne aveva assunto la paternità.

Presupposti del disconoscimento sono:
  1. che la scrittura privata sia stata prodotta in giudizio dalla controparte;
  2. che la stessa non sia stata riconosciuta.

L'art. 214 dispone in maniera alquanto chiara che il soggetto gravato dall'onere del disconoscimento è colui contro il quale la scrittura viene prodotta.
Secondo la giurisprudenza il disconoscimento costituisce una eccezione in senso proprio, ed è soggetto in quanto tale alla disciplina delle preclusioni di cui al successivo art. 215 c.p.c. (se ne esclude, pertanto, la proponibilità in appello ed è opponibile unicamente dalla parte legittimata).
La tardività del disconoscimento non può essere rilevata ex officio dal giudice, ma è anch'essa considerata eccezione in senso proprio e, pertanto, deve essere sollevata dalla parte legittimata.

Poiché il disconoscimento ha natura di atto di natura processuale (e non sostanziale), esso rientra nei poteri conferiti al difensore a cui sia stata conferita la procura alle liti.

Per l’esercizio del disconoscimento non occorre il rispetto di formule sacramentali o speciali, essendo sufficiente che la contestazione in ordine all'autenticità del documento sia specifica e determinata, in modo che ne risulti con certezza una volontà espressa in tal senso.

Nel caso in cui la parte in giudizio sia una persona giuridica, contro la quale venga prodotta la scrittura privata redatta da un suo rappresentante legale, occorrerà procedere ad un vero e proprio disconoscimento, mentre non sarà sufficiente la mera dichiarazione di non conoscenza della sottoscrizione in virtù del rapporto organico.
Legittimato al disconoscimento sarà il legale rappresentante della società, anche se persona fisica diversa da colui che ha apposto la sottoscrizione.

Il secondo comma di questa norma, invece, dispone che gli eredi e gli aventi causa delle parti possono limitarsi a compiere una semplice dichiarazione di non conoscenza della scrittura o sottoscrizione dell'autore, rivestendo la posizione di terzi estranei al processo formativo del documento.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, la disciplina prevista dalla norma in esame e dal successivo art. 215 c.p.c. si applica anche nel caso di disconoscimento delle scritture private prodotte in copie fotografiche o fotostatiche, a cui l’art. 2719 del c.c. riconosce l'efficacia della prova piena se autenticate ovvero non espressamente disconosciute.
Il disconoscimento, pertanto, dovrà essere effettuato mediante una dichiarazione, non oltre la prima udienza o risposta successiva all'acquisizione probatoria del documento; esso dovrà essere chiaro, circostanziato ed esplicito, mediante la allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

L'efficacia probatoria privilegiata riconosciuta alla scrittura privata dall’art. 2702 c.c. attiene soltanto a quella proveniente da una delle parti del giudizio, mentre la scrittura proveniente da terzi è priva dell'idoneità a costituire prova legale e, pertanto, non può formare oggetto di disconoscimento né di verificazione.
Le scritture di terzi hanno un'efficacia meramente indiziaria, possono essere liberamente apprezzate dal giudice di merito e, in presenza di altre risultanze, concorrere a fondare la decisione del giudizio.

Disconoscimento e verificazione sono istituti giuridici attraverso cui mettere in discussione la falsità materiale del documento con opposta finalità, e precisamente:
  • il disconoscimento contesta l'autenticità di un documento che non sia stato autenticato e che non sia stato riconosciuto nei termini decadenziali di cui all'art. 215 c.p.c., essendo volto ad impedire che quel documento acquisti l'efficacia di prova legale;
  • la verificazione presuppone l'intervenuto disconoscimento e viene proposta per contestare gli effetti del disconoscimento medesimo e far acquisire al documento una efficacia probatoria privilegiata.

Da questi due istituti va poi tenuta distinta la querela di falso, la quale viene adoperata in relazione a documenti che abbiano già acquisito l'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c. e che quindi siano stati riconosciuti o autenticati, oltre che nei confronti di documenti per i quali sia stato esperito, con esito positivo, il procedimento di verificazione (essa produce effetti erga omnes).

L'art. 10, D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ha esteso l'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2702 c.c. al documento informatico sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica avanzata; solo un documento informatico la cui sottoscrizione sia così ricavata può fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi le ha sottoscritte.


Massime relative all'art. 214 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17313/2021

Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/06/2014).

Cass. civ. n. 13145/2021

La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2018).

Cass. civ. n. 2152/2021

In tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta; pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto dell'art.221 c.p.c., la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio di merito, l'improponibilità della querela si traduce nell'inopponibilità del giudicato eventualmente formatosi sull'esito di essa in ordine all'accertamento della falsità della sottoscrizione, sul quale prevale quello contrario relativo all'accertamento dell'autenticità della stessa, formatosi nel precedente giudizio di verificazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2017).

Cass. civ. n. 21554/2020

Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/06/2015).

Cass. civ. n. 15823/2020

Alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l'esito sfavorevole dell'eventuale verificazione, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/01/2018).

Cass. civ. n. 15645/2020

Le disposizioni di cui agli artt. 214 e segg. c.p.c., sul riconoscimento e la verificazione della scrittura privata, non sono applicabili nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, tenuto conto del carattere sommario e camerale che tale procedimento ha conservato anche dopo la riforma della legge fallimentare e degli ampi poteri istruttori officiosi che spettano al giudice, sicché il tribunale può accertare la genuinità della scrittura privata anche d'ufficio e con ogni mezzo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/01/2019).

Cass. civ. n. 6650/2020

Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sull'autenticità di tali documenti, l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. (Nella specie, in una controversia avente ad oggetto il disconoscimento, da parte di una compagnia assicuratrice, della sottoscrizione apposta da un suo agente assicurativo su una polizza, contenente la quietanza di pagamento del premio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, la quale aveva ritenuto che la detta compagnia, nonostante fosse soggetto terzo rispetto alle parti del contratto, dovesse proporre querela di falso per contestare la veridicità della firma). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/11/2017).

Cass. civ. n. 6176/2020

La mancata contestazione della conformità della copia fotografica o fotostatica all'originale non comporta l'incontestabilità della provenienza della scrittura, giacché, mentre il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. è diretto ad escludere la prova della riferibilità della scrittura al soggetto che risulta esserne l'autore apparente, con il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. non si pone in discussione l'autenticità del documento, ma soltanto la piena corrispondenza della riproduzione fotografica al suo originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il consenso, prestato dalla parte che aveva compiuto il disconoscimento ai sensi dell'art. 214, comma 2, c.p.c., allo svolgimento della c.t.u. grafologica sulla copia fotostatica della scrittura disconosciuta, non avesse precluso alla stessa parte la contestazione dell'esito dell'accertamento peritale sull'autenticità del documento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/12/2015).

Cass. civ. n. 3891/2020

Nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione e non, invece, per contestare la verità del contenuto del documento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/11/2015).

Cass. civ. n. 33769/2019

In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.

Cass. civ. n. 16557/2019

In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).

Cass. civ. n. 7240/2019

Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente.

Cass. civ. n. 15780/2018

In tema di disconoscimento della scrittura privata, effettuata la relativa produzione nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dall'art. 183, sesto comma, n. 3, è tempestivo il disconoscimento operato, ai sensi dell'art. 215, comma 1, c. p. c., alla prima udienza successiva all'effettuata produzione documentale, non potendo la decadenza di cui all'art. 215 c.p.c., in quanto norma di stretta interpretazione, dipendere da una non difesa quale deve essere qualficata l'omesso deposito della memoria sopra indicata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, prodotta la scrittura nel secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., aveva ritenuto tardivo il disconoscimento effettuato all'udienza successiva allo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. anzichè nella memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 c.p.c. che il convenuto non aveva depositato).

Cass. civ. n. 14950/2018

In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Cass. civ. n. 1537/2018

Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile; pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca. La relativa valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 24539/2016

La parte che produce in giudizio una scrittura privata (nella specie, un bonifico bancario) da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione. Invero, non trovano applicazione al riguardo gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore.

Cass. civ. n. 16998/2015

Prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c., nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento.

Cass. civ. n. 16551/2015

La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa.

A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso.

Cass. civ. n. 23155/2014

L'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione. (Nella specie, relativa al disconoscimento della sottoscrizione apposta da un terzo sull'avviso di ricevimento della raccomandata recante disdetta di un contratto di locazione, la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che, in difetto di istanza di verificazione da parte del locatore, il documento non fosse utilizzabile, sicché la disdetta non poteva ritenersi pervenuta alla società conduttrice, con conseguente rinnovazione tacita del contratto).

Cass. civ. n. 11494/2014

Le disposizioni di cui agli artt. 214 e segg. cod. proc. civ., sul riconoscimento e la verificazione della scrittura privata, non sono applicabili nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, tenuto conto del carattere sommario e camerale che tale procedimento ha conservato anche dopo la riforma della legge fallimentare e degli ampi poteri istruttori officiosi che spettano al giudice. Ne consegue che il tribunale può accertare la genuinità della scrittura privata anche d'ufficio e con ogni mezzo.

Cass. civ. n. 2374/2014

L'art. 2719 cod. civ., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.

Cass. civ. n. 2095/2014

Il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l'autenticità della sottoscrizione, non è tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ., ma può disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell'art. 214, cod. proc. civ., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società.

Cass. civ. n. 12448/2012

Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti.

Qualora la sottoscrizione di una scrittura privata non venga tempestivamente disconosciuta dalla parte interessata, quel documento farà prova fino a querela di falso della provenienza di esso dalla parte che ne risulta formalmente sottoscrittrice, con la conseguenza che, ove la suddetta querela di falso non venga proposta, il giudice non può sindacarne "ex officio" l'autenticità.

Cass. civ. n. 8272/2012

Pur potendo le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite essere liberamente contestate dalle parti, un diverso trattamento deve riservarsi a quelle, come il testamento olografo, la cui natura conferisce loro un'incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità.

L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto idoneamente sollevata l'istanza di verificazione di un testamento olografo, in considerazione del chiaro permanere della volontà della parte di valersi della scrittura disconosciuta, evincibile dalle sue difese e dal dipanarsi istruttorio della causa).

Cass. civ. n. 3241/2012

La proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata non è compatibile con la volontà di far valere la decadenza della controparte dalla facoltà di disconoscere la scrittura medesima, sicché, una volta formulata la suddetta istanza, si verifica la rinuncia tacita all'eccezione di decadenza, rinuncia che non può essere revocata.

Cass. civ. n. 21339/2011

La copia fotostatica della procura alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell'art. 2719 c.c.), nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione. Né può assumere rilievo - in caso di mancanza di prova di tale tempestivo disconoscimento - il fatto che la parte abbia proposto querela di falso nei confronti dell'originale della procura alle liti, attesa l'intrinseca diversità dei due strumenti normativi e delle rispettive finalità.

Cass. civ. n. 19987/2011

A fronte dalla contestazione l'autenticità di una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio e di cui si eccepisca la contraffazione, la parte che intenda valersene deve produrre il documento originale, o indicare la ragioni per cui non ne sia in possesso, in modo da consentire alla controparte di valutare la reale natura della contraffazione e così di proporre la querela di falso, il cui giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull'originale. (Nella specie, la S.C, in applicazione del richiamato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva tratto argomento dall'omessa produzione dell'originale da parte del possessore della scrittura per non addebitare alla controparte gli effetti della mancata proposizione della querela di falso).

Cass. civ. n. 2117/2011

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova - e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che potesse avere valore di disconoscimento di una cassetta video registrata la condotta della parte, la quale aveva contestato del tutto genericamente il filmato, senza allegare alcuna circostanza attestante la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta).

Cass. civ. n. 15169/2010

Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità.

Cass. civ. n. 2318/2010

Il disconoscimento della scrittura privata rientra nei poteri conferiti al difensore con la procura alla lite, essendo atto di natura processuale e non sostanziale, che non implica disposizione del diritto in contesa, ma concerne l'utilizzabilità del documento come mezzo di prova.

Cass. civ. n. 6167/2009

Nel caso in cui il fideiussore abbia sottoscritto il documento contrattuale in bianco senza l'indicazione del beneficiario e si dolga della successiva apposizione del nominativo del beneficiario in modo difforme da quello pattuito, colui che intende avvalersi della scrittura non è tenuto a proporre istanza di verificazione della stessa, non ribadendosi in un caso di disconoscimento della sottoscrizione, ed incombendo, invece, sul fideiussore sottoscrittore che abbia proposto l'eccezione dell'abusivo riempimento "contra pacta" l'onere di provare la relativa circostanza, senza che il medesimo sia tenuto a proporre querela di falso, necessaria, invece, nel caso in cui si assuma che il riempimento sia avvenuto "absque pactis".

Cass. civ. n. 1929/2009

Le disposizioni degli artt. 2702 cod. civ., 214 e 215 c.p.c., in tema di efficacia probatoria della scrittura privata che sia stata riconosciuta o che debba considerarsi come riconosciuta, si riferiscono al caso in cui il documento sia prodotto nei confronti del sottoscrittore, ovvero di un suo erede od avente causa, e non riguardano, pertanto, la diversa ipotesi di produzione nei confronti del curatore dell'eredità giacente del sottoscrittore. (Nel caso di specie la parte convenuta in un'azione di rilascio immobiliare aveva prodotto un contratto preliminare di compravendita stipulato, in qualità di promissario acquirente, dal proprio coniuge, deceduto, e dal proprietario dell'asse ereditario assoggettato a curatela, in qualità di promissario alienante).

Cass. civ. n. 4728/2007

La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o erga omnes. Nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione, mentre è ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento (nella specie era stata proposta querela di falso in relazione alla apocrifia delle firme di atti di fieiussione già oggetto di verificazione).

Cass. civ. n. 1789/2007

Alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita – oltre alla facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio –, anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere nè espressamente nè tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso ma rivolto la conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei solo riguardi della controparte. Poichè detto principio è applicabile anche in caso di testamento olografo, chi è stato istituito erede con un precedente testamento è legittimato, a norma dell'art. 214 c.p.c., a disconoscere un successivo testamento contro di lui prodotto e con il quale è stato istituito altro erede.

Cass. civ. n. 1572/2007

La querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata sono istituti preordinati a finalità diverse e del tutto indipendenti fra loro, in quanto il primo postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c., mentre l'altro, investendo la stessa provenienza del documento, mira ad impedire che la scrittura acquisti detta efficacia, e si risolve in un'impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l'autenticità del documento che si assume contraffatto. La scrittura privata deriva infatti la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale essa è prodotta; quest'ultimo, pertanto, ove voglia impedire tale riconoscimento e contesti il documento, deve operarne il disconoscimento, che pone a carico della controparte l'onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta e proviene invece effettivamente dal suo autore apparente. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione del detto principio di diritto, ha accolto il ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria, la quale, a fronte del disconoscimento, da parte del contribuente, della sottoscrizione di un contratto di affitto, aveva affermato che sarebbe stato necessario proporre querela di falso, anziché porre a carico dell'Ufficio l'onere di chiedere la verificazione).

Cass. civ. n. 23174/2006

La norma di cui all'art. 2719 c.c. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato gli effetti del disconoscimento alla dichiarazione del difensore della ricorrente che si limitava ad escludere la conoscenza dell'atto, precisando che detta facoltà è consentita dall'art. 214 soltanto agli eredi ed agli aventi causa delle parti, ai quali non può essere equiparato l'amministratore di una società, neppure quando l'incarico sia ricoperto da soggetto diverso da quello in carica all'epoca alla quale risale il documento prodotto).

Cass. civ. n. 17454/2006

La fattura quietanzata, ovvero contenente la non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione proveniente dal creditore, a mezzo della annotazione «pagato» o altra equivalente apposta sulla fattura, che riveli sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, ha valore di scrittura privata; ne consegue che, qualora venga disconosciuta la firma per quietanza e la controparte non formuli istanza di verificazione di scrittura privata, ciò equivale ad una dichiarazione di non volersi avvalere della quietanza stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto.

Cass. civ. n. 16232/2004

In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere «espressamente» la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, sicché, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova, a meno che non venga ribadita successivamente alla produzione del documento e con espresso riferimento ad esso.

Cass. civ. n. 11866/2004

La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: ciò vale tanto per l'appellante, che può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, che per la parte appellata, che può farlo con la comparsa di costituzione in appello. (Nell'affermare tale principio la S.C. ha escluso potesse essersi verificata preclusione da giudicato implicito, non essendo questo configurabile su una questione, come quella relativa alla tempestività del disconoscimento della scrittura in esame, costituente antecedente logico di una statuizione che aveva formato oggetto di gravame, giacché tale impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito costituente presupposto del giudicato implicito).

Cass. civ. n. 9323/2004

Per effetto dell'art. 1, primo comma, della legge 7 giugno 1993, n. 183 – che disciplina l'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati della stessa parte per la trasmissione degli atti relativi a provvedimenti giurisdizionali – nella presunzione, iuris et de iure stabilita dall'art. 2719 c.c., prima parte, di conformità all'originale della fotocopia di un atto, se attestata da pubblico ufficiale, rientrano gli atti del processo trasmessi a distanza da un avvocato all'altro, se: a) l'avvocato trasmittente attesti la conformità della copia all'originale; b) sia l'avvocato trasmittente sia quello ricevente siano, congiuntamente o disgiuntamente, difensori della parte; c) l'avvocato trasmittente abbia sottoscritto in modo leggibile l'atto trasmesso e l'avvocato la fotocopia ricevuta e, se con lo stesso è conferita la procura alle liti, anche la sottoscrizione della parte sia leggibile. In mancanza di tali requisiti la fotocopia dell'atto del processo può tuttavia presumersi conforme all'originale per effetto dell'ultima parte dell'art. 2719 c.c. se nel termine indicato dall'art. 215, n. 2 c.p.c. non è stata disconosciuta.

Cass. civ. n. 11911/2003

Ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non occorrendo alcuna formula sacramentale o speciale, è necessaria un'impugnazione chiara e univoca anche in ordine all'oggetto della sottoscrizione di cui si nega l'autenticità, specificazione che è indispensabile nell'ipotesi in cui, essendo stata prodotta una pluralità di atti sottoscritti, soltanto alcuni di questi siano disconosciuti. Il disconoscimento costituisce un'eccezione in senso proprio, che è onere della parte eseguire formalmente ed integralmente, con la conseguenza che, in difetto di uno dei requisiti sopraindicati, vertendosi in tema di controversia soggetta al rito del lavoro, il giudice non ha il potere-dovere di intervenire ai sensi dell'art. 421 c.p.c. nel relativo adempimento, atteso che per indicare alla parte l'irregolarità sanabile di un atto è necessario che l'atto stesso sia già venuto ad esistenza.

Cass. civ. n. 5189/2002

Il disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e 215, secondo comma, c.p.c., dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, ammissibile anche relativamente a scrittura prodotta in copia fotostatica, non esime, ove sia comunque collegato alla contestazione, altresì, alla conformità della copia dell'originale, dall'onere di insistere nello stesso una volta che controparte abbia prodotto il documento originale, il quale costituisce un quid novi nell'acquisizione probatoria, che sostituisce la copia precedentemente prodotta e ne elide ogni valenza.

Cass. civ. n. 1300/2002

La tardività del disconoscimento della scrittura privata non è rilevabile d'ufficio, ma dev'essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura.

Cass. civ. n. 12471/2001

Con riguardo ad una scrittura privata (nella specie, assegno bancario), che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta — e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la piena efficacia probatoria (art. 2702 c.c.) —, la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento per poi operare il disconoscimento ai sensi ed agli effetti degli artt. 214 e ss. c.p.c., ma può legittimamente assumere l'iniziativa del processo onde vedere accertata, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentir accogliere quelle domande che postulino tale accertamento (nella specie, condanna al risarcimento dei danni della banca che aveva pagato l'assegno con firma falsa).

Cass. civ. n. 8920/2001

Il convenuto che si costituisce in cancelleria anteriormente alla prima udienza di trattazione ha l'onere di disconoscere la scrittura privata che sia stata prodotta dall'attore, con la comparsa di risposta; se si costituisce, invece alla prima udienza, ha l'onere di farlo con la comparsa di risposta o con apposita deduzione nel verbale di causa. Qualora la scrittura privata sia stata prodotta alla prima udienza o in altra udienza di trattazione, il convenuto ha l'onere di disconoscere la scrittura stessa nella prima scrittura difensiva o nella prima udienza successiva a quella in cui è stato esibito il documento.

Cass. civ. n. 343/2001

Il condomino – attore per la tutela di un bene comune – non può, in contrapposizione alla volontà, espressa o tacita, dell'amministratore del condominio, anch'esso parte del giudizio, disconoscere la scrittura privata intervenuta tra il condominio, in persona del precedente amministratore, ed un terzo, perché il singolo condomino non può sostituirsi a colui che rappresenta gli interessi della collettività secondo la delibera della maggioranza assembleare, ma può contestare il potere dell'amministratore di agire in nome e per conto dei condomini nella stipula del negozio racchiuso dalla scrittura.

Cass. civ. n. 9869/2000

Il disconoscimento, ai sensi dell'art. 215, comma secondo c.p.c., dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata senz'altro ammissibile pur se prodotta in copia fotostatica da un lato comporta che, se la parte intende avvalersene, deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione: dall'altro detto disconoscimento, nel privare di efficacia probatoria la copia fotostatica (art. 2719 c.c.), implica anche la contestazione dell'esistenza dell'originale.

Cass. civ. n. 7975/2000

Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento absque pactis, sia che si tratti di riempimento contra pacta, dovendo invece essere proposta la querela di falso, se si sostenga che alcun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso.

Cass. civ. n. 6090/2000

Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Cass. civ. n. 14378/1999

L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità ed ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione.

Cass. civ. n. 12290/1998

Il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica di un documento acquisito agli atti del processo è soggetto alla modalità ed ai termini di cui agli artt. 214 e 215 del codice di rito, e deve, pertanto, avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, con conseguente inammissibilità della relativa proposizione per la prima volta in appello qualora la copia risulti già prodotta in primo grado.

Cass. civ. n. 11890/1998

La facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 214 c.p.c. secondo cui «gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore», postula un significato dell'espressione «avente causa» contrapposta a quella di «erede» e designa colui che succede in forza di un atto a titolo particolare e non chiunque possa trarre un vantaggio mediato e diretto dalla caducazione della scrittura che si intende disconoscere.

Cass. civ. n. 12179/1997

L'attestazione ex art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, relativa al versamento dell'Iva per il tramite di mandato ad azienda di credito, quale scrittura privata formalmente ascrivibile ad una determinata banca (o dipendenza di essa), è suscettibile di disconoscimento da parte della banca medesima secondo le disposizioni dell'art. 214 c.p.c. Tale disconoscimento, però, perché sia validamente effettuato, con l'onere per l'avversario (che insista nell'avvalersi dello scritto) di chiederne la verificazione, postula un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente.

Cass. civ. n. 11535/1996

L'art. 214 primo comma c.p.c., il quale prevede che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata è tenuto, se intende disconoscerla a negare formalmente la propria sottoscrizione, e l'art. 216 primo comma dello stesso codice, secondo cui la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, mutuano il concetto e la definizione di scrittura privata dall'art. 2702 c.c., che ne considera requisito essenziale la sottoscrizione, la quale soltanto può far acquistare al documento l'efficacia probatoria sancita dalla stessa norma. Ne deriva che le scritture non sottoscritte dalle parti non debbono essere disconosciute da colui contro il quale sono prodotte e che rispetto alle stesse è, conseguentemente, inammissibile la procedura di verificazione.

Cass. civ. n. 4615/1996

Il contumace nel giudizio di primo grado, nei confronti del quale sia stata dichiarata tacitamente riconosciuta una scrittura privata (perché la produzione in giudizio di questa era indicata in un atto notificato al contumace stesso, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 1989) può, con l'atto di appello, disconoscere tale scrittura.

Cass. civ. n. 2290/1996

Ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non occorrendo alcuna formula sacramentale o speciale, è necessaria un'impugnazione specifica e determinata, da compiersi con atto processuale immediatamente successivo alla produzione in giudizio della scrittura, tale che se ne possa desumere con certezza la negazione dell'autenticità della scrittura e/o della relativa sottoscrizione. Il convincimento del giudice di merito circa l'idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento costituisce peraltro giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 482/1995

La procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata (artt. 214 e 216 c.p.c.) riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto; per le scritture provenienti da terzi estranei, invece, la contestazione non può essere sollevata secondo la disciplina dettata dalle norme predette, bensì nelle forme dell'art. 221 e seguenti, c.p.c., perché si risolve in una eccezione di falso.

Cass. civ. n. 11074/1994

L'onere del disconoscimento della scrittura privata, e correlativamente l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito ai sensi dell'art. 215 c.p.c., presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, ovvero da un soggetto che la rappresenti, in virtù di un rapporto organico (quale, per esempio, il rappresentante legale di una società, anche se non più in carica al momento del giudizio), oppure perché munito di procura. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva applicato il principio del riconoscimento tacito ad una dichiarazione di collaudo di un impianto — conseguentemente dichiarando inammissibile la prova testimoniale dedotta circa i difetti dello stesso — sulla base dell'affermazione che la stessa proveniva da un incaricato del soggetto che aveva commissionato l'impianto, senza motivare in ordine agli asseriti poteri di rappresentanza della persona che aveva sottoscritto il documento).

Cass. civ. n. 5666/1994

L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede, risultando, in difetto, preclusa, stante l'impossibilità di proposizione con la comparsa conclusionale, avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte.

Cass. civ. n. 3833/1994

Alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata (nella specie, testamento olografo) deve ritenersi consentita oltre la facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio, anche la possibilità alternativa, senza riconoscere né espressamente né tacitamente la scrittura medesima, di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte.

Cass. civ. n. 12856/1993

La parte costituita, contro la quale la scrittura privata è prodotta (anche se in copia fotostatica), ha l'onere, onde evitarne il riconoscimento tacito di disconoscerla o di dichiarare di non conoscerla (se la sottoscrizione proviene dagli autori della parte) nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, salvo il caso che la produzione avvenga in copia autentica non essendo la parte tenuta all'immediata dichiarazione di disconoscimento o di non conoscenza, ma potendo chiedere un congruo spatium deliberandi. (Nella specie la sentenza impugnata confermata dalla S.C. ha ritenuto che la parte avesse implicitamente riconosciuto la scrittura, avendo dichiarato non di non averla sottoscritta, ma di non averne compreso l'esatto contenuto per le sue limitate facoltà cognitive).

Cass. civ. n. 3933/1992

Nel corso del processo esecutivo non è consentito il ricorso alle disposizioni contenute negli artt. 214 ss. c.p.c. sul disconoscimento da parte del debitore esecutato delle scritture prodotte contro di lui in quel processo, tenuto conto che il processo esecutivo ha natura sommaria, caratterizzata dall'assenza di contraddittorio immediato per l'avente diritto delle utilità che gli sono già garantite dal titolo esecutivo, indipendentemente da ogni altro accertamento.

Cass. civ. n. 8755/1990

Ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio, impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, ovvero, nel caso di erede o avente causa dell'apparente sottoscrittore, solo dichiarando di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione di quest'ultimo; sia il disconoscimento che la dichiarazione costituiscono eccezioni in senso proprio, che devono, quindi, obbedire alla regola di cui all'art. 215 c.p.c., con la conseguenza che, vertendosi in tema di controversia agraria soggetta al rito del lavoro, esse non sono proponibili in appello stante il divieto di cui all'art. 437, secondo comma c.p.c. e la loro inammissibilità è rilevabile di ufficio.

Cass. civ. n. 3911/1986

Con riguardo ad una scrittura privata, che una persona abbia sottoscritto nella dichiarata qualità di rappresentante legale di una società di capitali, questa, ove neghi la corrispondenza al vero della data enunciata su detta scrittura, al fine di sostenerne la redazione in un'epoca in cui il sottoscrittore aveva perso l'indicata qualità, non può invocare le disposizioni dell'art. 2704 c.c., circa i limiti dell'opponibilità ai terzi di tale data, atteso che, come in genere ogni rappresentante che contesti il potere di chi abbia agito in suo nome e conto, la società medesima, non assume la veste di terzo rispetto al documento negoziale. Peraltro, al fine menzionato, la società è ammessa a fornire, con ogni mezzo, la prova della affermata non veridicità di quell'enunciativa circa la data, poiché tale deduzione si riferisce alla corrispondenza al vero della dichiarazione, non alla provenienza della dichiarazione stessa dal sottoscrittore, né alla sua genuinità, ed esula pertanto dall'ambito di applicazione degli artt. 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c., sul disconoscimento della scrittura privata e la sua piena efficacia probatoria (fino a querela di falso) quando debba intendersi legalmente riconosciuta.

Cass. civ. n. 194/1985

Qualora gli eredi del sottoscrittore di una scrittura privata, a fronte della produzione del documento in copia, esprimano la dichiarazione di «non conoscere» la sottoscrizione in uno alla contestazione della conformità della copia all'originale, del quale chiedano l'allegazione, la suddetta dichiarazione perde efficacia dopo che la controparte abbia provveduto a sostituire la copia con l'originale, con la conseguenza che la scrittura si ha per riconosciuta ove manchi una nuova dichiarazione di disconoscimento o di non conoscenza della sottoscrizione riferita a tale originale.

Cass. civ. n. 4767/1984

Gli scritti provenienti da terzi, pur avendo solo valore indiziario, possono fornire argomento di convincimento ed essere utilizzati a fondamento della decisione quando la loro credibilità ed attendibilità risulti confortata dal difetto di contestazione della parte contro la quale siano stati prodotti o dal concorso di altri elementi di giudizio, anche in relazione a particolari circostanze che possono fornire a quegli scritti specifico significato e rilevanza.

Cass. civ. n. 4094/1984

L'efficacia probatoria di una scrittura privata è condizionata al fatto che la sottoscrizione sia stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato o che sia giudizialmente riconosciuta come proveniente da colui contro il quale è prodotta in giudizio, onde, se non si versi in ipotesi di sottoscrizione autenticata, la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione è la propria impone alla parte che intende valersi della scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, rimanendo precluso al giudice di prescindere dalla detta procedura di verificazione, anche se egli ritenga di poter acquisire la certezza dell'autenticità della sottoscrizione attraverso l'esame di altri elementi estrinseci alla scrittura o mediante argomenti logici su di essi fondati.

Cass. civ. n. 1634/1984

Qualora la parte disconosca la scrittura privata contro di lei prodotta, senza che la controparte che la voglia utilizzare faccia seguire l'istanza di verificazione, il documento non esplica alcuna efficacia, con la conseguenza che è ammessa la prova dei fatti mediante prova testimoniale senza i limiti di cui all'art. 2722 c.c.

Cass. civ. n. 7433/1983

Il disconoscimento della scrittura privata preclude al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte.

Cass. civ. n. 6234/1980

Il principio secondo cui la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta equivale a sottoscrizione non può valere nel caso in cui la produzione avvenga ad opera dell'erede del contraente che non ha sottoscritto e ciò per l'ovvia considerazione che la manifestazione di volontà contrattuale, essendo propria del soggetto contraente, non può essere espressa da altri.

Cass. civ. n. 4649/1980

La società di capitali che intenda disconoscere la sottoscrizione del proprio amministratore deve procedere ad un formale disconoscimento, ai sensi dell'art. 214, primo comma, c.p.c., anche se l'amministratore non sia più in carica all'epoca del giudizio, e perciò il nuovo amministratore non può limitarsi a dichiarare di non riconoscere la sottoscrizione del precedente amministratore, così come è consentito agli eredi e agli aventi causa del secondo comma dell'articolo citato.

Il disconoscimento della copia di una scrittura privata non impedisce al giudice di valutare la copia come indizio e presunzione dell'esistenza del documento originale, utilizzando, a tal fine, altri elementi probatori desumibili dalla documentazione prodotta.

Cass. civ. n. 3880/1980

La querela di falso e il disconoscimento della scrittura privata sono istituti preordinati a finalità diverse e del tutto indipendenti tra loro, in quanto il primo postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria, mentre l'altro, investendo la stessa provenienza del documento, è volto a impedire che la scrittura acquisti detta efficacia e si risolve in un'impugnazione vincolata da forme particolari, rivolta a negare l'autenticità del documento che si assume contraffatto; in conseguenza, chi contesti l'autenticità della sottoscrizione della scrittura onde impedire che all'apparente sottoscrizione di essa venga imputata la dichiarazione sottoscritta nella sua totalità, deve disconoscere la sottoscrizione e non già proporre la querela di falso, mentre invece, allorché sia accertata l'autenticità della sottoscrizione, chi voglia contestare la provenienza delle dichiarazioni contenute nella scrittura di colui che, ormai incontrovertibilmente, l'ha sottoscritta, ha l'onere di proporre la querela di falso.

Cass. civ. n. 679/1963

Il problema della autenticità delle scritture, che ha decisiva rilevanza in ordine alla efficacia della prova documentale, si identifica con quello della certezza della sottoscrizione. Mentre l'atto pubblico fa piena prova della paternità del documento (art. 2700 c.c.) la scrittura privata, non riconosciuta o legalmente considerata tale, si presenta priva di ogni attendibilità quanto al suo autore (art. 2702 c.c.). La indagine circa la verità del contenuto riguarda, invece, la corrispondenza delle dichiarazioni risultanti dal documento. Ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova anche dell'elemento intrinseco, limitatamente alle «dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Al contrario, la scrittura privata, non presumendo la legge l'affermazione della verità, non fornisce alcuna certezza dei fatti in essa rappresentati, e, pur nella ipotesi di riconoscimento tacito o espresso la piena prova resta circoscritta al solo elemento estrinseco della sottoscrizione. Per escludere l'autenticità dell'atto pubblico e della scrittura privata riconosciuta o legalmente considerata tale, l'unico mezzo possibile è costituito dalla querela di falso, mentre, in ogni altro caso, l'impugnativa della sottoscrizione può essere effettuata, in via di eccezione, mediante il semplice disconoscimento della scrittura prodotta in giudizio, ovvero mediante ricorso alla querela di falso, con il conseguente carico per la parte istante del più gravoso onere probatorio. Per converso, la contestazione della verità intrinseca del contenuto impone, quale unico mezzo, il ricorso alla querela di falso, soltanto quando si tratti di atto pubblico e limitatamente alle dichiarazioni e ai fatti costituenti piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c., mentre l'impugnativa del contenuto della scrittura privata, anche riconosciuta, e delle altre circostanze, risultanti dall'atto pubblico senza alcuna particolare rilevanza probatoria, va effettuata nelle normali forme e con i consueti mezzi, attraverso i quali viene di regola dimostrata la difformità tra volontà e dichiarazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 214 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. A. chiede
venerdì 21/07/2023
“Buongiorno,
qui di seguito il fatto:
viene stipulato e sottoscritto un contratto preliminare di compravendita tra due soggetti A (venditore) B (acquirente) con un pagamento dilazionato negli anni.
Dopo un paio d'anni l'acquirente invia al venditore un atto di cessione di contratto ad altro soggetto C (nuovo acquirente)
Il pagamento dilazionato continua ad avvenire. Il contratto di compravendita ad oggi non è ancora stato perfezionato in quanto il pagamento del prezzo non è ancora ultimato inoltre, da un controllo approfondito dell'atto di cessione del contratto, è stato appurato che la firma del cedente (B) è stata falsificata e questo documento con firma falsa è stato addirittura prodotto in un atto di citazione per il trasferimento dell'immobile da A a C. Quesito: Che cosa succede alla causa essendo stato prodotto un documento con firma falsa?”
Consulenza legale i 28/07/2023
In linea generale, quando in un procedimento giudiziario viene prodotta una scrittura privata la cui sottoscrizione non è riconosciuta dalla parte che si assume l’abbia firmato, quest’ultima deve disconoscerla formalmente ai sensi dell'art. 214 del c.p.c..
Questo deve avvenire alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione dello stesso (art. 215 del c.p.c.).
La parte che vuole avvalersi del documento prodotto potrà presentare un'istanza di verificazione allegando anche i mezzi di prova che ritiene necessari o le scritture di comparazione ai sensi dell'art. 216 del c.p.c..
Il Giudice deve disporre il deposito delle scritture di comparazione ed eventualmente nominare un consulente tecnico.
Il Tribunale in composizione collegiale pronuncia la sentenza sull'autenticità della firma.
Se la sottoscrizione sul documento verrà dichiarata falsa, questo non avrà più alcun valore probatorio nel giudizio in cui è stato prodotto.
Allo stesso modo, qualora la parte che ha prodotto il documento decida di non proporre istanza di verificazione, la Cassazione ha ritenuto che si debba intendere, secondo la presunzione legale, come una dichiarazione di rinuncia del documento stesso e il Giudice non potrà tenerne conto nel giudizio in cui è stato prodotto (Cass. civ. n. 21950/20199).
Nel caso di specie non si sa a che punto sia il giudizio e se sia o meno ancora possibile disconoscere la sottoscrizione della scrittura privata.
Qualora non fosse possibile si segnala la possibilità di proporre la querela di falso in qualsiasi stato e grado del giudizio finché la veridicità della scrittura non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato ai sensi dell' art. 221 del c.p.c..
Colui contro cui è stato prodotto il documento controverso, potrà proporre querela di falso per fare accertare la falsità della scrittura privata.
E' una procedura più gravosa e per la quale si ritiene utile rivolgersi direttamente al legale incaricato della causa per verificare se sia o meno proponibile.
Anche in questo caso, qualora la parte che ha prodotto la scrittura dichiari di non avvalersene o la querela di falso venga accolta, il documento si intenderà come non prodotto e il giudice non potrà tenerne conto come mezzo di prova nel giudizio principale.
Si segnala che la Cassazione ha stabilito che l'istanza di verificazione e la querela di falso siano proponibili alternativamente (Cass. civ. n. 15823/2020).

Messimiliano D. S. chiede
domenica 21/05/2017 - Sicilia
“Buongiorno volevo avere delle informazioni giuridiche in merito ad una lettera pervenuta via mail da un avvocato che mi chiede di pagare una fattura per conto di una azienda che ritiene che debba pagarla in quanto non è stato raggiunto l'obiettivo annuale nell'acquisto dei loro prodotti...questa fattura fa riferimento ad una proposta d'acquisto dove c'è posto il mio timbro aziendale ma non la mia firma ,a questo punto vi chiedo una consulenza giuridica per capire se la firma apposta non è mia...sopra al mio timbro aziendale...come devo comportarmi....volevo anche aggiungere che i prodotti di questa azienda sono stati acquistati con lo stesso sconto applicato prima della data presente su questa proposta d'offerta...”
Consulenza legale i 29/05/2017
Ai sensi dell'art. 214 c.p.c., colui contro il quale è prodotta una scrittura privata (nella specie, la proposta d'acquisto) può disconoscerla, negando formalmente la propria sottoscrizione.

Laddove, dunque, si instaurasse un procedimento giurisdizionale per il recupero del credito di cui alla fattura oggetto di sollecito, Sua moglie avrebbe la possibilitùà di contestare espressamente che la provenienza della sottoscrizione della proposta d'acquisto.

In questo caso, se la controparte intenderà valersi ugualmente di tale documento, rivolgerà al Giudice una "istanza di verificazione" (art. 216 c.p.c., dando avvio ad un procedimento volto ad accertare l'autenticità o meno della sottoscrizione apposta sulla proposta d'acquisto.
Verrà, dunque, nominato un consulente tecnico (grafologo), che accerterà se la scrittura corrisponde effettivamente o meno a quella della sig.ra Zappalà.
Le preciso, peraltro, che laddove dovesse essere accertata l'autenticità della sottoscrizione, Sua moglie potrebbe essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.

Quanto alla scontistica applicata, dalla documentazione allegata si evince che lo sconto applicato dovrebbe corrispondere a quello indicato nella tabella allegata alla proposta d'acquisto.
Ciò premesso, se siete assolutamente certi che la sig.ra Zappalà non ha sottoscritto la proposta d'acquisto, Vi consiglio di precisare all'avvocato di controparte tale circostanza. In tal caso, Vi consiglio, altresì, di non far riferimento alla questione relativa alla scontistica, in quanto ciò potrebbe essere considerato un indizio dell'accettazione della proposta in questione.
Laddove, invece, intendiate riconoscere la vincolatività della proposta e constatiate che lo sconto applicato in fattura non è corrispondente a quello indicato nella tabella allegata alla proposta, Vi consiglio di precisare tale aspetto all'avvocato di controparte, evidenziando che l'importo dovuto è inferiore a quello indicato in fattura.


Giovanni B. chiede
martedì 11/10/2016 - Campania
“Vorrei sapere se a fronte di una quietanza relativa ad un sinistro automobilistico è bastevole il disconoscimento in sede civilistica della firma apposta dal danneggiato o se è indispensabile la querela di falso per la prosecuzione della attività civilistica finalizzata all'integrale risarcimento del danno”
Consulenza legale i 19/10/2016
Per il giudizio finalizzato al risarcimento del danno entrambe le opzioni sono valide, nel senso che sia in un caso che nell’altro il risultato sarà l’impossibilità di utilizzare come valida prova nel processo il documento disconosciuto.

Va, tuttavia, doverosamente ricordata la differenza tra i due istituti, il disconoscimento della scrittura privata (art. 214 c.p.c.) e la querela di falso (221 c.p.c.).

Il primo ha la funzione di impedire che una scrittura privata acquisisca il valore di prova privilegiata, mentre il secondo ha la funzione di escludere dal processo un documento che già ne costituisce prova.
Più precisamente, il disconoscimento è legato a dei ristretti termini di decadenza, perché la parte contro la quale è prodotta la scrittura privata ha l’onere di disconoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Se il disconoscimento viene effettuato, la parte che intende comunque avvalersi della scrittura in questione come mezzo di prova dovrà necessariamente chiederne la verificazione (che è un procedimento di verifica, appunto, della provenienza del documento, disciplinato dagli articoli 216 e seguenti del c.p.c.).

Con la querela di falso si può contestare la provenienza delle dichiarazioni contenute nella scrittura privata rispetto all’autore della sottoscrizione: ma oltre allo scopo che si è già sopra evidenziato, ha altresì l’importante funzione – quando la parte che la propone ne abbia interesse – di conseguire l’impossibilità di ricondurre quel documento a quella determinata persona, con effetto limitato non solo al processo ma in generale, nei confronti di tutti.

In buona sostanza, la parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti conseguenti ai due mezzi di tutela: la rimozione del documento limitatamente alla controparte e a quel processo particolare, oppure nei confronti di tutti, generale, anche al di fuori del processo.
Una scrittura privata non disconosciuta tempestivamente e non oggetto di querela di falso è una prova inattaccabile.