Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2259 del 18 febbraio 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Il vantaggio richiesto dall'art. 485 c.p. sussiste anche quando il risultato voluto dall'agente si sarebbe potuto conseguire mediante la formazione di una scrittura genuina e può concretarsi in ogni utilità materiale o morale, illegittima o legittima e quindi anche in una mera ragione di comodità, come quella di evitare gli spostamenti e le attività connesse alla emissione di una nuova procura al difensore.

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