Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1274 del 14 gennaio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di scrittura privata. Ne deriva che l'eventuale falso ideologico (nella specie: stesura dopo la conclusione dei lavori; difforme indicazione degli argomenti trattati o discussi; asserita ma non effettuata notificazione a tutti i condomini del consuntivo della gestione) nel predetto verbale non č punibile.

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