Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5414 del 12 giugno 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la punibilità del falso documentale il codice vigente ha eliminato, considerandola superflua, la condizione che la alterazione della verità sia tale che possa derivarne pubblico o privato nocumento. Ciò in quanto, dovendo per «scrittura» intendersi il documento che contiene manifestazioni, dichiarazioni o attestazioni di volontà atte a fondare o a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante, ogni falsità che cada su un documento di tal genere ha necessariamente in sé l'attitudine a nuocere. Nei delitti di falso documentale il nocumento potenziale può consistere in qualsiasi pregiudizio, politico, economico o morale derivante dalla falsità, purché giuridicamente valutabile.

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