Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2516 del 8 marzo 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel delitto di falso in scrittura privata il vantaggio o il danno perseguito dall'agente, che costituisce l'oggetto del dolo specifico, può essere di qualsiasi natura e può consistere in qualsiasi utilità patrimoniale o non patrimoniale, legittima o illegittima, sicché il delitto sussiste anche quando si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato mediante l'uso di una scrittura genuina.

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