Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12877 del 18 novembre 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'art. 485 c.p. la nozione di scrittura privata, non definita né dalla legge civile, né da quella penale, va desunta dalla sua funzione specifica, che è quella di fissare in un documento redatto senza l'assistenza del pubblico ufficiale, qualsiasi dichiarazione di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica. Essa pertanto può riguardare non solo la nascita, l'esercizio, l'estinzione di un diritto soggettivo, ma anche qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti giuridici nell'ambito di un rapporto giuridico. Viceversa, la falsità inutile è soltanto quella che non incide, ed in modo assoluto, sulla efficacia e sulla rilevanza di un atto. (Fattispecie relativa a delitto di cui agli artt. 490 e 495 c.p. per aver l'imputato lacerato la parte del documento contenente la propria sottoscrizione alla ricevuta rilasciatagli dal proprietario dell'appartamento, pur dopo l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione, e nella quale si dava atto che la somma versata veniva corrisposta ed accettata solo quale indennità di occupazione. Tale ricevuta è stata ritenuta contrariamente a quanto avevano ritenuto i giudici di merito, finalizzante non solo alla prova del versamento del denaro al proprietario dell'appartamento, ma anche a provare che il conduttore, pur dopo la risoluzione del contratto, conveniva con il proprietario di attribuire al versamento soltanto il carattere e gli effetti di una mera indennità di occupazione; pertanto la soppressione della parte essenziale del documento integra, l'aspetto materiale, gli estremi del delitto di cui agli artt. 490 e 495 c.p.).

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