Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10699 del 14 dicembre 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

L'uso della scrittura privata falsa, richiesta dall'art. 485 c.p. per la consumazione del reato, consiste in una qualsiasi attivitā diretta a realizzare gli effetti giuridici che essa č capace di produrre. Perché si realizzi un uso penalmente rilevante, la scrittura privata falsa non solo deve uscire dalla sfera personale dell'agente, ma deve essere concretamente idonea a produrre conseguenze giuridiche nei riguardi dei terzi estranei alla falsificazione. In caso di cambiale spedita per posta, il delitto di falso si consuma nel momento e nel luogo in cui essa perviene al destinatario.

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