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Articolo 215 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Specie

Dispositivo dell'art. 215 Codice Penale

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive(1):

  1. 1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216-218];
  2. 2) il ricovero in una casa di cura e di custodia [219-221];
  3. 3) il ricovero in un manicomio giudiziario [222](2);
  4. 4) il ricovero in un riformatorio giudiziario [223-227].

Sono misure di sicurezza non detentive [212 4]:

  1. 1) la libertà vigilata [228- 232];
  2. 2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province [233];
  3. 3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche [234];
  4. 4) l'espulsione dello straniero dallo Stato [235].

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro(3).

Note

(1) Si ricordi che qualora il fatto criminoso sia commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione, si aggiunge una misura di sicurezza detentiva alle pene già previste agli articoli. 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416bis, 424, 435, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 696, 697, 698, 699. , secondo quanto previsto dall'art. 7, l. 31 maggio 1965, n. 57, come poi sostituito dall'art. 18, l. 13 settembre 1982, n. 646.
(2) Il precedente riferimento ai manicomi giudiziari deve leggersi ora come ospedali psichiatrici giudiziari, i quali hanno infatti sostituito i primi, sulla base di quanto disposto in materia di ordinamento penitenziario dagli articoli 62, comma 1 e 2, l. 26 luglio 1975, n. 354 e 98, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Si ricordi poi che questo è stato ora abrogato e sostituito con l'art. 111, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
(3) In merito si ricordi come parte della dottrina sia dubbiosa a proposito del potere discrezionale riconosciuto al giudice. Si tratterebbe di un potere eccessivo, dal momento che non vi sono criteri legislativi in grado di limitarlo.

Ratio Legis

La norma, nel pieno rispetto del principio di legalità, indica tassativamente quali misure devono essere considerate parte del genus delle misure di sicurezza.

Spiegazione dell'art. 215 Codice Penale

Tramite il presente articolo il legislatore ha elencato le due diverse tipologie di misure di sicurezza personali, dividendole in detentive e non detentive, a seconda che il soggetto socialmente pericoloso venga privato o meno della libertà personale.

Quando per una misura di sicurezza personale non sia indicata o non sia chiara la specie, il giudice ordina la libertà vigilata (art. 228, a meno che, avendo il soggetto commesso un delitto, non si ritenga opportuno assegnarlo ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Massime relative all'art. 215 Codice Penale

Cass. pen. n. 27928/2022

Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, riformando la sentenza di condanna, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, applichi la misura di sicurezza personale prevista dalla legge quale conseguenza del proscioglimento per vizio di mente dell'imputato.

Cass. pen. n. 21368/2019

Nel "patteggiamento" l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta.

Cass. pen. n. 4520/1995

Le disposizioni che prevedono il divieto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere e l'obbligo di disporre il rinvio dell'esecuzione nei confronti delle persone malate di Aids sono di stretta applicazione. Ne consegue che la persona affetta da tale patologia alla quale sia stata applicata misura di sicurezza detentiva (nella specie ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario), non ha titolo per fruire di differimento dell'esecuzione della misura stessa.

Cass. pen. n. 3999/1992

La censura mossa dal condannato per non essere stata applicata, prima della sostituzione della libertà vigilata con l'assegnazione ad una casa di lavoro, la cauzione di buona condotta in aggiunta alla libertà vigilata, è destituita di fondamento poiché rientra nella discrezionalità del magistrato di sorveglianza la scelta della misura, rapportandola alla gravità della violazione commessa, sicché egli può addivenire alla sostituzione suddetta direttamente, anche senza prima applicare la cauzione, ove ritenga che la trasgressione realizzata dal libero vigilato sia di tale entità da evidenziare una pericolosità sociale paralizzabile solo con la misura di sicurezza detentiva.

Cass. pen. n. 686/1990

Nessuna delle misure di sicurezza tra quelle indicate tassativamente dagli artt. 215 e 236 c.p., in relazione all'art. 199 stesso codice, può essere applicata al colpevole che sia stato prosciolto per una causa diversa da quelle previste espressamente dagli artt. 49 (reato impossibile), 115 (istigazione ed accordo a commettere un delitto), 222 (reato commesso da persona non imputabile per infermità mentale e situazioni a questa equiparate), 224 (reato commesso da minore degli anni quattordici) c.p., in quanto presupposto indefettibile delle misure di sicurezza — compresa quella della libertà vigilata che ha carattere generale — prevedute dal codice penale è l'esistenza di una sentenza di condanna (salvo il disposto dell'art. 205 comma secondo in relazione all'art. 109 c.p.).

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