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Articolo 219 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Assegnazione a una casa di cura e di custodia

Dispositivo dell'art. 219 Codice Penale

Il condannato, per delitto non colposo [43], a una pena diminuita per cagione di infermità psichica(1) [89], o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge [la pena di morte o](2) la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni [204].

Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata [228-232]. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti(3).

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia [220], non si applica altra misura di sicurezza detentiva [c.p.p. 658 ss.].

Note

(1) Si deve in proposito puntualizzare che il concetto di infermità cui fa riferimento il comma in esame, essendo un'infermità psichica, è da considerarsi meno esteso di quello di cui all'articolo 89, il quale comprende tanto la malattia mentale vera e propria quanto la malattia fisica, se in grado di incidere sulla capacità di intendere e volere.
(2) La pena di morte è stata eliminata dal nostro ordinamento e sostituita con la pena dell'ergastolo (v. 17).
(3) La norma in esame è stata destinataria di tre pronunce di incostituzionalità. Nel 1983, con sentenza 15 luglio 1983, n. 249, sono stati infatti dichiarati illegittimi i primi due commi. Nello specifico, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo della applicazione della misura di sicurezza. Mentre il secondo comma di tale articolo è stato colpito dalla sentenza di incostituzionalità nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica per un delitto per il quale è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo della applicazione della misura di sicurezza.
Infine, pochi anni dopo, con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1102, anche il terzo comma è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità sociale derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto garantire la possibilità di applicare una misura di sicurezza detentiva anche a quei soggetti affetti da patologie, contemperando così la necessità della custodia con l'esigenza curativa.

Spiegazione dell'art. 219 Codice Penale

I destinatari del provvedimento di assegnazione ad una casa di cura e di custodia sono i condannati per delitto non colposo a pena diminuita per infermità psichica (art. 89), per cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti (art. 95) ovvero per sordomutismo (art. 96).

L'esecuzione della misura è disposta solamente dopo che il condannato abbia già scontato interamente la pena principale inflitta oppure quando essa sia stata per altra via estinta (artt. 171 e ss.), ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 220, ove è prevista la possibilità di ordinare il ricovero prima dell'esecuzione della pena, tenuto conto delle particolari condizioni di infermità psichica del condannato, al fine di impedire che l'immediata esecuzione della pena possa aggravare ulteriormente le condizioni stesse.

Come per tutte le misure di sicurezza, il giudice non può prescindere da un accertamento in ordine alla persistente pericolosità del soggetto, non vigendo più alcuna presunzione in merito.

L'assegnazione ad una casa di cura e di custodia del tossicodipendente non è incompatibile con la L. 685/1975 che prevede la facoltà per il giudice di emettere decreto di ricovero ospedaliero e di affidamento di persona dedita all'assunzione di sostanze stupefacenti presso i centri medici.

La norma stabilisce anche la durata minima del ricovero a seconda dell'entità della pena principale detentiva inflitta, fermo restando l'accertamento attuale della pericolosità sociale.

Inoltre, solamente per quanto riguarda la persona semi imputabile ex art. 89, il ricovero può essere sostituito con la libertà vigilata (art. 228).
Da ultimo si sottolinea che l'ideologia curativa del ricovero in esame impedisce che possa essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva.

Massime relative all'art. 219 Codice Penale

Cass. pen. n. 31208/2020

In tema di determinazione della durata minima della misura di sicurezza nei confronti di imputato prosciolto per vizio totale di mente, al fine di adeguare la stessa al grado concreto di pericolosità, il giudice del merito è tenuto a valutare la ricorrenza non solo delle circostanze aggravanti e attenuanti, procedendo al bilanciamento, ma anche delle circostanze attenuanti generiche.

Cass. pen. n. 23797/2020

In tema di misure di sicurezza, il giudice è tenuto a motivare adeguatamente in ordine al corretto uso del potere esercitato quanto alla determinazione, superiore al minimo di legge, della durata della misura applicata.

Cass. pen. n. 34203/2016

La misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia, di cui all'art. 219 cod. pen., non è limitata alla sola ipotesi nella quale la circostanza del vizio parziale di mente determina una riduzione effettiva della pena, ma si applica anche qualora la parziale infermità sia reputata equivalente rispetto agli altri elementi circostanziali. (In motivazione, la S.C. ha osservato che in tali casi la circostanza di cui all'art. 89 cod. pen. implica comunque una "riduzione" della pena, paralizzando gli aumenti che in astratto deriverebbero dalle aggravanti).

Cass. pen. n. 9477/2003

In tema di misure di sicurezza personali, in caso di proscioglimento per infermità psichica, non può essere disposta, in luogo del ricovero in manicomio giudiziario, l'assegnazione ad una casa di cura e custodia, trattandosi di misure non fungibili, fondate su presupposti diversi. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame, investito dell'impugnazione avverso l'ordinanza di applicazione provvisoria, ex art. 222 c.p., della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata minima di cinque anni all'esito dell'assoluzione dell'imputato dal delitto di uxoricidio per vizio totale di mente, ha applicato, ai sensi dell'art. 219 c.p., il ricovero in una casa di cura protetta).

Cass. pen. n. 13741/1999

Le disposizioni che concernono le misure di sicurezza impongono sempre di accertare la persistenza della pericolosità sociale del soggetto riferita al momento dell'applicazione della misura, oltre che a quello della sua esecuzione. (Fattispecie di annullamento con rinvio dell'applicazione della casa di cura e custodia disposta ex art. 219, comma 1, c.p., non risultando eseguito il detto accertamento).

Corte cost. n. 1102/1988

È illegittimo costituzionalmente l'art. 219, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità sociale, derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione.

Cass. pen. n. 365/1971

Anche ai fini della determinazione della misura di sicurezza di cui all'art. 219 c.p. deve trovare applicazione il principio stabilito dall'art. 157 c.p. per cui il giudice, per calcolare il tempo necessario a prescrivere, deve avere riguardo al massimo della pena prevista dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima per le circostanze attenuanti.

Cass. pen. n. 1590/1969

La norma contenuta nell'art. 219, comma quarto, c.p., secondo cui, quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva, è dettata specificamente per i casi di imputati dichiarati delinquenti abituali o professionali e al tempo stesso riconosciuti affetti da vizio parziale di mente, e risponde alla finalità di soddisfare le esigenze di cura del reo. In tali casi, pertanto, il giudice non può, senza violare lo spirito della norma, avvalersi della facoltà di non applicare la misura del ricovero in casa di cura per disporre l'assegnazione del condannato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

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