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Articolo 223 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

Dispositivo dell'art. 223 Codice Penale

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può aver durata inferiore a un anno.

Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni diciotto, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216](1).

Note

(1) Questa norma non trova più attuazione da quando l'articolo 36 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 ha previsto che tale misura di sicurezza vada eseguita solo, se necessario, nelle forme del collocamento in comunità. Si tratta in ogni caso di una misura residuale, in quanto la misura di sicurezza ordinaria per i minorenni oggi è la libertà vigilata.
Si rimanda poi al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 anche per quanto riguarda il procedimento di applicazione delle misure di sicurezza ai minori. Gli articoli 37 e ss prevedono che questo sia subordinato in ogni caso al concreto accertamento della pericolosità sociale del soggetto e che sia competente per l'esecuzione delle misure e per la vigilanza su di esse il magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo in cui la misura deve essere eseguita, contro i cui provvedimenti è possibile proporre appello al Tribunale per i minorenni.

Ratio Legis

Nelle intenzioni del legislatore la misura del ricovero in un riformatorio giudiziario risponde all'esigenza di favorire il reinserimento del minore nel contesto sociale.

Spiegazione dell'art. 223 Codice Penale

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è una misura di sicurezza detentiva speciale prevista per tutti i minori di età, e quindi imputabili, semi imputabili o non imputabili, applicabile a norma degli articoli seguenti.

Va innanzitutto precisato che il d.P.R. 448/1988 disciplinante il nuovo processo penale minorile ha sostanzialmente modificato l'applicabilità della misura in esame, ad oggi non più eseguita presso istituti di pena minorili, ma presso la nuova forma del collocamento in comunità, presso apposite strutture pubbliche o private all'uopo autorizzate.

Le nuove strutture, più coerenti con il fine preciso di giungere al recupero sociale del minore, permettono di adattare l'elisione della pericolosità sociale del soggetto con le sue esigenze di studio, di lavoro e di altre attività utili per la sua educazione.

Di fatto, quindi, la misura di sicurezza di cui al presente articolo viene ordinata solo in casi particolari, quando “per le specifiche modalità o circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata”.

Aldilà di tali considerazioni, la norma prevede la durata minima di un anno, anche se, come già chiarito (v. artt. 206 e 207), la Corte Costituzionale ha sancito il principio per il quale la pericolosità sociale del soggetto può essere nuovamente valutata dal giudice in ogni tempo, senza dover attendere il decorso del tempo minimo stabilito per ciascuna misura.

Inoltre, quando la misura debba essere eseguita nei confronti di un soggetto che abbia già compiuto gli anni ventuno, il giudice deve sostituirla con la libertà vigilata (art. 228), o, se ritenuto più opportuno, con l'assegnazione ad una colonia agricole o ad una casa di lavoro (art. 216).

Massime relative all'art. 223 Codice Penale

Cass. pen. n. 15381/2010

La misura di sicurezza applicata con sentenza dal tribunale per i minorenni cui il G.i.p. abbia trasmesso gli atti ai sensi dell'art. 37, comma terzo, D.P.R. n. 448 del 1988, non č definitiva fino a che nei confronti del destinatario della stessa non sia pronunciata sentenza di condanna irrevocabile. (Fattispecie di misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario da ritenersi provvisoria stante la pendenza dei termini per la presentazione dell'appello avverso la sentenza di condanna).

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