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Articolo 550 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Casi di citazione diretta a giudizio

Dispositivo dell'art. 550 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415 bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337 bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374 bis, 377, terzo comma, 377 bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493 ter, 495, 495 ter, 496, 497 bis, 497 ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590 bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del Codice Penale, quando si procede per i reati previsti:

  1. a) dall’articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
  2. b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
  3. c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  4. d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  5. e) dall’articolo 55 quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
  6. f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26 bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  7. g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74(1).

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché quando si procede per i reati previsti:
a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-qua-ter, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
[omissis]

__________________

(1) Comma sostituito dall'art. 32, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Da un punto di vista sistematico, l'ampliamento dell'elenco dei reati di cui al presente comma ha conseguenze anche sulla sospensione del procedimento con messa alla prova: infatti, l'istituto ex art. 168 bis del c.p. è applicabile nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 c.p.p..

Ratio Legis

Una volta completata la fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero esercita l'azione penale attraverso la citazione diretta a giudizio dell'imputato nei casi previsti, trattandosi di reati per i quali non si fa luogo alla celebrazione dell'udienza preliminare.

Spiegazione dell'art. 550 Codice di procedura penale

L’art. 550 c.p.p. disciplina le ipotesi in cui il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Come precisato dal comma 1, nei casi di citazione diretta a giudizio, si applicano le disposizioni di cui all’art. 415 bis del c.p.p. (avviso di conclusione delle indagini preliminari), in quanto compatibili. Inoltre, per la determinazione della pena, si osservano le disposizioni dell’art. 4 del c.p.p..

In particolare, i commi 1 e 2 precisano i reati per i quali il pubblico ministero deve esercitare l’azione penale con la citazione diretta a giudizio.

Il comma 1 stabilisce che si ha citazione diretta a giudizio nei seguenti casi:
  • se si tratta di contravvenzioni;
  • se si tratta di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni;
  • se si tratta di delitti puniti con la multa, da sola o congiunta alla pena detentiva.

Poi, oltre ai casi indicati dal comma 1, il pubblico ministero esercita l’azione penale con citazione diretta a giudizio anche quando si procede per tutti i reati espressamente indicati dal comma 2 (modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022).

La riforma Cartabia, intervenendo sul comma 2 dell’art. 550 c.p.p., ha esteso l’elenco dei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio. Nello specifico, sulla base dei criteri direttivi della Legge delega n. 134/2021, il comma 2 ora prende in considerazione una serie di delitti che presentano un trattamento sanzionatorio compreso nel massimo tra i 4 e i 6 anni (quindi, reati la cui pena edittale è molto più severa di quella che viene in rilievo ai sensi del primo comma) e che non richiedono indagini complesse. Ad esempio, il decreto di citazione diretta a giudizio è emesso quando si procede per violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 del c.p.) oppure, ancora, gli atti osceni in luogo pubblico aggravati (comma 2 dell'art. 527 del c.p.) o la truffa aggravata (comma 2 dell'art. 640 del c.p.). Peraltro, il legislatore ha inserito nell’elenco di cui all’art. 550 dei reati previsti da leggi speciali come, ad esempio, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).

Infine, il comma 3 prevede un rimedio processuale per i casi in cui il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale con citazione diretta, mentre in realtà avrebbe dovuto procede mediante l’esercizio ordinario dell’azione penale (ossia, con un rito che preveda l'udienza preliminare). In tali ipotesi, l’errore procedurale è rilevabile solo su eccezione di parte, dal momento che vi è stata una perdita di garanzie. Dunque, tale errore non è rilevabile d’ufficio dal giudice. Allora, tale eccezione deve essere proposta dalla parte, a pena di decadenza, nel termine ex comma 1 dell’art. 491 del c.p.p.: ossia, subito dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti, nel momento degli atti introduttivi al dibattimento.

Se l'eccezione è tempestiva, il giudice è tenuto a disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Il criterio di delega risulta finalizzato ad estendere il numero dei reati per i quali si procede a citazione diretta, con corrispondente riduzione dell’area dell’udienza preliminare.
La scelta del Parlamento non è stata quella di estendere indiscriminatamente tale esercizio dell’azione penale ai reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni.


La scelta espressa nella legge delega è stata invece quella di ampliare il novero delle eccezioni già previste nel secondo comma dell’art. 550 c.p.p. sulla base di due criteri: quello formale, per cui deve trattarsi di delitti puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, quindi delitti puniti con un massimo edittale di pena detentiva ricompreso tra quattro e sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, e quello sostanziale della non complessità di accertamento.
In base a tali criteri, dunque, si dovrà procedere a citazione diretta per i reati puniti con pena edittale massima compresa tra i quattro e i sei anni, sempre che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento.


In attuazione della delega, sono stati individuati una serie di delitti i quali, almeno nella norma, non richiedono indagini complesse. Si sono considerati tali, per esempio, i reati che avvengono in pubblico, di fronte ad una pluralità di testimoni, come gli atti osceni in luogo pubblico aggravati (art. 527 comma 2 c.p.) o il danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 635 comma 3 c.p.) l’apologia di delitto (art. 414 c.p.) e l’istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.).
Anche la violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.) e la bigamia (art. 556 c.p.) appaiono di regola di non complesso accertamento, così come i reati caratterizzati da violenza o minaccia, ad esempio l’evasione aggravata da violenza o minaccia (art. 385 comma 2 prima parte c.p.) o la violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.).


Si sono esclusi, invece, i reati che possono richiedere accertamenti più delicati, come la procurata evasione e l’agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti allo speciale regime penitenziario di cui all’art. 41 bis O.P. (art. 391 bis).
È stato inoltre ritenuto che esistano numerose fattispecie rientranti tra i delitti contro la fede pubblica il cui accertamento non appare complesso in quanto emerge da circostanze di fatto: per esempio le falsità in monete (artt. 454, 460, 461 c.p.), le contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468 c.p.), oltre all’indebito utilizzo, la falsificazione, la detenzione o la cessione di carte di credito (art. 493 ter c.p.).


Un discorso analogo può essere svolto per alcuni casi di falsità personale (artt. 495, 495 ter, 496, 497 bis e 497 ter).
Sono invece stati esclusi i falsi in atti pubblici, che spesso richiedono indagini più complesse. Per quanto riguarda i reati contro il patrimonio, sono stati ritenuti riconducibili al criterio di delega la truffa aggravata (art. 640 cpv. c.p.), la frode in assicurazione (art. 642 c.p.) e l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.), tenendo anche conto che i querelanti spesso si fanno parti attive con produzioni documentali o indicando persone informate sui fatti.


tNella valutazione dei delitti contro l’attività giudiziaria si sono fatti rientrare nei reati a citazione diretta solo quelli incentrati su condotte di non complesso accertamento, escludendosi quindi le fattispecie di calunnia, falsa perizia e frode processuale.


Nei casi in cui più disposizioni del medesimo articolo prevedano pene diverse o circostanze aggravanti ad effetto speciale, si è cercato di razionalizzarne il trattamento processuale, uniformandone la procedura attraverso l’estensione dell’ambito della citazione diretta, ovviamente quando ciò fosse consentito dal criterio di delega. Si possono citare, per esempio, l’interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità aggravata dalla qualifica di capi, promotori, organizzatori (art. 340 comma terzo c.p.); l’esercizio abusivo di una professione aggravata per chi determina/dirige l’attività (art. 348 comma secondo c.p.); la procurata inosservanza di pena in caso di delitto (art. 390 c.p.); la violazione di domicilio aggravata (art. 614 ultimo comma c.p.) e quella commessa da pubblico ufficiale (art. 615 comma 1 c.p.); la rivelazione del contenuto della corrispondenza in caso di violazione di corrispondenza da parte dell’addetto al servizio delle poste (art. 619 secondo comma c.p.).


Si è peraltro deciso di non ampliare il novero dei reati a citazione diretta al caso di omessa denuncia aggravata per un delitto contro la personalità dello stato da parte di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria (art. 363 c.p.), al reato di interferenze illecite nella vita privata commesse da un pubblico ufficiale e reati analoghi riguardanti intercettazioni di comunicazioni telefoniche aggravate dalla qualifica di p.u. o investigatore privato.


Sempre a causa della complessità e della delicatezza degli accertamenti richiesti, sono stati esclusi i delitti contro la personalità dello Stato, contro l’incolumità pubblica e contro l’ambiente.
I medesimi criteri sin qui illustrati sono stati seguiti per i reati previsti da leggi speciali. In tale ambito, si sono innanzitutto selezionati alcuni reati riguardanti le armi contenuti nella legge 110/1975, come il porto di arma in riunione pubblica da parte di persona non munita di licenza, il trasferimento illecito di armi e l’importazione di armi senza licenza.


All’interno del Testo unico doganale d.P.R. 43/1973 è stato individuato il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis).
Quanto al d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), si è ritenuto che non presentino problemi di accertamento i delitti di inosservanza di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la violazione del divieto di espatrio, il mancato rientro nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, l’elusione della amministrazione giudiziaria dei beni personali, l’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali ex art. 80 e la violazione del divieto di svolgere attività di propaganda elettorale per i sottoposti a sorveglianza speciale.


Anche la falsa attestazione della presenza in servizio e la giustificazione dell’assenza con certificato medico falso, punito dall’art. 55 quinquies comma 1 d.lgs. del 165/01 (Testo Unico sul pubblico impiego), è stato considerato suscettibile di rientrare nei criteri stabiliti dalla legge delega.


Di non complesso accertamento sono stati ritenuti alcuni reati previsti dal T.U. sull’immigrazione d.lgs. 286/1998: per esempio, la contraffazione e l’alterazione del visto, del permesso di soggiorno o dei documenti necessari per il loro rilascio; la seconda violazione del divieto di rientrare nel territorio dello Stato dopo un respingimento o dopo l’espulsione disposta dal giudice; la produzione di documenti falsi nelle procedure di ingresso e soggiorno.
Ad opposta conclusione si è pervenuti, invece, per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che non è stato dunque inserito nel catalogo dei reati perseguibili con citazione diretta.


Nell’ambito del T.U. sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990), sono stati individuati i reati di istigazione pubblica, proselitismo e induzione all’utilizzo di stupefacenti, di cui all’art. 82, comma 1.


In relazione ai reati tributari è stata ritenuta di non complesso accertamento solo la fattispecie dell’omessa dichiarazione; per gli altri reati tributari e per i reati fallimentari è stata mantenuta l’udienza preliminare.

Massime relative all'art. 550 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 18297/2020

È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, trasformato in delitto punito con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifiche, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in cui la Corte ha precisato che, essendo stata esercitata l'azione penale dopo l'anzidetto intervento normativo, correttamente il pubblico ministero aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio, anziché procedere con decreto di citazione diretta, trovando applicazione il principio "tempus regit actum"). (Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE PALERMO, 17/10/2019).

Cass. pen. n. 51424/2014

È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del Gup che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al P.M. sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio.

Cass. pen. n. 22716/2013

In tema di capacità del giudice, in caso di assenza o mancanza del giudice professionale, i giudici onorari, in base all'art. 43 bis ord. giud., possono trattare tutti i processi di cui all'art. 550 c.p.p., senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione.

Cass. pen. n. 12212/2005

Il criterio della non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero a soggetti non togati nei procedimenti per reati diversi da quelli per i quali si procede con la citazione diretta a giudizio, stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), costituisce una prescrizione per i dirigenti degli uffici requirenti, relativa all'organizzazione del lavoro nelle procure, ma non ha rilievo esterno all'ufficio e non incide sulla validità delle deleghe conferite e degli atti compiuti. Detta normativa, infatti, detta soltanto un criterio di massima al quale l'organo delegante deve attenersi compatibilmente con le inderogabili esigenze di funzionamento dell'ufficio, senza che l'apprezzamento di tali esigenze possa assumere rilievo esterno all'ufficio e dar luogo a implicazioni sulla capacità della parte pubblica nel processo. (Da queste premesse, in un procedimento per omicidio colposo, la Corte ha escluso che potesse farsi discendere, dalla partecipazione al processo di un vice procuratore onorario, in qualità di delegato del procuratore della Repubblica, alcuna nullità degli atti processuali e della sentenza).

Cass. pen. n. 3355/2005

In tema di capacità del giudice, in caso di assenza o mancanza del giudice professionale, i giudici onorari, in base all'art. 43 bis ord. giud., possono trattare tutti i processi di cui all'art. 550 c.p.p., senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione.

Cass. pen. n. 23958/2004

È abnorme, in quanto incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e causa di una stasi del procedimento non altrimenti superabile se non con la risoluzione del conflitto, l'ordinanza del Tribunale monocratico che, investito della citazione a giudizio per reati rispettivamente di competenza del giudice monocratico e del Tribunale in composizione collegiale, tra i quali non sussista un'ipotesi di connessione qualificata, disponga la restituzione di tutti gli atti al pubblico ministero, così determinando la regressione alla fase delle indagini preliminari dell'intero procedimento, anche per i reati di competenza del giudice monocratico per i quali l'azione penale era stata validamente esercitata mediante citazione diretta.

Cass. pen. n. 19494/2004

Nel caso di rigetto della richiesta di archiviazione, con ordine di formulazione dell'imputazione, spetta al pubblico ministero, una volta adempiuto a tale incombente, emettere il decreto di citazione a giudizio, ove trattisi di reati per i quali l'art. 550 c.p.p. prevede la citazione diretta.

Cass. pen. n. 7295/2004

Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio immediato, una volta riscontrata la violazione dell'art. 550 c.p.p. per essersi proceduto con rito immediato in riferimento ad una fattispecie (furto aggravato) per la quale l'azione avrebbe dovuto esercitarsi mediante citazione diretta a giudizio, disponga non luogo a provvedere su detta richiesta ed ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione la Corte, precisando che il provvedimento non potrebbe comunque considerarsi abnorme in quanto non produttivo di una situazione di stallo nel procedimento, ha ritenuto possibile una estensione analogica al caso in questione della disciplina sulla restituzione degli atti che l'art. 33 sexies c.p.p. riferisce testualmente al giudice dell'udienza preliminare).

Cass. pen. n. 41912/2003

Non è abnorme il provvedimento con il quale il Gip, ordinata la formulazione dell' imputazione coatta per un reato ricompreso tra quelli per cui, ai sensi dell'art. 550 c.p.p., si deve procedere a citazione diretta a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale, anzichè emettere il decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 552 c.p.p., abbia richiesto la fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 409, comma quinto, c.p.p.

Cass. pen. n. 6500/2003

In caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione per un reato suscettibile di azione mediante citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c.p.p., il giudice, salva l'eventualità che l'opposizione stessa debba essere dichiarata inammissibile, non può deliberare de plano l'accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero, dovendosi procedere mediante fissazione di udienza camerale secondo il combinato disposto degli artt. 409 e 410, norme richiamate «in quanto applicabili» dalle disposizioni generali per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 549 c.p.p.)

Cass. pen. n. 33943/2002

Non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che, a norma del terzo comma dell'art. 550 c.p.p., disponga la trasmissione degli atti al P.M. nel caso in cui sia stata esercitata l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale era, invece, prevista l'udienza preliminare. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non abnorme l'ordinanza del giudice monocratico che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all'art. 4 lett. f) della legge n. 516 del 1982, in considerazione della necessità di fissare l'udienza preliminare prevista per l'imputazione da riformularsi alla luce della sopravvenuta disciplina di cui al D.L.vo n. 74 del 2000).

Cass. pen. n. 31036/2002

Non è qualificabile come abnorme, e non è pertanto suscettibile di essere direttamente impugnata con ricorso per cassazione, l'ordinanza con cui il tribunale, in sede di convalida dell'arresto, ha ritenuto la nullità della delega conferita dal Procuratore della Repubblica ad un ufficiale di polizia giudiziaria per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'art. 58 della L. 16 dicembre 1999, n. 479, poiché tale provvedimento, funzionale esclusivamente alla verifica dei presupposti del giudizio, e, in particolare, della regolare costituzione del contraddittorio, non determina una stasi processuale, attesa la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Cass. pen. n. 7774/2002

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica l'eventuale esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero mediante citazione diretta quando trattisi di reato per il quale è prevista l'udienza preliminare non dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma soltanto a nullità a regime «intermedio» — da rilevarsi, a pena di decadenza, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti.

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Anonimo chiede
lunedì 08/11/2021 - Basilicata
“Il g.o.t. in base alla riforma e alle ultime delibere del csm può giudicare l'imputato per reati che prevedono una pena edittale superiore ai 4 anni e il cui procedimento proviene da Udienza Preliminare? Può il CSM, nel caso la normativa lo impedisca, deliberare un'eccezione?”
Consulenza legale i 14/11/2021
Partiamo innanzi tutto dall’affermare che, ai fini della competenza del Giudice Onorario (cd. GOT), rileva il decreto legislativo n. 116 del 2017.
Lo stesso, all’art. 11, in effetti, stabilisce che il GOT, nel settore penale, non può giudicare per fatti rispetto ai quali l’esercizio dell’azione penale avviene secondo modalità diverse da quelle di cui all’art. 550 c.p.p.

Stando così le cose, dunque, nel caso di specie la competenza del GOT non potrebbe avere luogo in considerazione del fatto che le fattispecie di cui agli artt. 476 c.p. e 482 c.p. prevedono una pena superiore ai 4 anni e, dunque, sfuggono ai meccanismi di cui all’art. 550 c.p.p.

Tuttavia, la predetta normativa consente anche, in particolari casi, che il GOT venga specificamente delegato dal giudice togato alla trattazione di affari che, in astratto, non competerebbero allo stesso, previa approvazione del CSM.
Tornando al caso che ci occupa, sussistendo l’autorizzazione del CSM, la sentenza ipoteticamente emessa dal GOT non avrà alcun vizio.

Si tenga comunque conto che la Cassazione, in casi simili, ha giudicato con enorme elasticità l’ipotetico vizio sussistente in una sentenza emesse da GOT “incompetente”.

Nella maggior parte dei casi, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento del GOT cui veniva assegnato un procedimento in esubero delle proprie competenze, in ragione della sussistenza di determinati presupposti.
La casistica non è molto variegata ma è possibile affermare che i precedenti noti non hanno mai portato all’affermazione della nullità della sentenza (si veda, tra le tante, Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/09/2017, n. 46398) proprio in considerazione dell’enorme elasticità in materia di assegnazione che caratterizza casi simili.