Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7774 del 27 febbraio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di instaurazione del rito nel procedimento monocratico (art. 550 c.p.p.), l'erronea scelta del pubblico ministero il quale proceda con citazione diretta per un reato per il quale č prevista l'udienza preliminare non dā luogo a nullitā assoluta ed insanabile, ma solo ad una nullitā a regime intermedio rilevabile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti.

(massima n. 2)

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica l'eventuale esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero mediante citazione diretta quando trattisi di reato per il quale č prevista l'udienza preliminare non dā luogo a nullitā assoluta ed insanabile, ma soltanto a nullitā a regime Ģintermedioģ — da rilevarsi, a pena di decadenza, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti.

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