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Articolo 556 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Bigamia

Dispositivo dell'art. 556 Codice Penale

Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili [82, 83, 106-116](1), ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato [86] proprio o di lei(2).

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia [117, 119, 120, 122, 123], il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali [557; c.p.p. 689 6](3).

Note

(1) Indipendentemente dal fatto che si tratti di bigamia propria, che ricorre quando un soggetto già legato da un precedente matrimonio giuridicamente efficace ne contrae un altro, o impropria, che si verifica invece quando un soggetto non coniugato contrae matrimonio con persona già coniugata, è necessaria per la configurabilità della norma in esame la preesistenza in capo ad uno dei nubendi di un matrimonio avente effetti civili.
(2) Si tratta di un'aggravante speciale che richiede un comportamento attivo del bigamo, non essendo quindi sufficienti la mera omissione o il silenzio. Tale condotta non deve però avvenire necessariamente attraverso artifici e raggiri.
(3) Nonostante la dottrina maggioritaria ritenga che si tratti di una causa speciale di estinzione del reato, alcuni autori ritengono che qualora il matrimonio venga dichiarato nullo non si dovrebbe parlare di estinzione, bensì di inesistenza del reato.

Ratio Legis

La dottrina tradizionale ritiene che la norma in esame trovi il proprio fondamento nella necessità di tutelare il matrimonio monogamico.

Brocardi

Bigamia

Spiegazione dell'art. 556 Codice Penale

Le norme di cui al presente capo sono dirette alla tutela della famiglia, intesa oramai come situazione di fatto caratterizzata dalla stabilità della convivenza e serietà del rapporto, più che come status giuridico derivante dal vincolo matrimoniale.

L'articolo in esame punisce il bigamo, ovvero colui che, già legato da precedente matrimonio, ne contrae un altro. Alla stessa pena soggiace anche il non bigamo, che contrae matrimonio con un bigamo, con la consapevolezza del suo status.

La bigamia, come l'adulterio e l'incesto, è un reato necessariamente bilaterale, due dovendo essere gli autori materiali, e perciò i soggetti attivi; ciò non toglie che uno di tali cooperatori, indispensabili per la concretizzazione dell'elemento materiale del reato, possa risultare non punibile.

Trattasi inoltre di reato permanente, che si protrae per tutta la durata della coesistenza dei due matrimoni e viene a cessare solamente una volta pronunciata sentenza definitiva di scioglimento.

Il tentativo è configurabile, qualora ad esempio si contragga matrimonio concordatario, senza però riuscire a trascriverlo, per sopravvenuta scoperta del precedente vincolo.

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante specifica, nel caso in cui il colpevole (qui solo uno) abbia indotto in errore l'altro circa il proprio o l'altrui stato. Non sono richiesti particolari artifici o raggiri, ma è sufficiente un comportamento atto a determinare il convincimento circa lo stato libero. Specularmente, non è penalmente rilevante la mera omissione circa l'esistenza di un vincolo.

Da ultimo, all'ultimo comma è prevista una speciale causa di estinzione del reato, qualora il precedente matrimonio sia dichiarato nullo, o qualora il secondo matrimonio sia invece annullato per un fatto diverso dalla bigamia. Tale causa di estinzione è prevista tassativamente solo per le due situazioni prospettate e trova il proprio fondamento nel sopravvenuto venir meno dell'offesa al sentimento familiare, ma solamente una causa di nullità del primo matrimonio, che infatti elide ex tunc l'esistenza del vincolo, come se non vi fosse mai stato.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Il delitto di bigamia consiste nel contrarre volontariamente un matrimonio avente effetti civili, pur con la consapevolezza che, almeno uno dei due soggetti coinvolti, sia già vincolato ad una terza persona da un altro matrimonio, avente anch'esso effetti civili.

Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo, in quanto soggetti attivi devono essere due persone, di cui almeno una sia già legata ad un'altra da un vincolo matrimoniale avente effetti civili. È, però, sufficiente che soltanto uno di essi sia imputabile o punibile, in quanto l'imputabilità o la punibilità dell'uno è indipendente da quella dell'altro.
Va, peraltro, evidenziato che, dopo l'introduzione dell'art. 574 ter c.p., ad opera del d.lgs. n. 6/2017, l'uso del termine matrimonio va inteso riferirsi, agli effetti della legge penale, anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Per questo motivo, dunque, si configura il delitto in esame anche qualora, almeno uno dei soggetti coinvolti, sia legato ad un terzo da un'unione civile.

Per quanto riguarda la condotta tipica, il reato di bigamia si distingue, tradizionalmente, in due forme: bigamia propria ed impropria.
Si ha bigamia propria nel caso in cui un soggetto, già legato ad un terzo da un matrimonio avente effetti civili, ne contragga un altro avente, a sua volta, i medesimi effetti. Integra, invece, l'ipotesi di bigamia impropria, il soggetto non coniugato che contragga matrimonio con un altro, il quale sia già legato ad un terzo da un vincolo matrimoniale con effetti civili.
Con l'espressione "matrimonio avente effetti civili", non si intende far riferimento al matrimonio valido, cioè né nullo né annullabile, bensì a quello giuridicamente esistente, ossia fornito sia dei requisiti materiali, quali la celebrazione dinanzi all'ufficiale di stato civile o al ministro di culto e la trascrizione nei registri dello stato civile, sia del requisito psicologico del consenso dei contraenti.
Si parla, pertanto, di bigamia qualora, in costanza di un matrimonio giuridicamente esistente, anche se colpito da cause di nullità o annullabilità, purché non ancora dichiarate in modo irrevocabile, venga contratto un altro matrimonio, anch'esso giuridicamente esistente.

L'evento consiste nell'acquisto dell'efficacia civile da parte del nuovo matrimonio, il che rappresenta, altresì, il momento consumativo della fattispecie. Alla luce di tale circostanza, si ammette il tentativo nel caso in cui un soggetto, dopo aver contratto un secondo matrimonio con rito religioso, senza le preventive pubblicazioni richieste ex lege, né il nulla osta dell'ufficiale di stato civile, ne abbia richiesto la trascrizione nei registri dello stato civile senza, però, riuscire nell'intento.

La bigamia è, inoltre, considerata una fattispecie a natura permanente, in quanto lo stato antigiuridico si protrae per tutta la durata della coesistenza dei due vincoli matrimoniali, venendo a cessare soltanto di fronte ad una sentenza definitiva che pronunci la cessazione degli effetti di civili di uno di essi.

La norma richiede la sussistenza del dolo generico, quale coscienza e volontà di contrarre un nuovo matrimonio con effetti civili, pur essendo, almeno una delle parti, già legata ad un terzo da un altro vincolo matrimoniale civilmente efficace. Qualora, dunque, uno soltanto o entrambi i soggetti coinvolti nel nuovo matrimonio, non siano a conoscenza dell'esistenza di un precedente vincolo, viene meno il dolo per chi non ne avesse la consapevolezza.

Ai sensi del comma 2 della norma in esame, la fattispecie risulta aggravata nel caso in cui il colpevole abbia indotto in errore la persona con cui ha contratto matrimonio, in ordine allo stato di libertà di uno dei due. Tale induzione in errore può derivare, sia da una condotta attiva, anche non connotata da artifici o raggiri, sia da un significativo silenzio che, non consistendo in una mera omissione, possa indurre in errore la controparte.
L'errore, peraltro, deve necessariamente riguardare lo stato libero di una delle parti.

Il terzo comma dell'art. 556 c.p. stabilisce, infine, che il reato si estingue qualora venga dichiarata la nullità di uno dei due vincoli matrimoniali, purché la stessa derivi da un motivo diverso dalla bigamia. Non produce, invece, tale effetto, lo scioglimento per altra causa, come, ad esempio, la morte.
Il delitto di bigamia si estingue, inoltre, per prescrizione, il cui termine, ai sensi dell'art. 557 c.p., decorre dal giorno in cui sia sciolto uno dei due matrimoni oppure sia dichiarato nullo per bigamia il secondo di essi.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA


Massime relative all'art. 556 Codice Penale

Cass. pen. n. 25957/2015

In tema di bigamia, nell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma dell'art. 556 cod. pen., il secondo coniuge del bigamo è, insieme al primo coniuge, persona offesa del reato, poiché, pur avendo concorso come coautore materiale alla realizzazione del delitto (che è necessariamente bilaterale), è, al tempo stesso, vittima dell'inganno posto in essere dal bigamo, sicchè, conseguentemente, ha diritto ad essere avvisato della richiesta di archiviazione, qualora abbia chiesto di esserne informato.

Cass. pen. n. 331/2008

In tema di bigamia, mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 556, comma primo, cod. pen., la persona offesa dal reato è il primo coniuge del bigamo, nell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma della stessa disposizione sono persone offese tanto il primo quanto il secondo coniuge, poichè quest'ultimo, pur avendo concorso come coautore materiale alla realizzazione del delitto (che è necessariamente bilaterale), è al tempo stesso vittima dell'inganno posto in essere dall'altro coniuge, con la conseguenza che in tal caso sia il primo che il secondo coniuge del bigamo sono titolari del diritto di istanza ai sensi dell'art. 10 cod. pen..

Cass. pen. n. 9743/2007

È configurabile il delitto di bigamia nei confronti di persona che abbia contratto matrimonio all'estero con cittadino straniero, non rilevando, in contrario, la nazionalità del coniuge, né l'ignoranza della legge extrapenale, integrativa del precetto penale, che regola la validità del matrimonio

Cass. pen. n. 23249/2003

Il reato di bigamia ha natura permanente. La permanenza si protrae per tutta la durata della coesistenza dei due matrimoni e cessa allorché, indipendentemente dalla causa estintiva costituita dalla dichiarazione di nullità del primo matrimonio o dell'annullamento del secondo per ragioni diverse dalla stessa bigamia, sia pronunciata con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili di uno di essi.

Cass. pen. n. 3579/1982

L'erronea opinione dell'imputato di bigamia di essere libero di contrarre nuovo matrimonio, avendo ottenuto il divorzio all'estero, non costituisce errore su legge diversa da quella penale, ai sensi dell'art. 47 comma terzo c.p. bensì errore sulla legge penale che non può essere invocato dall'imputato come causa di esclusione della punibilità. Ai fini della configurabilità del reato di bigamia gli effetti civili di precedenti matrimoni contratti all'estero sono da considerarsi in vigore anche se i suddetti matrimoni non siano stati trascritti nei registri dello stato civile in Italia. Ai fini della configurabilità del reato di bigamia deve essere considerato legato da precedente matrimonio avente effetti civili anche colui che abbia ottenuto all'estero pronunzia di divorzio non riconosciuto in Italia.

Cass. pen. n. 18/1972

Il dolo del delitto di bigamia consiste nella volontà di contrarre un nuovo matrimonio avente effetti civili, con la consapevolezza dell'esistenza di un precedente matrimonio avente anch'esso tali effetti. Tale elemento psicologico può essere escluso dall'errore di fatto circa la sussistenza del precedente vincolo coniugale.

Cass. pen. n. 1706/1969

Il delitto di bigamia consiste nel contrarre, in costanza di matrimonio produttivo di effetti giuridici, un altro matrimonio avente anche esso effetti civili. Il reato può essere escluso soltanto dalla giuridica inesistenza o del matrimonio precedente o di quello successivo. Non è giuridicamente inesistente il matrimonio contratto sotto false generalità, onde risponde del reato di bigamia chi, legato da precedente matrimonio, ne contragga un secondo attribuendosi false generalità. Gli effetti civili del matrimonio concordatario si producono ipso iure, con efficacia dalla data di celebrazione del matrimonio dinanzi al ministro del culto cattolico, appena avvenuta la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato contratto (artt. 5, 8, 9 L. 27 maggio 1929, n. 847). È solo con questa trascrizione che si opera il trapasso del matrimonio religioso dalla sfera del diritto canonico, che ne regola la formazione, a quella del diritto civile, che ne regola gli effetti. Le ulteriori trascrizioni nei registri dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi, allorché il matrimonio sia stato celebrato in un comune diverso (art. 131 ordinamento stato civile), non hanno influenza sull'efficacia del vincolo per gli effetti civili, avendo esse soltanto natura dichiarativa e ricognitiva perché attengono esclusivamente all'accertamento dello status dei nati in ogni comune e di coloro che ivi risiedono.

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