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Articolo 349 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Violazione di sigilli

Dispositivo dell'art. 349 Codice Penale

Chiunque viola i sigilli(1), per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa(2) [705, 752-762, 260, 261], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098(3).

Note

(1) La norma si riferisce a qualsiasi segno identificativo esteriore, apposto su una cosa mobile o immobile per significare la volontà della P.A. di vietare atti di disposizione o manomissione della cosa stessa.
(2) La locuzione "assicurare la conservazione o l'identità di una cosa" non è pacifica. Secondo alcuni si dovrebbe interpretare in senso restrittivo, non comprensivo dunque dei casi in cui l'apposizione dei sigilli ha l'unico scopo di impedire la prosecuzione di un'attività illecita. Altri ritengono per altra via che possa concorrere con altri fini od obiettivi. La Cassazione ha chiarito che il reato in esame è configurabile anche ove i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso legittimo della cosa, purché tale finalità sia compresa nel fine di assicurare la conservazione o l'identità della cosa.
(3) Si tratta di una circostanza soggettiva aggravante speciale, che si attua anche quando il custode che ha commesso il fatto è stato nominato tale in forza di un provvedimento di nomina poi riconosciuto illegittimo.

Ratio Legis

La norma tutela l'esigenza di mantenere l'integrità delle cose sottoposte a vincolo dall'Autorità pubblica, impedendo manomissioni non autorizzate.

Spiegazione dell'art. 349 Codice Penale

L'articolo in oggetto disciplina una ipotesi di reato plurioffensivo, nel senso che il bene giuridico protetto sia, oltre all'interesse della pubblica autorità ad assicura l'indisponibilità dei beni per ragioni di giustizia, anche l'interesse concorrente e parallelo del privato alla conservazione del bene.

Il reato può essere commesso da chiunque, e consiste nella violazione dei sigilli apposti per disposizione di legge o per ordine dell'autorità al fine di assicurare la conservazione e la custodia del bene.

Il termine “sigillo” deve essere interpretato in senso ampio, con ciò ricomprendendovi anche qualsiasi mezzo che manifesti in maniera chiara ed univoca la volontà dello Stato di assicurare l'intangibilità della cosa.

Il delitto è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, dato che tale finalità deve ritenersi compresa in quella, espressamente menzionata dalla norma, di assicurare la conservazione o l'identità della cosa.

Da ultimo, il secondo comma descriva una circostanza aggravante speciale nel caso in cui il reato sia commesso dal custode della cosa.

Massime relative all'art. 349 Codice Penale

Cass. pen. n. 16984/2022

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 349 cod. pen. per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui non esclude la penale responsabilità dell'imputato laddove i sigilli violati promanino da ordini dell'Autorità emessi in violazione di legge, posto che non contrasta con i principi di eguaglianza e ragionevolezza la scelta legislativa di differenziare la disciplina di tale delitto da quella della contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., in ordine alla quale il giudice è invece tenuto a sindacare la legittimità dell'atto.

Cass. pen. n. 8799/2020

Il reato di violazione di sigilli e configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349c.p. art. 349 - Violazione di sigilli c.p., di assicurare la conservazione o la identità della cosa, senza che tale interpretazione possa dirsi frutto di interpretazione analogica "in malam partem".

Cass. pen. n. 36705/2019

L'illecito amministrativo di cui all'art. 179 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che sanziona il conducente del mezzo che circoli con il cronotachigrafo manomesso o alterato, concorre con il reato di cui all'art. 349 cod. pen., non sussistendo un rapporto di specialità tra le dette disposizioni ai sensi dell'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto esse si distinguono quanto al soggetto attivo (limitato dalla norma amministrativa a "chi circola" o "al titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto che mette in circolazione" il mezzo nelle condizioni dapprima indicate), alla condotta punita (in quanto la violazione del sigillo tipica della fattispecie penale interviene autonomamente e comunque prima della condotta contemplata dall'illecito amministrativo) e all'elemento soggettivo (circoscritto nel reato al solo dolo). (In motivazione, la Corte ha anche rilevato che le norme tutelano beni giuridici diversi, atteso che l'art. 179 del D.L.vo n. 285 del 1992 considera i rischi derivanti dalla circolazione stradale, mentre l'art. 349 cod. pen. mira a preservare l'identità della cosa cui fa riferimento il sigillo, precisando, tuttavia, che la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al principio di specialità).

Cass. pen. n. 44288/2019

In tema di violazione di sigilli, il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica ed impedisce la configurabilità stessa del reato ove il privato li rimuova senza attendere l'intervento degli organi esecutivi all'uopo delegati. (Fattispecie in tema di ripresa dell'attività edilizia prima della materiale rimozione dei sigilli).

Cass. pen. n. 24276/2019

In tema di violazione dei sigilli, l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 349 cod. pen. è integrato dal dolo generico, per cui è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell'autorità competente, senza che sia necessario il fine specifico di recare un "vulnus" alla conservazione o all'identità della cosa sequestrata. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha ritenuto che il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire, non essendo equipollente al positivo rilascio del medesimo permesso, non legittima l'inizio o la prosecuzione dei lavori su un immobile cui siano stati apposti i sigilli).

Cass. pen. n. 43169/2018

Il delitto di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene. (Fattispecie in cui la conoscenza del sequestro è stata desunta dal rapporto di affinità esistente tra l'imputato e il proprietario del bene sottoposto a vincolo).

Cass. pen. n. 7371/2017

Ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349, comma secondo, cod. pen. nei confronti di colui che ha in custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dall'agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 cod. pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode; tuttavia è onere di quest'ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a conoscenza della effrazione dei sigilli, abbia omesso di avvertire dell'accaduto l'autorità.

Cass. pen. n. 5430/2017

Il delitto di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., si configura anche quando la ripresa dell'attività edilizia sia avvenuta successivamente alla pronuncia di dissequestro del bene, da parte dell'autorità giudiziaria ma prima della rimozione dei sigilli da parte degli organi dell'esecuzione, atteso che sino a tale momento permane il vincolo di indisponibilità materiale del bene e l'efficacia dei sigilli che lo rendono manifesto.

Cass. pen. n. 1743/2017

In tema di violazione dei sigilli, l'elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico, per la cui sussistenza è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell'autorità competente per garantire la conservazione o l'identità di un bene, senza che sia necessario il fine specifico di recare un "vulnus" alla conservazione o all'identità della cosa sequestrata.

Cass. pen. n. 39368/2015

Non integra il reato di violazione di sigilli, l'asportazione da veicolo assoggettato a sequestro amministrativo del foglio o cartello adesivo apposto sullo stesso e recante l'indicazione del disposto sequestro a norma dell'art. 394, comma nono, reg. cod. strad. (In motivazione, la Corte ha osservato che la segnalazione dello stato di sequestro amministrativo, di cui alla disposizione citata, non costituisce un vincolo equivalente ai "sigilli", distintamente apponibili, secondo quanto previsto dal comma quinto dello stesso articolo, solo in caso di necessità).

Cass. pen. n. 24684/2015

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 349 c.p., non occorre che i sigilli siano stati materialmente apposti, né tanto meno che gli stessi siano stati oggetto di rottura o di rimozione, essendo sufficiente l'esistenza di qualche atto attraverso il quale sia stata resa manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni condotta di disposizione o manomissione da parte di persone non autorizzate, poiché oggetto specifico della tutela penale è l'interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, ad una determinata cosa mobile o immobile, al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse reputato sufficiente la notifica all'imputato del provvedimento di sequestro di un immobile, oggetto di lavori abusivi, con contestuale nomina dello stesso a custode del manufatto ed espressa intimazione a non immutare lo stato dei luoghi).

Cass. pen. n. 3133/2014

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 349 cod. pen., anche nella forma aggravata dall'avere agito nella qualità di custode, non occorre che i sigilli siano già materialmente apposti né che siano oggetto di rottura o rimozione, essendo sufficiente l'esistenza di qualche segno esteriore attraverso il quale sia resa manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni atto di disposizione o manomissione da parte di persona non autorizzata. (Fattispecie in cui era stato apposto un cartello con l'indicazione dell'avvenuto sequestro).

Cass. pen. n. 34281/2013

Il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell'accertamento - sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza - salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto.

Cass. pen. n. 35956/2010

Risponde del reato di violazione di sigilli, in concorso con terzi, il custode del bene in sequestro che non abbia adeguatamente vigilato sull'integrità dei sigilli apposti, a nulla rilevando il fatto che risiedesse in luogo diverso da quello ove era sito il bene in sequestro, non potendo valere detta circostanza come forza maggiore impeditrice dell'esercizio del dovere di vigilanza.

Cass. pen. n. 5385/2010

Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perchè questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349 c.p., di assicurare la conservazione o la identità della cosa. (Nella specie, i sigilli erano stati apposti dalla Polizia municipale ad una macchinetta da caffé e ad una scaffalatura in cui erano esposte bevande, all'interno di un pubblico esercizio nel quale si effettuava attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione).

Cass. pen. n. 31138/2008

Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano apposti solo su una parte della res sequestrata, in quanto l'apposizione dei medesimi è operata a tutela del vincolo che riguarda l'integrità e l'immodificabilità dell'intera res in sequestro ed investe qualsiasi attività che si svolga in sostanziale contrasto con il vincolo medesimo.

Cass. pen. n. 21918/2008

In tema di violazione dei sigilli, l'elemento psicologico del reato è configurabile anche nella forma del dolo eventuale, non rilevando l'eventuale buona fede dell'agente cui incombe l'obbligo, nei casi dubbi, di interpellare il proprio difensore ovvero la stessa autorità procedente. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato in esame, sub specie di dolo eventuale, per l'installazione di un prefabbricato su un'area oggetto di sequestro, in relazione alla quale era in precedenza intervenuto un provvedimento di dissequestro parziale riguardante i soli muri di recinzione ).

Cass. pen. n. 23128/2007

Il reato di violazione dei sigilli presenta natura plurioffensiva in ragione della sua idoneità a ledere, oltre che l'interesse della Pubblica autorità ad assicurare l'indisponibilità del bene per ragioni di giustizia o altro, anche un parallelo o concorrente interesse di un soggetto privato alla conservazione della identità del bene. (Fattispecie nella quale la violazione dei sigilli apposti su manufatto abusivo e la conseguente prosecuzione dei lavori avevano arrecato danni al Comune, costituitosi parte civile onde ottenere il risarcimento degli stessi).

Cass. pen. n. 17487/2006

In tema di violazione di sigilli, poiché per la regolarità della nomina a custode giudiziario non sono prescritte forme speciali di comunicazione della stessa, essendo sufficiente la realizzazione del risultato della effettiva conoscenza, sussiste l'ipotesi aggravata della qualità di custode, di cui al comma secondo dell'art. 349 c.p., nel caso in cui la nomina sia stata comunicata all'interessato per telefono.

Cass. pen. n. 6446/2006

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 349 c.p., (violazione dei sigilli) vanno qualificati quali sigilli anche i cartelli apposti sul luogo con la indicazione del provvedimento di sequestro, atteso che ciò che rileva è la funzione strumentale di identificare esattamente il bene e la intimazione a chiunque di astenersi da qualsiasi atto che possa attentare alla indisponibilità della cosa.

Cass. pen. n. 2028/2006

L'appropriazione di un bene ereditario, sul quale erano stati apposti i sigilli, da parte di un erede testamentario in possesso dei beni ereditari, e che abbia accettata l'eredità, configura il reato di violazione dei sigilli, di cui all'art. 349 c.p., ma non anche quello di appropriazione indebita, atteso che questi diviene con l'accettazione proprietario del compendio ereditario. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che non riverbera sul principio di cui sopra l'eventuale successivo accertamento in sede civile della fondatezza dell'azione di rivendicazione promossa da un erede pretermesso, con conseguente revisione della proprietà dei beni ereditari).

Cass. pen. n. 45631/2005

Quando su un bene in sequestro venga commesso il reato di violazione dei sigilli, la nuova apposizione dei sigilli non richiede un ulteriore provvedimento giudiziale, stante la permanenza degli effetti del sequestro già disposto. (Peraltro, nel caso di specie, relativo ad un'ipotesi di illecito edilizio, le ulteriori infrazioni dei sigilli si erano anche concretate nella prosecuzione dei lavori abusivi, tanto da legittimare un altro provvedimento di sequestro e la riapposizione dei sigilli all'intero manufatto).

Cass. pen. n. 13147/2005

Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona per il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di qualsiasi comportamento idoneo a frustrare l'assicurazione della cosa mediante i sigilli pur lasciando intatti i medesimi. Il momento di perfezionamento del reato può essere desunto anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza: quindi si può ritenere, in virtù di considerazioni logiche (l'inosservanza dei doveri imposti avviene a distanza di qualche tempo), di fatti notori (sospensione dell'attività edilizia durante il periodo natalizio), di massime di esperienza (l'accertamento viene effettuato tempestivamente a seguito, per lo più, di denuncia anonima) che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell'accertamento, salva l'esistenza di ipotesi anomale e particolari da provare rigorosamente, le quali intaccano la detta presunzione rendendo almeno dubbia l'epoca di commissione dei fatti.

Cass. pen. n. 42900/2004

Oggetto della tutela penale nel delitto di violazione di sigilli è la forma simbolica apposta sulla res la quale manifesta la volontà dello Stato di assicurare una cosa mobile od immobile, al fine di evitare atti di disposizione o manomissione della stessa da parte di persone non autorizzate.

Cass. pen. n. 26848/2004

In tema di violazione dei sigilli, il soggetto nominato custode giudiziario è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta e nel caso di mancato impedimento dell'evento può essere giustificato solo fornendo la prova che l'omessa vigilanza è stata dovuta a caso fortuito o forza maggiore, e non già adducendo di aver affidato i propri compiti di custodia ad altra persona (nel caso di specie, al coniuge).

Cass. pen. n. 3416/2004

Non ricorre la fattispecie criminosa di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli) allorchè i sigilli non siano apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di un bene ma adempiano alla diversa finalità, tipicamente sanzionatoria, di impedire il proseguimento di un'attività commerciale non autorizzata.

Cass. pen. n. 2636/2004

Integra il reato di cui all'art. 349 c.p. la condotta di colui che, in qualità di titolare di un'azienda agricola, manometta alcuni contrassegni auricolari di bovini, in quanto le marche auricolari — che costituiscono il modo esclusivo ed ufficiale, mediante il quale le autorità sanitarie certificano l'identità di un bovino e possono, per esigenze di tutela alimentare, seguirne le vicende dalla nascita alla macellazione — rientrano a pieno titolo nel novero dei sigilli di cui all'art. 349 c.p., preordinati ad assicurare l'identità di un bene, posto che la ratio cui risponde l'apposizione delle marche auricolari agli animali da consumo alimentare è conforme alla ratio della norma incriminatrice che è quella di consentire un'attività amministrativa preordinata al pubblico interesse e non altrimenti praticabile se non attraverso il mantenimento dell'integrità dei contrassegni e sigilli identificativi.

Cass. pen. n. 2600/2004

Nel delitto di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 c.p., la finalità di assicurare la conservazione della cosa ricomprende anche la interdizione all'uso, atteso che oggetto giuridico del reato è la tutela della intangibilità della cosa che la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria vuole garantire contro ogni atto di disposizione o di manomissione. (Nell'occasione la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento oppositivo dei sigilli emesso per impedire la prosecuzione di una attività esercitata in violazione delle norme igienico-sanitarie affermando come non siano rilevanti i fini o motivi che ispirano il provvedimento autoritativo).

Cass. pen. n. 28904/2003

In tema di violazione dei sigilli, non è configurabile la responsabilità del proprietario del suolo, e per accessione del fabbricato abusivamente edificato, senza una preventiva indagine in ordine all'elemento psicologico del reato, che nella specie deve assumere i connotati del dolo, e non può farsi sussistere per la semplice acquiescenza alle iniziative di terzi, anche se prossimi congiunti.

Cass. pen. n. 26185/2003

Il delitto di violazione di sigilli, previsto dall'art. 349 c.p., si consuma non soltanto con la distruzione materiale dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta diretta a violare il vincolo di indisponibilità sotteso allo loro apposizione, atteso che la norma in questione tutela non solo l'integrità materiale ma anche quella funzionale dei sigilli.

Cass. pen. n. 24897/2003

In caso di violazione di sigilli, punita dall'art. 349 c.p., risponde della stessa il titolare dell'impresa individuale di smaltimento dei rifiuti, al cui centro di raccolti i sigilli risultavano apposti, sulla base del principio del cui prodest, atteso che deve presumersi che la prosecuzione dell'attività non possa che essere riferita al titolare della stessa, in assenza della prova della estraneità del medesimo alla attività illecita.

Cass. pen. n. 19643/2003

In tema di violazione di sigilli, ai fini della sussistenza dell'ipotesi aggravata della qualità di custode, di cui al comma secondo dell'art. 349 c.p., non è necessario che il provvedimento di nomina sia stato accettato, trattandosi di un munus publicum obbligatorio che non può essere rifiutato ai sensi dell'art. 366, comma secondo, c.p.

Cass. pen. n. 16000/2003

Il reato di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 c.p., è configurabile allorché si eseguono nella stessa area occupata dalla costruzione abusiva opere distinte, ma ad essa inequivocabilmente collegate, atteso che il sequestro dell'immobile, e la conseguente apposizione dei sigilli mirano ad impedire la prosecuzione dei lavori e l'ultimazione dell'opera, così che assume rilievo penale anche la condotta che, pur non determinando la distruzione effettiva dei sigilli, eluda il vincolo di immodificabilità imposto, tutelando la norma dell'art. 349 sia l'integrità materiale dei sigilli quanto quella strumentale e funzionale.

Cass. pen. n. 10267/2003

La prosecuzione dell'attività edilizia in un cantiere sequestrato e sottoposto a sigilli non configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 334 c.p., (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), ma la diversa ipotesi di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli), per la violazione del vincolo di immodificabilità della cosa che l'apposizione dei sigilli mira a garantire nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

Cass. pen. n. 3519/2003

In tema di violazione di sigilli, la nomina di un diverso custode dei manufatti abusivi, disposta in occasione di un ulteriore sequestro, non esclude la qualità di custode in capo al precedente custode designato, atteso che per aversi revoca della nomina del precedente custode occorre un provvedimento esplicito in tal senso.

Cass. pen. n. 42951/2002

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 349 c.p., violazione di sigilli, non è necessaria la preventiva redazione del verbale di sequestro, atteso che l'obbligo della intangibilità dei sigilli nasce dalla loro materiale apposizione in quanto la norma tutela il rispetto dei segni esteriori del comando dell'autorità. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato che in merito alla avvenuta apposizione dei sigilli è sufficiente la deposizione del pubblico ufficiale che ha compiuto l'atto).

Cass. pen. n. 37570/2002

Il delitto di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 c.p. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad escludere l'obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene. (Fattispecie nella quale l'autore della violazione era il soggetto nominato custode del bene, edotto formalmente dell'esistenza del vincolo).

Cass. pen. n. 21405/2002

Il reato di violazione dei sigilli, di cui all'art. 349 c.p., ha carattere istantaneo e si perfeziona per il solo fatto della disobbedienza al divieto di infrangere la conservazione o la identità della res sotto sequestro. Ne deriva che ogni successiva, eventuale infrazione costituisce un nuovo, autonomo reato, eventualmente unificabile per continuazione con le violazioni precedenti.

Cass. pen. n. 36210/2001

Il delitto di violazione dei sigilli previsto dall'art. 349 c.p. si consuma non solo con la materiale rottura dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta idonea ad eludere il vincolo di indisponibilità e di immodificabilità sotteso alla loro posizione.

Cass. pen. n. 9022/2000

Per la configurazione del reato di violazione di sigilli apposti per disposizione della autorità — reato che ha diversa oggettività giuridica rispetto a quella del furto aggravato dalla violenza sulle cose — non è necessaria una condotta violenta, essendo sufficiente qualsiasi azione diretta ad eludere il divieto che i sigilli simboleggiano.

Cass. pen. n. 1566/2000

Non integra il reato di cui all'art. 349, primo comma, c.p. la mera rimozione dei sigilli di un contatore dell'Enel, ricorrendo, invece, in tale fattispecie, la semplice violazione del disposto dell'art. 20, secondo comma, del D.M. 8 luglio 1924. Ciò perché i sigilli non hanno, nel caso, la funzione di assicurare la conservazione o la identità della res, per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, ma, piuttosto, quella di garantire la sicurezza e l'autenticità della misurazione della energia erogata nell'interesse sia del fabbricante fornitore sia dell'Erario.

Cass. pen. n. 2989/2000

In tema di violazione di sigilli il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta, e non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e chiedendo ed ottenendo, per esse, di essere esonerato dall'incarico e sostituito nella funzione di custodia o, qualora non abbia avuto la possibilità ed il tempo di chiedere il detto esonero, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore come cause impeditive dell'esercizio, da parte sua, del menzionato dovere di vigilanza.

Qualora venga riscontrata la violazione dei sigilli, di essa risponde, da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale aveva il dovere giuridico di impedire che il fatto si verificasse. In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva, ed incombe sul custode l'onere della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore, quali cause impeditive dell'esercizio del dovere di vigilanza e custodia.

Cass. pen. n. 2508/2000

Per la sussistenza del reato di cui all'art. 349 c.p., il vincolo di immodificabilità della cosa può essere frustrato da qualsiasi attività che, anche in assenza di materiale effrazione, violi la funzione strumentale e funzionale del sigillo che è quella di identificare esattamente il bene e di intimare a chiunque di astenersi da qualsiasi atto che possa, comunque, alterare l'indisponibilità della cosa. (Fattispecie in tema di prosecuzione di lavori su manufatto abusivo sottoposto a sequestro).

Cass. pen. n. 13710/1999

Non ricorre il delitto di cui all'art. 349 c.p., violazione di sigilli, quando il sigillo non è apposto per assicurare la conservazione o l'identità della cosa, ma solo per impedirne l'uso.

Cass. pen. n. 13075/1999

La sussistenza del reato di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli) non è esclusa né dall'eventuale illegittimità del sequestro, né dalla apposizione dei sigilli solo su una parte dell'immobile sequestrato, perché questi sono apposti a tutela del vincolo che riguarda l'integrità e la non modificabilità dell'intera zona sequestrata ed investe qualsiasi attività vi si svolga in contrasto con il vincolo stesso.

Cass. pen. n. 8643/1998

Per la configurabilità dell'aggravante di cui al capoverso dell'art. 349 c.p. è sufficiente che il violatore dei sigilli sia colui che abbia in custodia la res, che cioè sia stato nominato custode, anche se eventualmente la nomina risulti illegittima, giacché la norma tutela il vincolo, previsto per legge, di immodificabilità della cosa per finalità pubbliche, mentre gli eventuali vizi non consentono la cosiddetta autotutela, ma devono essere fatti valere nei modi di legge.

Cass. pen. n. 7224/1998

Con l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato l'Enel da ente pubblico economico in società per azioni non è stata abrogata la normativa di cui al D.M. 8 luglio 1924, il cui art. 20, comma secondo, consente al soggetto fornitore di energia elettrica, indipendentemente dalla sua veste di ente pubblico o società privata, di apporre i sigilli sui contatori di erogazione. Pertanto l'Enel è legittimata ad apporre i sigilli ai contatori non perché ente pubblico, ma solo quale erogatore di energia elettrica, e la loro violazione integra il reato di cui all'art. 349 c.p.

Cass. pen. n. 2895/1998

La violazione dei sigilli apposti dall'Enel sul contatore-misuratore dell'energia elettrica erogata non integra la fattispecie delittuosa di cui all'art. 349, primo comma, c.p.

Cass. pen. n. 11834/1997

È configurabile il reato di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli) nell'ipotesi in cui, sequestrato il cantiere edile, si eseguano nella stessa area occupata dalla costruzione abusiva opere distinte collegate inequivocabilmente al predetto fabbricato; il sequestro dell'immobile abusivo, invero, mira ad impedire la prosecuzione dei lavori e l'ultimazione dell'opera, sicché è penalmente rilevante anche quella condotta che, pur non determinando la distruzione effettiva dei sigilli, sia volta a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto dalla misura cautelare, e ciò in quanto la legge tutela tanto l'integrità materiale dei sigilli quanto quella strumentale e funzionale. (Nella specie erano stati realizzati nella stessa area occupata dalla costruzione abusiva un muro di cinta ed una cisterna).

Cass. pen. n. 7964/1997

In tema di violazione dei sigilli, di cui all'art. 349 c.p., oggetto della tutela penale non è la cosa su cui sono apposti i sigilli, ma il mezzo giuridico che assicura la intangibilità della stessa. Ne consegue che tale ipotesi delittuosa non è integrata qualora i sigilli non siano stati apposti. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto configurabile il diverso reato di cui all'art. 334, comma secondo, c.p., avendo l'agente utilizzato un impianto sottoposto a sequestro probatorio su cui non erano stati apposti i sigilli, determinando una irreversibile alterazione della consistenza di esso).

Cass. pen. n. 6232/1997

Il reato di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 c.p., sussiste non solo se e quando i sigilli risultino in concreto manomessi, ma anche quando, pur essendo lasciati intatti, vengono posti in essere atti equivalenti a violazione dei divieti che essi stanno a simboleggiare. (Nella specie la S.C. ha osservato che i sigilli al complesso meccanico denominato «riunito», che comprende la sedia per il paziente e gli strumenti elettrici per le cure odontoiatriche, erano stati apposti anche allo scopo di evitare che il reato di esercizio abusivo della professione medica fosse dall'imputato portato ad ulteriori conseguenze e l'avere egli continuato ad utilizzarlo, ripristinarlo o facendo ripristinare il relativo collegamento elettrico a mezzo di fili volanti, integra gli estremi del delitto di cui all'art. 349 c.p.; né può essere ravvisata nel fatto l'ipotesi di errore materiale di cui all'art. 47 c.p., poiché il collegamento elettrico dei detti strumenti, realizzato con fili volanti, eludeva chiaramente il divieto che con il sequestro era stato imposto e la condotta dell'imputato non fu in ciò sicuramente fuorviata da alcun errore materiale sul fatto).

Cass. pen. n. 3954/1997

L'inefficacia o l'illegittimità del provvedimento di sequestro e di apposizione dei sigilli non esclude il delitto di cui all'art. 349 c.p., considerato che la norma richiede soltanto che l'apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell'autorità. Una volta che il vincolo sia apposto, a tutela dell'identità e della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal privato (proprietario, custode o terzo) sino a che non venga formalmente rimosso dall'autorità competente. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato lamentava erronea applicazione della legge penale, sostenendo che non sussisteva il delitto di violazione dei sigilli dal momento che gli stessi [ovverosia il sequestro penale relativo all'immobile adibito abusivamente ad albergo] erano divenuti inefficaci per effetto della depenalizzazione della contravvenzione di cui all'art. 665 c.p.).

Cass. pen. n. 2209/1996

I sigilli possono essere apposti anche dagli ufficiali di P.G., quando procedono ad autonomo sequestro; infatti l'art. 349 c.p. (Violazione di sigilli) quando menziona l'«Autorità» non si riferisce soltanto a quella giudiziaria o amministrativa, ma anche a quella che sia diretta promanazione o espressione della predetta.

Cass. pen. n. 245/1996

Per la sussistenza del delitto di cui all'art. 349 c.p. non è necessario che il responsabile venga colto sul fatto oppure che i lavori siano in corso al momento dell'accertamento oppure venga utilizzata la cosa oggetto di sequestro, ma è sufficiente che esistano indizi gravi, precisi e concordanti perché il fatto della violazione dei sigilli possa essere riferibile all'imputato ed, una volta individuato il responsabile, salva la dimostrazione di particolari ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, ovvero di una colpevole vigilanza.

Cass. pen. n. 4915/1996

In tema di violazioni dei sigilli è sufficiente e necessario che i sigilli siano stati apposti per disposizione di legge o per ordine di un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, indipendentemente dalla legittimità o dall'efficacia del provvedimento e non ha perciò alcun rilievo il fatto che il sequestro non sia stato poi convalidato dall'autorità giudiziaria.

Cass. pen. n. 3005/1995

La pretesa illegittimità del sequestro non costituisce né causa di giustificazione né di insussistenza del reato di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli), la cui aggravante è configurabile anche nell'ipotesi di illegittima nomina del custode giacché la norma tutela il vincolo, previsto per legge, di immodificabilità della cosa per finalità pubbliche, mentre gli eventuali vizi consentono la cosiddetta autotutela ma devono essere fatti valere nei modi di legge.

Cass. pen. n. 11219/1995

In tema di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 c.p., dalla mancata specificazione del divieto di non proseguire le opere non può derivare di per sé la configurabilità della buona fede, poiché è dato di comune esperienza anche per i cittadini privi di cultura, che gli ordini dell'autorità vanno osservati, o che, quanto meno, prima di aggirarne il contenuto, il singolo sia tenuto ad espletare ogni opportuno accertamento per stabilirne caratteri e limiti.

Cass. pen. n. 6650/1994

Nell'ipotesi di prosecuzione di lavori edilizi in un edificio sottoposto a sequestro reso palese dall'apposizione di sigilli e di cartelli che lo espliciti è ravvisabile esclusivamente il delitto di cui all'art. 349 c.p.

Cass. pen. n. 6342/1994

In tema di violazione di sigilli, il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica ed impedisce la configurabilità stessa del reato ove il privato li rimuova senza attendere l'intervento degli organi esecutivi all'uopo delegati.

Cass. pen. n. 3353/1994

Per accertare se due o più violazioni di norme penali possano essere considerate in continuazione (art. 81 cpv. c.p.), bisogna stabilire se esse siano riconducibili ad un medesimo disegno criminoso, — in una unità di ordine intellettivo — perché con lo stesso collegate da un rapporto che può spaziare dalla stretta conseguenzialità alla semplice eventualità, ma non deve giammai sconfinare nella mera occasionalità. Alla luce dei dati di comune esperienza, chi ha deciso di realizzare una costruzione abusiva si prefigge, sin dall'inizio, di portarla a termine, travolgendo qualunque ostacolo di carattere giuridico e, quindi, anche la apposizione di sigilli. Ciò perché il sequestro del manufatto in costruzione costituisce un evento tutt'altro che occasionale, e pertanto, rientra nella preventiva rappresentazione del programma criminoso in termine di alta probabilità. Ne consegue che l'unicità del disegno criminoso fra il reato di costruzione senza concessione edilizia e quello di violazione dei sigilli, nonché tra le diverse violazioni dell'art. 349 c.p., può essere esclusa solo ex post, sulla base di concreti elementi di fatto, e non già «a priori».

Cass. pen. n. 2732/1994

Per la configurabilità del reato di violazione di sigilli di cui all'art. 349 c.p. non occorre che il provvedimento di sequestro sia stato preventivamente notificato né occorre la rottura o la rimozione di sigilli, che potrebbero anche non essere stati apposti dal momento che oggetto specifico della tutela penale è l'interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto per disposizione di legge o per ordine dell'autorità al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva, è necessario, comunque, un qualche segno esteriore attraverso il quale sia resa manifesta la volontà dello Stato volta a garantire la cosa sequestrata contro ogni atto di disposizione o manomissione da parte di persona non autorizzata. (Fattispecie: applicazione di un cartello indicante «cantiere in sequestro»).

Cass. pen. n. 1945/1994

Il reato di violazione di sigilli prevista dall'art. 349, secondo comma, c.p. si distingue dall'ipotesi di agevolazione colposa di cui all'art. 350 c.p. per l'elemento psicologico, nel senso che, mentre la prima ipotesi si caratterizza per la condotta del custode, dolosamente diretta a porre in essere la violazione, la seconda si verifica in quei casi in cui la violazione dei sigilli è resa possibile dalla negligenza e trascuratezza del custode.

Cass. pen. n. 7961/1993

Nel delitto di violazione dei sigilli, oggetto della tutela penale non è la «cosa», assicurata dai sigilli stessi, bensì il mezzo giuridico che ne garantisce l'assoluta intangibilità. Ciò perché la ratio della norma incriminatrice risiede nella necessità di presidiare con una sanzione penale il mancato rispetto dello stato di custodia, nel quale vengano a trovarsi determinate cose, mobili od immobili, per effetto della manifestazione di volontà della pubblica amministrazione caratterizzata dall'apposizione dei sigilli. Quindi, la «finalità di assicurare la conservazione» della cosa sigillata, alla quale fa riferimento l'art. 349 c.p., viene frustrata anche mediante il semplice uso di essa, poiché il concetto di «conservazione» comprende non solo la categoria dell'indisponibilità, ma anche quella dell'interdizione dell'uso.

Cass. pen. n. 4815/1993

In tema di violazione di sigilli (art. 349, comma secondo, c.p.), il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro, e sulla integrità dei relativi sigilli, una custodia continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta vigilanza. Ne consegue che, qualora venga riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore. Ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode.

Cass. pen. n. 2996/1993

È configurabile la continuazione tra il reato di costruzione abusiva e quello di violazione dei sigilli. Infatti da un punto di vista astratto, poiché la violazione dei sigilli, nel caso della costruzione abusiva, si realizza anche attraverso la prosecuzione dei lavori di costruzione, è conforme alla logica ritenere che colui il quale si determina a realizzare una costruzione edilizia in violazione delle disposizioni vigenti in merito, ben può preventivamente proporsi di aggiungere, alle violazioni necessarie per pervenire allo scopo finale, anche quella di non tener conto di eventuali sequestri del manufatto e relative apposizioni di sigilli pur di proseguire e completare la costruzione. (Fattispecie in cui il P.M. ricorrente affermava che erroneamente il giudice di merito aveva ritenuto la continuazione tra i reati de quibus, sostenendo che non sarebbe logicamente ammissibile la «prefigurazione» anche del reato di violazione di sigilli da parte di colui che decida di realizzare una costruzione abusiva; la Cassazione ha respinto siffatto assunto, enunciando il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 4601/1993

La violazione di sigilli punita dall'art. 349 c.p. è reato istantaneo, che si perfeziona con il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di un qualsiasi comportamento idoneo a rendere frustrante l'assicurazione della cosa mediante i sigilli, pur lasciando intatti i medesimi. Ogni evento ulteriore, in particolare la manomissione della cosa posta sotto il sigillo, è irrilevante, potendo solo dar luogo ad altro reato, ovvero costituire effetto valutabile per la determinazione della gravità del reato.

Cass. pen. n. 9394/1992

La norma di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli) si riferisce non solo agli ordini dati dall'autorità giudiziaria di apposizione di sigilli, ma anche a quelli emessi da qualunque pubblica autorità che abbia il potere di intervenire nei settori di sua competenza, come il sindaco in materia di edilizia. (Nella specie, relativa ad inammissibilità di ricorso di imputato che aveva dedotto l'illegittimità dell'apposizione dei sigilli sia con riferimento all'oggetto del sequestro penale, sia con riferimento agli agenti che li avevano apposti, la S.C. ha rilevato che i verbalizzanti operarono su direttive impartite dal sindaco nell'espletamento di uno specifico atto di autotutela della pubblica amministrazione, emesso al fine di garantire la possibilità di esecuzione di ulteriori provvedimenti rientranti nella propria competenza e riguardanti la tutela del territorio).

Cass. pen. n. 7891/1992

Nel caso di prosecuzione dell'attività edificatoria di una costruzione abusiva sottoposta a sequestro con apposizione di sigilli ricorre l'ipotesi di reato di cui all'art. 349 c.p. Né la responsabilità per la violazione dei sigilli è esclusa da eventuali vizi nella procedura di apposizione, posto che le relative irregolarità o illegittimità vanno sollevate nella sede competente.

Cass. pen. n. 5311/1992

La fruizione tutelata dalla legge a mezzo dell'apposizione dei sigilli non è quella di esplicare il «vincolo materiale» sulla cosa, ma quella di manifestare erga omnes la presenza del vincolo giuridico di indisponibilità derivante dall'intervenuto sequestro. Ne consegue che è del tutto indifferente lo strumento materiale attraverso cui il detto vincolo venga posto in evidenza purché sia idoneo alla esatta identificazione del bene nonché alla intimazione, nei confronti di tutti, di astenersi da qualsiasi atto che ne possa, comunque, alterare l'indisponibilità. (Fattispecie: apposizione di un cartello indicante: «immobile sotto sequestro»).

Cass. pen. n. 6577/1991

Nelle ipotesi di concorso di persone nel reato di violazione di sigilli la qualità personale di custode che ai sensi del secondo comma dell'art. 349 c.p. aggrava il reato, si comunica ai concorrenti con il temperamento, introdotto dall'art. 1 della L. n. 19 del 1990 che ha modificato l'art. 59 c.p., secondo cui le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute o colpevolmente ignorate o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. (La Cassazione ha precisato che nella qualità di custode non può riconoscersi una circostanza inerente alla persona del colpevole da valutarsi, ai sensi dell'art. 118 c.p., come novellato dall'art. 3 della L. n. 19 del 1990, soltanto riguardo alla persona cui si riferisce, in quanto l'art. 70 c.p. qualifica come circostanze inerenti alla persona del colpevole unicamente quelle che riguardano l'imputabilità — età, stato di mente, ubriachezza, sordomutismo — e la recidiva).

Cass. pen. n. 3325/1991

Il reato di violazione di sigilli di cui all'art. 349 c.p. è configurabile anche se questi siano costituiti da semplici cartelli apposti dall'autorità, purché dagli stessi risulti chiaramente il divieto di mutare l'identità attuale della cosa. (Nella specie è stato ritenuto sufficiente ed idoneo un cartello con la dicitura «cantiere in sequestro»).

Il divieto di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli) mira non soltanto ad assicurare l'identità della cosa, ma anche ad assicurarne la conservazione, sicché la sua violazione ricorre anche nell'ipotesi di prosecuzione dei lavori edilizi, in quanto questi mutano l'identità del manufatto e ne alterano la stessa conservazione. Ne consegue che risponde del suddetto reato l'autore di una costruzione abusiva che, nonostante il sequestro disposto dall'autorità, prosegua indebitamente i lavori.

Cass. pen. n. 3009/1991

In assenza di una specifica definizione legislativa, il sigillo può essere costituito da qualsiasi segno esteriore e percettibile (bollo, timbro in ceralacca, strisce di carta, cartelli, fili di ferro e così via) che in modo anche simbolico, e quindi senza necessità di rendere inaccessibile o di racchiudere in congegni materiali la res serbanda, valga a manifestare la volontà pubblica di intangibilità di una determinata cosa mobile o immobile al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva. Ne consegue che il delitto di violazione di sigilli sussiste e si perfeziona non solo nel caso di rottura o di rimozione dei sigilli propriamente detti, ma anche quando si infrange il divieto che i sigilli simboleggiano e cioè con qualsiasi condotta che sia idonea a rendere frustranea l'assicurazione della cosa e ad escludere il vincolo di immodificabilità che su di essa è imposto. (Nella specie si è ritenuto che rientri nella condotta sopra descritta il caso del proprietario custode di una costruzione abusiva che, reso edotto del divieto di immutare lo stato dell'opera, impartitogli per iscritto pedissequamente al decreto di sequestro ed evidenziato dall'esposizione di cartelli, prosegua egualmente nei lavori abusivi, anche se non proceda alla materiale eliminazione dei lavori stessi).

Cass. pen. n. 1055/1991

Oggetto della tutela penale nel reato di violazione dei sigilli non è l'integrità dei sigilli in sé, ma la conservazione e identità della cosa sottoposta a sequestro, sicché detto reato si realizza, indipendentemente dalla rimozione dei sigilli simboleggianti il divieto, con qualsiasi attività idonea a rendere frustranea l'assicurazione della cosa e ad eludere il vincolo di immodificabilità che su di essa è imposto per volontà pubblica.

Cass. pen. n. 14393/1990

I vizi del provvedimento di sequestro non escludono il reato di violazione di sigilli poiché la norma incriminatrice richiede solo che la loro apposizione derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell'autorità.

Cass. pen. n. 4211/1990

La violazione dei sigilli non consiste nell'atto materiale dell'infrazione ma nella condotta diretta in maniera specifica a violare la misura cautelare e strumentalizzata al proseguimento dei lavori abusivi, sicché il reato può concretarsi in qualunque atto comunque diretto al mancato rispetto dell'effettuato sequestro.

Cass. pen. n. 926/1989

Il reato di violazione dei sigilli sussiste fino a quando la pubblica amministrazione non dimostra, ordinando la rimozione degli appositi sigilli, che è venuto meno il vincolo gravante sulla cosa e ciò indipendentemente dal fatto che l'apposizione degli stessi sia stata o meno convalidata.

Cass. pen. n. 9964/1985

Ai fini della sussistenza dell'ipotesi aggravata del reato di violazione di sigilli commesso da colui che abbia in custodia la cosa, di cui al secondo comma dell'art. 349 c.p., al di fuori di particolari ipotesi in cui l'incarico di custode delle cose sottoposte a sequestro penale venga attribuito direttamente dalla legge (es.: art. 242, secondo comma, c.p.p., per la custodia di cose costituenti il corpo del reato da parte del privato che abbia proceduto all'arresto), l'investitura delle relative funzioni ed il conseguente acquisto dello status di pubblico ufficiale presuppongono che al provvedimento di nomina, adottato dalla competente autorità con l'osservanza delle formalità essenziali previste dalla legge, faccia seguito l'accettazione, da parte del prescelto, manifestata in forma espressa o tacita, di assumere gli obblighi di legge o sottoscrivendo il processo verbale (accettazione espressa) o assumendo di fatto l'ufficio (accettazione tacita). (Nella specie la Suprema Corte ha annullato sul punto la sentenza di condanna poiché l'imputato non soltanto non aveva firmato il verbale di sequestro, ma formalmente aveva rifiutato di apporvi la propria sottoscrizione, ricusando, con tale comportamento, la nomina a custode).

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BARBARA R. chiede
domenica 25/08/2019 - Lazio
“Buon giorno,
mi trovo in una situazione delicata, riguardo a dei consumi di un contatore del gas al quale erano stati apposti dei sigilli per chiusura contratto.
Vivo in affitto nella casa presso la quale è installato tale contatore ed il contratto cessato era intestato al proprietario. Al mio arrivo nel 2017, dopo aver fotografato il contatore, feci chiudere il tubo del gas in casa; in quanto ho una bambina e lo ritengo pericoloso. Ho il piano a induzione e il camino e i pannelli ad infrarossi oltre a climatizzatore e altri elementi elettrici, inclusi i rubinetti per il riscaldamento dell'acqua sanitaria. Pertanto io il gas non lo uso. Tuttavia, ieri per caso mi sono accorta che il contatore aveva circa 1000 mc in più quelli di 2 anni fa e i sigilli erano stati cambiati.
Come sia stato possibile questo lo ignoro, il fatto è che ora sono preoccupata perché temo di avere guai con la legge a causa di ciò, perché ho letto che sarebbe una mia responsabilità quella del contatore sotto sigillo, in quanto conduttrice della casa in questione.
Vi prego di aiutarmi a capire a fondo a che tipo di situazioni penali o civili amministrative rischierei di incorrere.

Distinti saluti


Consulenza legale i 02/09/2019
Con la presa in consegna dell’immobile il conduttore diviene custode ad ogni effetto di legge del bene locato, in tale obbligo di custodia rientrano, ovviamente, anche i contatori delle forniture della unità abitativa (luce, gas, acqua se non è di natura condominiale). In merito alla custodia dei contatori delle utenze, tuttavia, è opportuno chiarire che tale obbligo non può avere la stessa estensione di quello di custodia dell’appartamento e di ciò che si trova al suo interno.
Sovente, infatti, i contattori delle utenze non sono ubicati all’interno della unità abitativa ma al suo esterno sul pianerottolo o nei locali di servizio dell’edificio, luoghi quindi dove non solo gli abitanti del palazzo, ma anche soggetti estranei possono accedere (si pensi in questo senso agli addetti di una ditta fornitrice del condominio).
E’ ciò che è successo nel caso di specie, ove il locale contatore del gas è posto addirittura in un locale esterno al palazzo non munito di chiavi, e quindi qualsiasi persona esterna o interna al palazzo è in grado di accedere.
Alla luce dello stato dei luoghi descritto, è estremamente difficile che si possa muovere alla autrice del quesito un qualsiasi rimprovero giuridicamente rilevante, sia da un punto di vista civilistico, che amministrativo o penale, a proposito della omessa custodia del contatore.

Dal punto di vista penale, fermo restando che una delle fattispecie ipoteticamente rilevanti sarebbe l'art. 349 del codice penale (che, comunque, difficilmente viene applicata in casi simili), fondare la responsabilità del conduttore nel caso prospettato sarebbe pressoché impossibile. L'ubicazione materiale del contatore e la sua accessibilità a un numero indefinito di soggetti, invero, renderebbe molto difficile provare che la manomissione sia stata posta in essere proprio dal predetto conduttore e, dunque, l'eventuale contestazione penale sarebbe del tutto inconsistente.
In altre parole, il semplice fatto di essere conduttore dell’appartamento a cui è associato il contatore del gas che apparentemente potrebbe aver subito una violazione dei sigilli, di per sé solo non è sufficiente a muovere alcun rimprovero penalmente rilevante al conduttore dell’appartamento: anche perché come si è visto prima, qualsiasi persona avrebbe potuto accedere al locale contatori e rimuovere i sigilli.

Lo stesso discorso è tranquillamente trasferibile in sede civilistica: quali contestazioni potrebbe muovere il padrone di casa alla conduttrice, nel momento in cui chiunque avrebbe potuto accedere al locale rimuovere i sigilli del contatore?
Posto che la vicenda per come è stata descritta nel quesito, non comporta alcuna conseguenza giuridica per la conduttrice, il consiglio che si può dare è quello di rendere noto dell’accaduto con missiva scritta sia l’amministratore del condominio che il padrone di casa: si è convinti che tale mossa possa fornire un chiarimento su quanto accaduto.

Socrate B. chiede
giovedì 30/10/2014 - Toscana
“Ho subito il sequestro preventivo di un cantiere edilizio, lo stesso è stato revocato dal GIP due giorni dopo per mancanza di elementi oggettivi. Il comune ha emesso ordinanza di sospensione lavori, in quanto il titolo edilizio era scaduto da tre mesi. Il P.M ha acquisito dal Comune tutti gli atti abilitativi. Il cantiere attualmente è libero ma con lavori sospesi. E' stata presentata domanda di accertamento preventivo in sanatoria in base alla legge 1/2005 Reg. Tosc. art.140 per le opere eseguite nei tre mesi di non vigenza del titolo edilizio. Domanda: in attesa del rilascio della sanatoria possono essere eseguiti in cantiere interventi di "edilizia libera". Quanto possono durare le indagini preliminari del P.M in questi casi”
Consulenza legale i 30/10/2014
Una volta emesso l’ordine di sospensione lavori da parte dell’organo competente, qualunque intervento sul manufatto costituisce reato ai sensi dell’articolo 44 lettera b) Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e rimane del tutto irrilevante il fatto che le opere poste in essere dopo l’ordine di sospensione non necessitino di permesso di costruire e consistano, ad esempio, in interventi di c.d. 'edilizia libera' quali intonacatura, installazione dell’impianto elettrico o montaggio degli impianti idraulici (in tal senso Cassazione Penale, 23 gennaio 1996, n. 719).

In proposito, occorre richiamare l'art. 27, comma 3, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i., il quale statuisce che la sospensione dei lavori ha effetto fino all'adozione ed alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire "entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori".

Ciò comporta che, una volta trascorsi quarantacinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, esso non produce più effetti.

Va ricordato che l'ordinanza di sospensione dei lavori (e di eventuale demolizione degli stessi) ha natura di provvedimento cautelare e provvisorio, inteso ad evitare che l'attività costruttiva abusivamente condotta possa essere portata ad ulteriori conseguenze e ha efficacia temporalmente limitata, spirando al decorso del quarantacinquesimo giorno dalla sua adozione: e ciò sia che venga soppiantata dal provvedimento definitivo di demolizione, sia che quest'ultimo non venga adottato. In ambedue i casi, infatti, l'ordinanza di sospensione dei lavori consuma la sua efficacia e l'eventuale sua impugnazione, quand’anche proposta prima del decorso dei quarantacinque giorni dalla sua notificazione, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a motivo della postuma perdita di effetti dell'ordinanza stessa (cfr. TAR Lazio, Sez. Prima Quater, sent. n. 4375 del 2 maggio 2013).

Si rileva, peraltro, che il termine di 45 giorni per l’adozione dei provvedimenti definitivi sarebbe, secondo un altro orientamento della giurisprudenza, soltanto ordinatorio se si tratti di opere iniziate senza titolo (Cassazione Penale, sez. III, n. 6329/99), con la conseguenza che anche dopo la scadenza dei 45 giorni sarebbe comunque vietato proseguire i lavori; sarebbe invece perentorio, in caso di violazioni più lievi, con la conseguenza che dopo la scadenza i lavori in tal caso potrebbero invece proseguire legittimamente.

Si consiglia pertanto, nel dubbio, di richiedere sempre espresse istruzioni alla Procura della Repubblica di riferimento. Infatti se sullo stesso immobile insistano sia l'ordine di sospensione dei lavori (amministrativo) sia un sequestro penale, in caso di prosecuzione dei lavori si potrebbero avere, in concorso, ben due violazioni della lett. b) dell'art. 44 d.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i. (costruzione abusiva e inottemperanza all'ordine di sospensione), oltre alla violazione dell'art. 349 del c.p. (Violazione di sigilli).