Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7295 del 20 febbraio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica il giudizio immediato č ammesso solo nei casi in cui sia prevista l'udienza preliminare, cioč quando la vocatio in ius non avviene tramite il meccanismo della citazione diretta a giudizio.

(massima n. 2)

Non č abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio immediato, una volta riscontrata la violazione dell'art. 550 c.p.p. per essersi proceduto con rito immediato in riferimento ad una fattispecie (furto aggravato) per la quale l'azione avrebbe dovuto esercitarsi mediante citazione diretta a giudizio, disponga non luogo a provvedere su detta richiesta ed ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione la Corte, precisando che il provvedimento non potrebbe comunque considerarsi abnorme in quanto non produttivo di una situazione di stallo nel procedimento, ha ritenuto possibile una estensione analogica al caso in questione della disciplina sulla restituzione degli atti che l'art. 33 sexies c.p.p. riferisce testualmente al giudice dell'udienza preliminare).

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