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Articolo 377 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Dispositivo dell'art. 377 bis Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere(2), è punito con la reclusione da due a sei anni.

Note

(1) L'articolo è stato inserito dall’art. 20 della l. 1 marzo 2001, n. 63.
(2) La disposizione si riferisce sia all'imputato, che all'imputato in procedimento connesso (art. 210), nonché al testimone assistito (art. 197 bis), ovvero il soggetto, indagato o imputato nello stesso processo o in un procedimento connesso, la cui posizione sia stata definita con sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento.

Ratio Legis

La ratio di questa disposizione si rinviene nella necessità di tutelare il procedimento probatorio, evitando indebite strumentalizzazioni della facoltà di non rispondere concessa agli imputati, anche connessi.

Spiegazione dell'art. 377 bis Codice Penale

Diversamente da quanto previsto dall'articolo precedente (art. 377), soggetto passivo del reato è una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, la quale però conserva la facoltà di non rispondere (ad es. il correo).

La fattispecie è integrata dalla violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro al fine di rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Le modalità della condotta, nonostante la evidente maggiore gravità della violenza e minaccia, sono parificate ai fini del trattamento sanzionatorio.

Il delitto in esame è un reato di evento (a differenza dell'art. Precedente, reato di pericolo), ed è perciò configurabile il tentativo, quantomeno in relazione alle condotte di violenza o minaccia, mentre per quanto concerne la dazione o la promessa di denaro le uniche ipotesi possibili sono quelle di offerta di denaro contenuta in una busta, mai giunta a destinazione per via dell'intervento delle forze di polizia.

Massime relative all'art. 377 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 991/2018

È configurabile il tentativo in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-bis, cod. pen., a condizione che il destinatario della condotta abbia già assunto la qualifica di chiamato a rendere dichiarazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del tentativo, non risultando agli atti che il soggetto fosse stato chiamato a deporre, e, a fronte dell'ammissione al rito abbreviato non condizionato, essendo anzi del tutto eventuale e ipotetica una tale evenienza).

Cass. pen. n. 51265/2017

Si configura il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria anche qualora la condotta - nelle forme tipiche della violenza, della minaccia ovvero dell'offerta di denaro od altre utilità - sia rivolta non direttamente al soggetto chiamato a rendere dichiarazioni, ma a terze persone a questi legate da rapporti di parentela, affinità o conoscenza, al fine di condizionare il dichiarante. (Fattispecie relativa a minacce rivolte ai familiari di un collaboratore di giustizia già intraneo ad un clan camorristico, a seguito della decisione dello stesso di ammettere le proprie responsabilità in ordine ad un tentativo di incendio ai danni di una vittima di richieste estorsive da parte di esponenti del clan).

Cass. pen. n. 10129/2015

In tema di delitti contro l'attività giudiziaria, mentre l'art. 377 cod. pen. tutela il corretto svolgimento dell'attività processuale, in relazione a condotte volte a pregiudicare - mediante offerta o promessa di danaro o altra utilità, ovvero violenza o minaccia - la serena acquisizione delle dichiarazioni di soggetti sui quali grava l'obbligo di rispondere (salva l'applicabilità di speciali prerogative peraltro rinunziabili, quale quella della facoltà di astenersi dal deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen.), il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 377-bis, cod. pen., ha ad oggetto analoghe situazioni di pericolo per la corretta acquisizione delle dichiarazioni concernenti i soggetti su cui non grava l'obbligo di rispondere, ma che comunque possono rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 526 cod. proc. pen..

Cass. pen. n. 16369/2012

Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377 bis, c.p., è un reato di evento per il quale è configurabile la forma del tentativo. (Fattispecie relativa ad un'ipotesi di reato consumato, in cui un coindagato ha reso mendaci dichiarazioni nel corso di una serie di interrogatori dinanzi all'autorità giudiziaria).

Cass. pen. n. 45626/2010

Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis, c.p.), assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di "persona chiamata" dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (ad es., le persone dell'imputato, del coimputato e dell'imputato in reato connesso ex art. 12, lett. a) e lett. c), c.p.p., che rendano dichiarazioni sul fatto altrui). (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la pronuncia impugnata, escludendo la configurabilità del tentativo in quanto non risultava dagli atti che il destinatario della condotta fosse stato chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria).

Cass. pen. n. 44464/2010

L'integrazione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, posto in essere per il tramite di una terza persona, richiede che quest'ultima si faccia latrice, nei confronti del soggetto passivo, della condotta di minaccia, violenza, offerta o promessa di denaro finalizzata alla predetta induzione. (Nella specie, caratterizzata da tentativo, la Corte ha annullato la misura coercitiva impugnata essendo risultate unicamente minacce ed intimidazioni rivolte al terzo affinché questi riferisse alla persona offesa, con mezzi e modalità rimasti tuttavia non chiariti, una richiesta di ritrattazione di precedenti dichiarazioni).

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Anonimo chiede
lunedì 01/08/2016 - Emilia-Romagna
“Il padre e il nonno paterno di una bimba di 5 anni sono indagati per abuso su minore.
La bambina in audizione protetta, dopo due ore durante le quali aveva solo giocato, ha detto al Giudice: "NON PARLO PERCHE' IL PAPA' MI HA DETTO DI NON PARLARE".
In precedenza la bambina aveva raccontato (abbiamo registrazioni molto sofferte della bimba) che il padre le aveva detto che se avesse parlato degli abusi sarebbero morti lei la madre e tutte le persone alle quali lei vuole bene.
Il Giudice ha fissato una seconda audizione della bambina alla fine della quale il CTU ha ritenuto credibili solo i racconti della bambina relativi agli abusi commessi dal nonno (il padre è sempre risultato presente).
Oggi il PM ha richiesto l'archiviazione del caso ritenendo che i racconti degli abusi commessi dal nonno siano conseguenza di un ambiente materno paranoico.
SI CHIEDE SE NELLA DICHIARAZIONE DELLA BIMBA AL GIUDICE E' CONFIGURABILE IL REATO DI CUI L'ART. 377 BIS CP, o altri reati.
Grazie”
Consulenza legale i 05/08/2016
Dalla descrizione dei fatti contenuta nel quesito sembrerebbero, in effetti, teoricamente integrati tutti gli elementi del reato ipotizzato, ovvero quello delineato dall’art. 377 bis bis del c.p., che recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

La fattispecie di reato in esame, distinguendosi così da quella delineata dall’art. 377 c.p. (“subornazione”) si applica nei casi in cui la persona costretta a rendere dichiarazioni mendaci sia stata chiamata a rendere appunto dichiarazioni avanti all’Autorità Giudiziaria ma non sia obbligata a farlo, potendo mantenere la piena libertà di non rispondere.
Come ben descritto da Cassazione Penale, sez. VI, 20 gennaio 2015 n. 10129, “(…) i soggetti suscettibili di essere oggetto delle condotte ivi descritte sono le persone chiamate a rendere dinanzi alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili nel procedimento penali e che godono della facoltà di non rispondere, ma non anche i testimoni che godano della medesima prerogativa.
In particolare, tale pronuncia ha stabilito che ai fini della configurabilità della fattispecie tentata del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di persona chiamata dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento, (…).
In definitiva, l'art. 377 c.p.tutelerebbe il corretto svolgimento dell'attività latu sensu processuale e nell'ambito di questa la serena acquisizione di dichiarazioni di soggetti cui grava l'obbligo di rispondere, salva la previsione in loro favore di speciali prerogative cui hanno però facoltà di rinunziare (…) mentre l'art. 377 bis c.p.tutelerebbe le analoghe situazioni concernenti soggetti nei cui confronti non grava l'obbligo di rispondere, ma che sono comunque in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento, intesa tale espressione in senso ampio (…).
Attenzione, tuttavia, che presupposto affinché si possa effettivamente configurare il reato è che la persona coartata sia stata già chiamata a rendere dichiarazioni dall’Autorità Giudiziaria nel momento in cui si verifica la minaccia: “Il momento consumativo del reato di cui all'art. 377 bis corrisponde all'evento processuale consistente, da un lato, nella chiamata e, dall'altro, nel silenzio o nella falsa dichiarazione del chiamato” (Tribunale Pescara, 12 marzo 2012) e “Il Collegio ritiene di dover richiamare il principio di diritto applicato recentemente dalla sentenza n. 45626 del 2010 di questa stessa Sezione, secondo cui "ai fini della configurabilità della fattispecie tentata del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.), assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di "persona chiamata" dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio, con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento". Peraltro, questa decisione ha precisato che "la qualità di "persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria" si assume nel momento dell'autorizzazione del giudice alla citazione della persona stessa in qualità di testimone, ai sensi dell'art. 468 c.p.p., comma 2"; e ancora: “Nella specie, al momento in cui l'imputato mise in essere le minacce e le violenze nei confronti di I., quest'ultimo non risultava essere stato già chiamato a rendere le sue dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, sicché deve escludersi che possa configurarsi il delitto previsto dall'art. 377-bis c.p., neppure nella forma tentata” (Cassazione penale, sez. VI, 03 marzo 2011, n. 19259).

Dal quesito non risulta chiaro questo particolare: pertanto, la risposta cambierà radicalmente a seconda che la bambina, nel momento in cui il padre avrebbe attuato la minaccia, fosse già stata chiamata all’ audizione o meno.

Si potrebbero, poi, in effetti, configurare altri due reati.

Il primo, quello di “violenza privata” di cui all’art. 610 c.p., il quale punisce “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”: tuttavia, nel caso di specie, tale reato verrebbe “assorbito”, per legge, da quello sopra esaminato (377 bis c.p.). Infatti, il delitto di violenza privata è delitto “sussidiario”, ovvero può sussistere solo dove l’agente non sia animato da dolo specifico che porti alla configurazione di un diverso reato. Nel caso in esame, pertanto, il dolo specifico è quello di costringere qualcuno (la bambina) a mentire al Giudice, che è proprio l’elemento soggettivo tipico della fattispecie di cui al 377 bis c.p..

Diversamente è per il reato di "minaccia" di cui all’art. 612 c.p.: “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 51 euro”: quest’ultimo punisce la mera azione intimidatrice (si parla quindi di reato “di pericolo”) senza che sia necessaria la traduzione in atto del male minacciato e tutela la libertà psichica dell’individuo da una minaccia generica (si parla quindi di reato a “dolo generico”).

Nel caso di specie, si potrebbe pertanto configurare in concreto anche tale ultima ipotesi di reato in concorso con la prima.