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Articolo 495 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualitą personali

Dispositivo dell'art. 495 ter Codice Penale

(1)Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali(2), è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria.

Note

(1) L'articolo è stato introdotto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, poi convertito in l. 24 luglio 2008, n. 125.
(2) La disposizione in esame considera l'ipotesi di falsità personale, cioè di alterazione di parti del corpo utili all'identificazione, per tali intendendosi non solo i tratti somatici del corpo.

Ratio Legis

Si ritiene che, in armonia con le fattispecie precedenti, il legislatore abbia qui voluto tutelare la fede pubblica contro quei comportamenti che alterano gli elementi identificativi di una persona o le sue qualità personali.

Spiegazione dell'art. 495 ter Codice Penale

Anche tale particolare disposizione configura un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che oggetto di tutela non è solamente la pubblica fede, bensì, anche la pubblica amministrazione.

La condotta è caratterizzata da una particolare modalità fraudolenta, consistente nell'alterare la propria o altrui fisionomia o corporatura al fine di impedire l'identificazione.

Trattasi dei casi in cui ad esempio un soggetto ricorra alla chirurgia plastica per impedire l'identificazione e, infatti, il secondo comma prevede una circostanza aggravante specifica qualora il fatto sia commesso nell'esercizio di una professione sanitaria.

La giurisprudenza ha chiarito che trattasi di reato di natura istantanea e non permanente, con conseguente inapplicabilità retroattiva della norma per i fatti accaduti prima dell'introduzione della norma.

Massime relative all'art. 495 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 17292/2009

Il reato di fraudolenta alterazione per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualitą personali (art. 495 ter c.p.) ha natura istantanea e non permanente, in quanto si consuma con un unico atto in un preciso momento temporale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale della libertą ha annullato il provvedimento di custodia cautelare in carcere - nei confronti di un soggetto indagato in ordine al reato di cui all'art. 495 ter per alterazione delle proprie impronte digitali - ritenendo che non potesse rispondere di detto reato un soggetto che aveva proceduto all'ablazione delle proprie creste papillari prima dell'entrata in vigore della L. n. 125 del 2008, introduttiva del succitato art. 495 ter c.p.).

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