Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13676 del 11 giugno 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Le tabelle per la liquidazione del danno biologico possono essere prodotte nel procedimento per cassazione come documenti su cui si fonda il ricorso ex articolo 369, n. 4, c.p.c.: il ricorrente deve darne conto indicando in quale punto e in quale senso sono state disapplicate. (Mass. redaz.).

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