Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5071 del 3 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della valutazione sulla tempestivitą del deposito del ricorso per cassazione, ove la parte si avvalga del servizio postale, deve ritenersi che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta alla data della consegna all'ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, senza che assuma rilievo il fatto che il medesimo pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 369 c.p.c.

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