Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 219 del 12 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., che prevede, a pena d'improcedibilitā del ricorso, l'onere (per il ricorrente) del deposito di copia autentica — integrale e non giā del solo dispositivo — della decisione impugnata, č applicabile anche nel caso di ricorso avverso sentenza resa in controversia soggetta al rito del lavoro, e, in via analogica, pure in ipotesi di ricorso per regolamento di competenza.

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